domenica 18 novembre 2012

#Decertificazione: l’Authority dei contratti pubblici vìola la legge 183/2011

Le indicazioni dell’Authority relative al rapporto tra decertificazione ed articolo 48 del codice dei contratti sono assolutamente erronee e da non tenere in alcuna considerazione.

Non ci si rende conto che la normativa sulla decertificazione non costituisce una mera disposizione generale, soggetta a specificazioni da parte di norme speciali dotate del potere di derogarvi.

A parte la considerazione che nel moderno ordinamento, le leggi si distinguono per criterio gerarchico o di competenza, ma non per quello di norma generale o speciale, proprio di sistemi che non si fondano su criteri gerarchici, né sul criterio della validità cronologica, in ogni caso la “decertificazione” è una previsione organizzativa, che deve permeare l’intero agire organizzativo della pubblica amministrazione, allo scopo di esentare il privato da oneri formali che non gli spettano.

Certo, l’articolo 15 della legge 183/2011 è affetto da un vizio rilevantissimo: non tiene conto che le banche dati delle pubbliche amministrazioni non sono interoperanti tra loro, “non si parlano” e risulta estremamente difficile lo scambio dei dati.

Questo non significa, però, che possa ammettersi lo scandalo del Durc, che la prassi imposta dall’Inps sottrae, del tutto illegittimamente, alla decertificazione. E’ incredibile che ad un anno esatto dall’entrata in vigore della legge 183/2011 ancora l’Inps non abbia messo in linea i dati del Durc, in modo da evitare che qualcuno debba ancora “chiedere” il documento, invece di poterlo consultare direttamente.

L’articolo 48 del codice assolve esclusivamente e solo allo scopo di effettuare un’approfondita verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria. Il “come” procedere non è affatto oggetto di normativa “speciale”. Tanto è vero che lo stesso comma 1 dell’articolo 48 prevede che i requisiti di qualificazione si riscontrino, per gli appalti di lavori “attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale”; mentre “per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici” ancora istituenda. Ma, l’assenza della banca dati non costituisce certo giustificazione della violazione delle regole della decertificazione, chcchè ne dica l’Authority, la quale con la sua Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 non fa altro che violare a sua volta l’articolo 15 della legge 183/2011, fornendo alle amministrazioni una giustificazione ed un’esimente per continuare a non adottare mai un comportamento di corretto rapporto col cittadino (acquisire d’ufficio dalle altre p.a. le informazioni dichiarate dal privato), previsto già nella notte dei tempi dalla legge 15/1968.

L.O.

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