sabato 27 settembre 2014

costo del #lavoro negli #appalti - la gran confusione

Che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti lo strumento per scongiurare il pericolo di un ribasso al costo del personale è un falso problema.

Intanto, laddove un capitolato prestazione sia redatto in maniera approfondita e corretta, non ha alcun senso chiedere l’offerta economicamente più vantaggiosa, bastando, semmai, il ribasso sulle singole voci di prezzo unitario. L’offerta economicamente più vantaggiosa si presta bene, guardando con oggettività, per appalti per i quali non è possibile riuscire a descrivere la prestazione con precisione, lasciando margini crescenti di definizione al concorrente, e così fissando punteggi crescenti al crescere della qualità della definizione di tali margini. Ma, poiché si deve compiere l’impervio sforzo di predeterminare gli elementi di valutazione, così da creare una scala prefissata di valutazione ed eliminare, dunque, margini di arbitrio alla commissione, non si capisce perché questo sforzo non concluderlo appunto con la predisposizione di un capitolato puntuale, che definisca che la prestazione qualitativamente richiesta sia quella e quella sola, valutando, allora, il prezzo offerto e null’altro.

In ogni caso, come va scorporato il prezzo del personale nel caso di offerta al ribasso, allo stesso modo va scorporato con l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la parte concernente il prezzo.

Nell’offerta economicamente più vantaggiosa, la destrutturazione della prestazione in modo che sia valutata la qualità non può, come è logico, tenere conto del costo del personale, in quanto quella è valutazione attinente al prezzo. Quindi, il problema si ripropone identico.

La verità è una sola: la norma prevista dall’articolo 82, comma 3-bis, deve solo essere abolita, come avvenne per la precedente sua “sorella”, perché semplicemente inattuabile.

Per garantire che negli appalti non si pregiudichino i diritti del personale, con ribassi che impediscano di remunerarlo correttamente, non vi sono che due strade, combinate:

  1. la fissazione ex lege di un salario minimo inderogabile (non è possibile, infatti, stimare con precisione il costo del lavoro alla luce della contrattazione, specie laddove assuma preminenza quella territoriale o aziendale);

  2. l’obbligo per l’appaltatore di accompagnare (senza bisogno di attivare la procedura di anomalia) l’offerta, sin dalla sua presentazione, di uno scorporo dei prezzi, che attesti il rispetto del salario minimo e del costo del lavoro derivante dalla propria contrattazione, asseverato dalle organizzazioni sindacali.


Tutto il resto è solo confusione.

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