domenica 31 marzo 2013

#trasparenza nel servizio sanitario nazionale

L’articolo 41 del decreto-trasparenza dispone una serie di previsioni tendenti ad ottenere la convergenza della disciplina speciale, in particolare degli incarichi dirigenziali, del sistema sanitario nazionale, con le disposizioni generali del decreto medesimo.

Art.41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivi di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generate, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonchè degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c), dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E’ pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata <<Liste di attesa>>, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Il comma 1 è molto chiaro: estende a tutti gli enti del SSN gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente, senza eccezione alcuna, dovuta a particolari regimi normativi di natura speciale, i quali, dunque, recedono di fronte all’esigenza di garantire la trasparenza totale, disposta dal decreto-trasparenza.

Particolare attenzione è dedicata al sistema, oggettivamente molto opaco e fonte di clientelismi, delle nomine e degli incarichi dirigenziali.

Il comma 2, pertanto, impone alle aziende sanitarie ed ospedaliere di pubblicare, senza alcuna eccezione, tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generate, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonchè degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse. In particolare, occorre diffondere i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Non si può fare a meno di sottolineare che si tratta solo di un primo e timidissimo passo verso una maggiore garanzia di selettività e meritocrazia negli incarichi. Infatti, la normativa vigente attribuisce ai presidenti delle regioni un potere di scelta del tutto discrezionale, fino alla sostanziale arbitrarietà, di cooptare i direttori generali, amministrativi e sanitari, considerando che le “rose” di candidati non sono selezionate sulla base di un concorso. I sistemi di selezione non creano graduatorie e finiscono per rimettere nell’assoluto potere degli organi politici la scelta, che, pur guidata da procedimenti, finisce per essere una pura e semplice cooptazione, in aperto contrasto con il principio di separazione tra gestione e politica e con la Costituzione. Non appare, oggettivamente, realistico immaginare che modesti obblighi di trasparenza siano sufficienti a modificare un sistema di selezione lasciato in ogni caso totalmente nelle mani della politica.

Il comma 3 estende alla dirigenza sanitaria, esclusi i responsabili di strutture semplici, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 per tutti i dirigenti amministrativi delle amministrazioni pubbliche. La disposizione chiarisce che la dirigenza medica deve rendere conto dell’attività professionale svolta, nella quale rientrano anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, a scanso di ogni equivoco.

Le aziende sanitarie debbono anche pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, corredandolo degli accordi con esse intercorsi. In questo modo si consente ai cittadini di comprendere come è strutturato il servizio, quale grado di esternalizzazione lo caratterizza, come sono gestiti i rapporti economici e le spese in favore del sistema privato. Allo scopo di avvicinare sempre di più le modalità operative del sistema privato a quelle imposte alle aziende del SSN, il comma 5 impone alle regioni di modificare il sistema di accreditamento delle strutture private; detto sistema dovrà includere il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari. La pubblicità è un valore pubblico generale e deve essere resa, dunque, nello stesso modo sia che il servizio di pubblico interesse sia reso da un soggetto con personalità giuridica di interesse pubblico, che se svolto da un privato accreditato.

Uno degli elementi più delicati dell’attività svolta da enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario riguarda i tempi di erogazione delle proprie prestazioni.

Il comma 6 dell’articolo 41 vuole che si renda pubblico questo importante indice di efficienza, obbligando gli enti ad indicare nel proprio sito, in una sezione dedicata da denominare <<Liste di attesa>>, appunto i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. In questo modo i cittadini potranno effettuare confronti sulla capacità operativa delle strutture e sarà anche più semplice adottare strumenti di valutazione che tengano conto della comparazione.

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