venerdì 22 febbraio 2013

#Dirigenti a tempo determinato: occorre sempre la selezione. Ma il #governo "tecnico" pensa di no

Il Governo ha proposto al Parlamento, che naturalmente ha approvato, nella legge 190/2012, cioè la legge anticorruzione (anticorruzione, meglio ribadirlo) una norma che, sostanzialmente, intende finire per sanare l'abitudine inveterata degli organi politici di incaricare dirigenti senza alcuna selezione e in via discrezionale (per non dire arbitraria).
Si tratta dell'articolo 1, comma 39:
"Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo".
Di simile norma, se ne può e deve dire tutto il male possibile. Non si capisce, in effetti, come possa garantire l'autonomia dei dirigenti dalla politica - predicata ingannevolmente dal testo normativo - la comunicazione alla Funzione Pubblica degli incarichi a contratto.
Ma, per evidenziare quanto la disposizione risulti solo strumentale a conservare alla politica il potere di costruirsi dirigenti a propria immagine e somiglianza, basta solo lasciar parlare la Corte dei conti. Con la sentenza della Sezione Campania 28.12.2012, n. 2061: "il Collegio ritiene che le ineludibili esigenze di imparzialità e buon andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonché lo stesso principio di uguaglianza tra i cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (art.51 Cost.), richiedano, comunque, l’attivazione, ai fini dell’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, di procedure selettive, le quali, sebbene più snelle e semplificate rispetto ad una vera procedura concorsuale (del tipo di quella prevista per l’accesso alla qualifica dirigenziale), rispondano a degli standards minimi di pubblicità, trasparenza ed economicità, sì da garantire l’individuazione, con modalità oggettive e lineari, del soggetto in grado di svolgere al meglio l’attività richiesta (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n.165/09, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. giur. Calabria, 18 gennaio 2010, n.62).
Sotto questo punto di vista, ed in considerazione della valenza e pregnanza dei valori in gioco, la discrezionalità dei vertici aziendali cui allude la circolare n.1 del 10.9.2001 (“in un’ottica aziendale, e quindi aperta al mercato ed alle migliori condizioni da esso offerte, si reputa opportuno il ricorso agli strumenti ritenuti più idonei per il reperimento delle unità qualificate, al fine poter pervenire alla scelta più adatta alle esigenze venutesi a manifestare”), non può che riguardare la individuazione dei meccanismi di selezione maggiormente idonei al reperimento di professionalità adeguate al soddisfacimento delle esigenze di volta in volta avute di mira.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere ribadita l’illegittimità (illiceità dal punto di vista amministrativo-contabile) delle condotte addebitate ai convenuti, avendo i medesimi provveduto a conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato, al di fuori di ogni procedura selettiva e, soprattutto, a favore di soggetto non in possesso della necessaria esperienza e competenza specialistica nella materia interessata".
Non servono molte altre parole.

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