domenica 4 novembre 2012

Progressioni orizzontali solo giuridiche inesistenti – Svarione della Corte dei conti

Spiace che le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione 24 ottobre 2012, n. 27, si siano appiattite sulle interpretazioni errate della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alla possibilità di progressioni orizzontali aventi valore solo giuridico, ma non economico.

Si tratta di una lettura totalmente errata e non condivisibile da nessun punto di vista. Non sul piano della stretta interpretazione letterale della norma. L’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2012, convertito in legge 122/2010 è inequivocabile nella sua formulazione: “Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Inutile ed erroneo attribuire all’espressione “progressioni di carriera” un significato che non le è proprio. Le Sezioni Riunite fanno propria l’ardita ricostruzione della Ragioneria Generale: “Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con agli indirizzi applicativi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n.12 del 15 aprile 2011, con cui è stato chiarito che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie e che tali passaggi, assieme a quelli tra le aree, disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici”.

Ma si tratta di una ricostruzione totalmente irragionevole. Le progressioni di carriera sono un istituto precisissimo, perfettamente definito dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”. Si tratta solo ed esclusivamente delle progressioni tra aree, cioè del passaggio da un’area, o nel caso degli enti locali, da una categoria all’altra. Se non fosse del tutto chiaro, l’articolo 24 (rubricato “Progressioni di carriera”), comma 1, del d.lgs 150/2009 lo chiarisce senza alcun’ombra di dubbio: “Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

Pertanto, le progressioni di carriera sono solo ed esclusivamente quelle che permettono il passaggio da una categoria o area all’altra.

Di conseguenza, non lo sono le progressioni orizzontali, le quali consentono solo di ottenere una fascia retributiva più alta, nell’ambito della medesima categoria o area.

E per avere la conferma definitiva dell’assoluta impossibilità di progressioni orizzontali aventi valore solo giuridico, basta leggere l’articolo 5, comma 1, del Ccnl 31.3.1999: “All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici…”.

La stessa contrattazione collettiva mette inequivocabilmente in luce che le progressioni orizzontali non hanno alcun effetto giuridico, ma solo economico.

Le Sezioni Riunite sono pervenute alla loro decisione abnorme ed errata per un lodevole e condivisibile intento: evitare di lasciare spazio alle interpretazioni tese a considerare le progressioni orizzontali alla stregua di eventi straordinari della dinamica retributiva, così da poter superare il congelamento delle retribuzioni individuali, previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 122/2010.

A questo scopo era sufficiente rilevare che le progressioni orizzontali, per quanto connesse ad un processo valutativo-selettivo una tantum, determinano un incremento stabile del salario e, dunque, non sono certamente considerabili eventi straordinari della dinamica retributiva. L’articolo 9, comma 1, citato è pienamente sufficiente di per sé a vietarle.

Invece, l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite finisce per dare la stura ad ulteriori conseguenti e maggiormente aberranti soluzioni, quali quella di ritenere che laddove gli enti consentano le impossibili progressioni orizzontali solo “giuridiche” debbano congelare il relativo finanziamento nell’ambito delle risorse stabili, senza poterlo però erogare. Sicchè, tali risorse, in piena e totale violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva, andrebbero a finanziare il bilancio, non potendo affluire nella parte variabile dell’anno successivo, per essere assegnate come risultato.

Per quanto l’autorità da cui proviene la delibera risulti autorevole, non resta altra strada che considerarla tamquam non esset. Le progressioni orizzontali solo giuridiche non esistono e non possono esistere ed è altamente sconsigliabile provare ad applicare indicazioni che si rivelano perniciose assai per gli equilibri di bilancio e delle relazioni sindacali.

L.O.

3 commenti:

  1. che differenza c'è tra la progressione e la ripartizione delle somme disponibili del fondo?
    Se il fondo viene ripartito tra i dipendenti come salario accessorio,tutto va bene. Se invece parte dello stesso fondo viene utilizzato anche per le progressioni non va bene. Visto che sono somme già del personale perché non è possibile effettuare le dette progressioni. Ah, forse ho dimenticato che sono state trovate delle alchimie per non ripartire o far progredire i dipendenti, visto ancora che c'è il blocco dei contratti. cosa ne pensate?

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  2. La progressione orizzontale accede definitivamente al salario, i premi no. E lo sviluppo economico alza i costi della contrattazione di comparto. Per questo la bloccano.

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