domenica 1 settembre 2013

#Durc: dite che sia chiaro che occorra acquisirlo d'ufficio #decretofare

Il comma 2 dell’articolo 31 del "decreto del fare" è l’ennesima di una serie sterminata di norme che confermano l’obbligo per le stazioni appaltanti di chiedere il Durc d’ufficio.

Col 2/2012, convertito in legge 28/2012 erano divenute divengono ben 4 le disposizioni poste a ripetere la stessa previsione, cioè l’obbligo di acquisire il Durc d’ufficio. La legge 28/2012 ha introdotto all’articolo 14, comma 6-bis, dispone: “Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. La prima disposizione a prevedere esattamente la stessa cosa è stato l’articolo 16-bis, comma 10, del d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009: “…le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Poi, è intervenuto l’articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: “Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità…”. Da ultimo l’articolo 44-bis del Dpr 445/2000, introdotto dall’articolo 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011: “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio …”.

Insomma, dovrebbe essere chiaro: il Durc non può essere chiesto alle imprese, ma le pubbliche amministrazioni debbono acquisirlo d’ufficio.

Ma, evidentemente, così chiaro non era. Dunque, il legislatore ha pensato fosse utile ribadirlo la quinta volta, con l’articolo 31 del “decreto fare”. Che modifica il d.lgs 163/2006 all'articolo 38, comma 3, nel quale le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva». E, proprio per non sbagliare, si modifica anche l’articolo 118, comma 6, terzo periodo, il quale ora stabilisce che  “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.

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