sabato 27 settembre 2014

mentre la politica attacca il #lavoro con #articolo18, protegge i portaborse dei #sindaci

Leggete la sentenza della Corte dei conti riportata più sotto. E' lunga, ma ne vale la pena.

E' rappresentativa del mondo parallelo della politica e dei suoi veri "costi", cioè, in primo luogo, il potere, previsto da troppe norme di "nominare" portaborse o manager in migliaia di gangli dell'amministrazione, senza concorso, per pura appartenenza politica o clientelismo o fate voi.

Così, mentre le persone normali e fuori da questi giri impazziscono per cercare lavoro e, quei fortunati, per conservarlo, esiste un universo parallelo nel quale un sindaco ti assume senza nemmeno darti l'incomodo di dover superare un concorso, ti incardina fittiziamente nel suo ufficio di gabinetto proprio per evitarti il disturbo della prova concorsuale e ti fa lavorare per un po'.

La sentenza è rappresentativa di un modo diffusissimo di gestire il denaro e la cosa pubblica. Si parla sempre di tagli e di sprechi. Ma lo sperpero di denaro visibile a tutti, derivante dal potere di assumere senza alcun controllo persone da mettere negli "staff" e dirigenti esterni, non viene mai intaccato.

E così, mentre si mette in discussione una tenue difesa contro le discriminazioni, qual è l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, contestualmente invece di prendere atto che le leggi sulle assunzioni "fiduciarie" sono esse sì fonti di odiosi privilegi, invece di eliminarle, si sappia che il d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 (la "rivoluzionaria" riforma della PA) non solo consentirà ai sindaci di proseguire nell'incaricare liberamente i portaborse nei propri uffici, ma anche di pagarli come fossero dirigenti, anche se senza laurea.

Infine, notate nella sentenza la chiamata di correo fatta dal sindaco, che ha tentato di coinvolgere nella responsabilità erariale dei propri atti i funzionari ed i revisori dei conti, nell'intento di dividere anche con essi la somma da pagare. Perchè a questo servono i dirigenti, se nominati dall'esterno: avallare le scelte più illegittime e causative di danno, addossandosi responsabilità in modo da ammorbidire il colpo per colui che ti ha nominato. E il mondo parallelo prolifera e si rafforza nei suoi rapporti opportunistici, a danno della vita reale.

 

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. D’APPELLO REGIONE SICILIA – sentenza 4 settembre 2014 n. 377 

 

SENTENZA

 

nei giudizi d’appello in materia di responsabilità amministrativa (riuniti ai sensi dell’art. 335 del c.p.c.) iscritti ai nn. 4704 e 4711 del registro di segreteria, promossi, rispettivamente, da:

 

(...), nato a (...), residente a Lampedusa, in v(...), difeso dagli avvocati (...) (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via (...));

 

(...)

 

visti tutti gli atti e documenti di causa;

 

uditi nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014(...)

 

FATTO

 

Con la sentenza n.1552/2013, pubblicata il 9.4.2013, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha condannato (...) (ex sindaco di Lampedusa e Linosa) e (...) (ex vice sindaco) a pagare al predetto Comune, rispettivamente, le somme di € 380.250,53 e di € 8.573,46 (da maggiorarsi degli interessi legali, calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo del credito erariale, nonché delle spese processuali), a titolo di risarcimento del danno finanziario che era scaturito da gravi illegittimità verificatesi in occasione dei conferimenti di incarichi a vari soggetti esterni, che erano stati assegnati all’Ufficio di Gabinetto del sindaco.

 

A tal proposito, nella sentenza n.1552/2013 è stato evidenziato che, in sede di accertamenti istruttori disposti dal P.M. contabile a seguito di un esposto inviato da alcuni consiglieri comunali, erano emerse le seguenti circostanze.

 

Con determinazione n.60/2007 del 2.7.2007 il (...) istituì, per il periodo dal 4.7.2007 al 4.7.2008, il proprio Ufficio di Gabinetto, «al fine di supportare operativamente le funzioni d’indirizzo e di controllo demandate istituzionalmente al sindaco», disponendo che esso fosse composto da due unità di personale: un collaboratore amministrativo di categoria C ed un ausiliario di categoria A, entrambi da assumere con contratto a tempo determinato.

 

Con determinazione n. 23 del 26.3.2008 il sindaco (...) dispose il potenziamento dell’Ufficio di Gabinetto, prevedendo l’assegnazione di altre unità di personale di cui: due di categoria D, due di categoria C, due di categoria B e due di categoria A.

 

Infine, con determinazione n.72 dell’1.9.2008 il (...) deliberò un nuovo notevole incremento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto, prevedendo l’inserimento delle seguenti ulteriori unità di personale: due di categoria D, cinque di categoria C, cinque di categoria B e cinque di categoria A.

 

A tali determinazioni seguirono i provvedimenti con cui il sindaco, di volta in volta, individuò concretamente i soggetti da assumere. Numerosi incarichi conferiti furono anche oggetto di proroghe, che vennero disposte dal sindaco (...) ed, in un caso isolato, dal vice sindaco (...) (v. la determinazione n.92 del 14.9.2009, riguardante l’incarico d’istruttore amministrativo addetto ad attività di segreteria, già ricoperto da tal (...)).

 

Per effetto di tali operazioni, il Comune di Lampedusa e Linosa dovette sostenere, durante l’arco temporale intercorrente tra il 2007 ed il 2011, ingenti spese per l’erogazione dei compensi ai vari soggetti esterni che erano stati temporaneamente assunti su disposizione del (...) (anche se in nessun periodo si verificò la contestuale presenza in servizio di tutte le unità di personale previste nell’organico di diritto, così come delineato dalla determinazione n.72 dell’1.9.2008).

 

Ciò premesso, la Sezione di primo grado (condividendo le tesi esposte dalla Procura nell’atto di citazione) ha affermato che le facoltà del sindaco d’istituire il proprio Ufficio di Gabinetto o, comunque, una “struttura di staff” (da adibire a compiti di diretta collaborazione per l’espletamento delle funzioni d’indirizzo politico amministrativo e di controllo, istituzionalmente demandate all’organo di vertice dell’Amministrazione comunale) nonché di far eventualmente ricorso, a tale scopo, a soggetti esterni all’Amministrazione debbono essere sempre esercitate nel rispetto: sia dei principii stabiliti e dei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia (v. l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, che ha sostanzialmente confermato le statuizioni già contenute nell’art. 51, comma 7, della L. n. 142 del 1990), che riserva al “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi” la previsione dell’istituzione degli Uffici di Gabinetto e dei Servizi di Staff nonché delle relative modalità di reclutamento del personale; sia dei fondamentali canoni di economicità, efficienza ed efficacia (costituenti, secondo la consolidata giurisprudenza, veri e propri limiti legali dell’azione amministrativa), che impongono, in sede di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione, una preventiva e rigorosa verifica delle effettive esigenze dell’Ente Locale.

 

Orbene, secondo la Sezione di primo grado, la disamina della documentazione acquisita al fascicolo processuale confermava quanto evidenziato dalla Procura nell’atto di citazione in giudizio, ossia che le determinazioni con cui il sindaco (...) aveva progressivamente incrementato l’organico del proprio Ufficio di Gabinetto nonché i provvedimenti di conferimento o di proroga degli incarichi ai soggetti esterni, assegnati, di volta in volta, al medesimo Ufficio, non erano stati preceduti da alcuna seria e ponderata verifica delle effettive necessità.

 

La motivazione di tutti i vari provvedimenti in questione appariva, infatti, seriale, generica e sostanzialmente evanescente.

 

In pratica, l’organico dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco (istituito con la determinazione n.60/2007 del 2.7.2007, in cui erano state previste due unità di personale) era stato oggetto di progressivi incrementi (disposti con le determinazioni n.23 del 26.3.2008 e n.72 dell’1.9.2008), senza che vi fosse stata alcuna reale e comprovata necessità istituzionale.

 

Inoltre, in tale contesto, le formali assegnazioni di soggetti esterni all’Ufficio di Gabinetto del sindaco si erano sovente rivelate come del tutto pretestuose, in quanto esse erano state strumentalmente finalizzate all’assunzione temporanea, mediante chiamate dirette di natura fiduciaria, di varie unità di personale, che erano poi state impiegate, anche presso settori diversi dell’Amministrazione comunale, per l’espletamento di mansioni generiche e, comunque, palesemente esulanti rispetto ai tipici compiti di diretta collaborazione all’esercizio, da parte del sindaco, delle sue istituzionali funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

 

Pertanto, la genericità delle motivazioni dei provvedimenti di conferimento degli incarichi, la sostanziale indeterminatezza delle concrete mansioni che i soggetti assunti avrebbero dovuto espletare e, comunque, l’evidente non inerenza di esse rispetto alle finalità istituzionali sopra indicate avevano comportato l’illegittimità degli incarichi conferiti, nonché la loro pratica inutilità dal punto di vista giuridico e, quindi, l’insorgenza di un danno erariale in misura corrispondente alle spese sostenute dall’Amministrazione per l’erogazione dei relativi compensi.

 

A supporto di tali affermazioni, la Sezione di primo grado ha fatto espresso riferimento, a titolo esemplificativo, a vari provvedimenti emessi dal sindaco, tra i quali: le determinazioni n. 88 e n. 96 dell’ottobre 2008, con cui erano stati assunti come commessi presso l’Ufficio di Gabinetto tali (...), i quali, di lì a poco, erano stati, però, impiegati nell’esecuzione di lavori di manovalanza per la manutenzione di strade, piazze, marciapiedi ecc.; la determinazione n. 53 dell’8.6.2009, con cui era stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto tal (...), allo scopo di “sovrintendere al controllo del personale operaio addetto a lavori di manutenzione del territorio”; la determinazione n. 262 del 28.12.2007, con cui (...) era stata incaricata di provvedere al riordino ed all’archiviazione degli atti e della posta pervenuti all’Ufficio di Gabinetto; la determinazione n. 24 del 26.3.2008, con cui (...) era stato incaricato di riordinare nuovamente l’archivio dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco; la determinazione n.111 del 7.11.2008, con cui a (...) era stato affidato il compito di svolgere attività finalizzate ad una “migliore organizzazione dei servizi di competenza dell’Ufficio di Gabinetto”; la determinazione n. 13 del 24.2.2010, con cui a (...) erano state assegnate le mansioni (a supporto dell’assessorato ai Lavori Pubblici) inerenti il “monitoraggio del lavoro svolto nell’Ufficio Tecnico Comunale”; le determinazioni nn. 45 e 125 del 2008, n.118 del 2009, nn. 54 e 106 del 2010, n.25 del 2011, riguardanti (...), la quale inizialmente era stata formalmente assegnata all’Ufficio di Gabinetto, salvo poi essere, di lì a poco, distaccata dapprima presso l’assessorato ai Lavori Pubblici e successivamente presso il Corpo dei Vigili Urbani.

 

Tali provvedimenti, secondo la Sezione di primo grado, potevano considerarsi emblematici del fatto che gli incarichi conferiti erano palesemente esulanti dalle funzioni tipiche demandate all’Ufficio di Gabinetto, le quali, in base alla vigente normativa, debbono consistere essenzialmente nell’espletamento di attività di diretta collaborazione e di supporto al sindaco per il migliore esercizio dei suoi compiti istituzionali di indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

 

Si era trattato in sostanza, nella massima parte dei casi, di assunzioni temporanee di unità di personale (individuate fiduciariamente e senza alcuna procedura selettiva) destinate a svolgere attività generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali dei vari settori amministrativi del Comune.

 

Secondo la Sezione di primo grado, risultava, quindi, del tutto evidente che le gravi illegittimità sopra descritte, che avevano comportato un notevole danno finanziario per il Comune di Lampedusa e Linosa (il quale aveva dovuto sostenere ingenti spese per retribuire le numerose unità di personale, temporaneamente assunte presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco in maniera sostanzialmente arbitraria e senza alcuna comprovata necessità), erano imputabili ai comportamenti quanto meno gravemente negligenti, superficiali e scriteriati dal punto di vista gestionale, che erano stati tenuti dal sindaco (...).

 

Per quanto concerne, invece, il vice sindaco (...), la Sezione di primo grado ha ravvisato la sussistenza di un singolo comportamento caratterizzato da colpa grave, avendo egli emesso, senza effettiva necessità, la determinazione n. 92 del 14.9.2009, inerente la proroga dal 15.9.2009 al 31.12.2009 dell’incarico già ricoperto presso l’Ufficio di Gabinetto da (...) (la quale era stata assunta dal (...), con qualifica d’istruttore amministrativo, per l’espletamento di attività di segreteria a diretto supporto del sindaco).

 

Passando alla quantificazione dell’onere risarcitorio da porre a carico del (...), il Giudice di primo grado ha ritenuto di poterlo ridurre da € 485.114,11 (somma indicata dalla Procura nell’atto di citazione) ad € 380.250,53.

 

A tal proposito, la Sezione di primo grado (oltre che tener conto di alcune modeste differenze riscontrate tra i compensi che, secondo la Procura, sarebbero stati erogati ad alcuni dei soggetti assegnati all’Ufficio di Gabinetto e quelli effettivamente pagati ai medesimi) ha affermato che potevano essere scomputate le retribuzioni corrisposte alle due unità di personale (ossia (...), collaboratore amministrativo di categoria C, e (...), ausiliario di categoria A) che erano stati assunti in attuazione dell’originaria determinazione n. 60 del 2.7.2007, con cui il (...) aveva costituito il proprio Ufficio di Gabinetto, prevedendo una dotazione organica di due impiegati.

 

Per quanto riguarda il vice sindaco (...), la Sezione di primo grado ha addebito al medesimo la somma di € 8.573,46, corrispondente alle retribuzioni che erano state pagate a (...) per effetto della proroga dal 15.9.2009 al 31.12.2009 dell’incarico dalla medesima ricoperto.

 

Nel pronunziare la sentenza di condanna a carico del (...) e dello (...), la Sezione di primo grado ha anche dichiarato infondate talune specifiche argomentazioni difensive addotte dai medesimi, tra le quali: l’eccezione di presunta disintegrità del contraddittorio, sollevata dal (...), in quanto, a suo avviso, la Procura avrebbe dovuto citare in giudizio, al fine di rispondere del danno erariale, anche i funzionari comunali che avevano espresso pareri di regolarità tecnica e contabile sui provvedimenti con cui il sindaco aveva conferito gli incarichi ai soggetti esterni assegnati all’Ufficio di Gabinetto; la tesi secondo cui la grave situazione d’emergenza in cui versava il Comune di Lampedusa, a causa del fenomeno dell’immigrazione clandestina, sarebbe stata più che sufficiente a giustificare l’incremento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco e le relative assegnazioni di personale; l’invocata applicabilità del criterio della “compensatio lucri cum damno”, in quanto il Comune si sarebbe utilmente avvalso delle prestazioni lavorative effettivamente rese dai soggetti esterni, anche se illegittimamente assunti.

 

Avverso la sentenza n. 1552/2013 ha proposto appello l’ex sindaco (...), difeso dagli avvocati (...).

 

In primo luogo, il (...) ha sostenuto che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto avrebbe erroneamente respinto l’eccezione, da lui ritualmente formulata, di disintegrità del contraddittorio, dovuta alla mancata chiamata in giudizio, da parte della Procura, dei funzionari comunali che avevano espresso pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sui singoli provvedimenti con cui il sindaco aveva conferito gli incarichi ai soggetti esterni assegnati all’Ufficio di Gabinetto.

 

In particolare, ad avviso del (...), il funzionario preposto al Servizio Finanziario di un Ente Locale, nell’esprimere il proprio parere, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sulla regolarità contabile del provvedimento sottoposto al suo esame, sarebbe tenuto non soltanto a verificare la competenza del soggetto che ha disposto l’effettuazione della spesa, la relativa copertura finanziaria, la corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio ecc… ma dovrebbe anche valutare l’intrinseca legittimità della deliberazione di spesa e, quindi, del procedimento decisionale che ha condotto alla sua emissione.

 

Il (...) ha, pertanto, ribadito la tesi secondo cui del danno erariale a lui contestato dal P.M. dovrebbero essere chiamati a rispondere anche i predetti funzionari comunali, dato che essi, nell’esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei provvedimenti che erano stati emessi dal sindaco, non avevano rilevato e segnalato eventuali profili d’illegittimità.

 

Ugualmente, dovrebbero essere chiamati a rispondere del danno anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, che non avevano segnalato gli effetti nocivi per le finanze comunali scaturiti dai provvedimenti emessi dal sindaco, nonché i componenti della Giunta Municipale, che, con la deliberazione n.75 del 4.9.2008, avevano preso atto dell’ulteriore incremento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto, che era stato disposto dal sindaco con la determinazione n. 72 dell’1.9.2008.

 

Il (...) ha, pertanto, chiesto che, previa declaratoria di disintegrità del contraddittorio, sia annullata la sentenza n.1552/2013, con conseguente rimessione della causa alla Sezione di primo grado, ai sensi degli artt. 102 e 354 del c.p.c. e dell’art. 105 del R.D. n.1038/1933, per gli adempimenti di competenza.

 

In subordine, per l’ipotesi in cui non fosse ravvisata l’esistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, il (...) ha chiesto che si tenga conto, sia pur “incidenter tantum”, della valenza concausale nella produzione del danno, che, a suo avviso, sarebbe ascrivibile alle negligenze dei soggetti sopra indicati, con conseguenziale congrua riduzione dell’onere risarcitorio posto a suo carico dal Giudice di primo grado.

 

Proseguendo nell’esposizione dei propri motivi d’appello, il (...) ha affermato che il progressivo ampliamento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto ed i relativi provvedimenti, da lui emanati, di assegnazione a tale Ufficio di numerose unità di personale troverebbero, comunque, adeguata giustificazione nella necessità di far fronte alla continua situazione di emergenza in cui il Comune di Lampedusa versava da tempo per effetto del notorio fenomeno dell’immigrazione clandestina, che comportava notevoli difficoltà organizzative e funzionali, alle quali non si sarebbe potuto sopperire mediante le normali procedure di reclutamento di nuovo personale, a causa dei limiti e dei divieti imposti dal legislatore in materia di assunzioni (v. pag. 10 dell’atto d’appello).

 

In tale peculiare contesto, pertanto, dovrebbe escludersi la sussistenza di profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dal (...), il quale avrebbe agito sempre nell’esclusivo interesse del Comune di Lampedusa, al fine di limitare i disservizi e gli effetti deleteri delle carenze organizzative in cui l’Amministrazione si era venuta a trovare a causa della perdurante situazione emergenziale dovuta al fenomeno dell’immigrazione clandestina.

 

Per quanto riguarda la quantificazione del danno erariale posto a suo carico, il (...) ha sostenuto che la Sezione di primo grado avrebbe operato in maniera incoerente e seguendo, comunque, criteri erronei.

 

A tal proposito, il (...) ha, in primo luogo, evidenziato che, pur avendo ritenuto che poteva considerarsi congrua la dotazione di due unità di personale (prevista dall’originaria determinazione n.60 del 2.7.2007, con cui era stato istituito l’Ufficio di Gabinetto del sindaco) e che, pertanto, potevano essere scomputate dall’ammontare del danno erariale contestato dalla Procura le spese relative alle retribuzioni corrisposte ai due soggetti ((...), collaboratore amministrativo di categoria C, e (...), ausiliario di categoria A) che erano stati assunti, con decorrenza dal 4.7.2007, in attuazione della predetta determinazione, la Sezione di primo grado non avrebbe tenuto conto della circostanza che anche nel periodo dall’1.1.2008 al 15.5.2008 il personale effettivamente in servizio nell’Ufficio di Gabinetto non avrebbe mai superato le due unità.

 

Pertanto, ad avviso del (...), si sarebbero dovuti scomputare anche i compensi erogati a tali (...) (in servizio, assieme a (...), nel primo bimestre 2008) e (...) (in servizio, assieme a (...), nel periodo dal 3.4 al 15.5.2008).

 

Il (...) ha, inoltre, sostenuto che, in ogni caso, anche tutti gli altri incarichi temporanei da lui conferiti non sarebbero stati forieri di danno erariale, in quanto i vari soggetti assegnati all’Ufficio di Gabinetto del sindaco avrebbero effettivamente svolto attività finalizzate a supportare lo stesso sindaco (o talora altri assessori) nell’espletamento dei loro compiti istituzionali.

 

A sostegno di tale tesi, il (...) ha fatto riferimento, in particolare, alle mansioni espletate da:

 

(...), la quale, dopo essere stata inizialmente assunta nell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, era stata distaccata dapprima presso l’assessorato ai Lavori Pubblici e poi presso il Corpo di Polizia Municipale;

 

(...), che aveva sempre svolto lavori di segreteria nell’Ufficio di Gabinetto, a diretto contatto col sindaco;

 

(...), il quale, dopo essere stato inizialmente assunto nell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, era stato distaccato presso l’assessorato ai Lavori Pubblici, al fine di monitorare il lavoro svolto dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

(...), che, assunti come commessi, erano poi stati adibiti all’esecuzione di indispensabili lavori di manutenzione di strade, piazze, marciapiedi;

 

(...), che era stato incaricato di sovrintendere al controllo degli operai addetti ai vari lavori di manutenzione del territorio, d’intesa con il comandante dei Vigili Urbani e con il capo dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

(...), che aveva dapprima provveduto al riordino dell’archivio degli atti pervenuti all’Ufficio di Gabinetto e, successivamente, era stato impiegato come segretario particolare del sindaco;

 

(...), che aveva svolto attività di ricezione e di protocollazione della posta che perveniva all’Ufficio di Gabinetto.

 

Il (...) ha, altresì, sostenuto che la Sezione di primo grado avrebbe dovuto, in ogni caso, tener conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione comunale per effetto delle attività lavorative concretamente prestate dai vari soggetti in questione.

 

Il medesimo ha conclusivamente chiesto, nel merito, d’essere prosciolto dagli addebiti contestatigli dalla Procura ed, in subordine, l’applicazione a suo favore del potere riduttivo, di cui all’art. 52 del T.U. n.1214/1934, apparendo eccessiva la condanna al pagamento di € 380.250,53, che è stata pronunziata a suo carico dalla Sezione di primo grado.

 

 

Anche l’ex vice sindaco (...i, difeso dall’avv. (...), ha proposto appello avverso la sentenza n.1552/2013.

 

Dopo aver rammentato che l’unico addebito che gli è stato contestato è stato quello di aver emesso la determinazione n.92 del 14.9.2009, con cui era stato prorogato per il periodo dal 15.9 al 31.12.2009 l’incarico ricoperto presso l’Ufficio di Gabinetto da (...) (la quale, da tempo, svolgeva attività di segreteria a diretto supporto del sindaco (...)), lo (...) ha evidenziato che la Sezione di primo grado:

 

da un lato, aveva, in linea generale, ritenuto congrua la previsione, già contenuta nella determinazione n. 60/2007 (istitutiva dell’Ufficio di Gabinetto), di una dotazione organica complessiva di due unità di personale, di cui una di categoria C; da un altro lato, non aveva, però, tenuto conto del fatto che, all’epoca in cui lo (...) aveva emesso la determinazione di proroga n.92 del 14.9.2009, la (...) era l’unica impiegata di categoria C effettivamente in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco.

 

Ciò premesso, lo (...) ha sostenuto che, seguendo il criterio reputato congruo dalla Sezione di primo grado, non potrebbe ravvisarsi alcuna illegittimità produttiva di danno erariale nella determinazione n. 92 del 14.9.2009, con la quale egli, prorogando l’incarico alla (...), aveva inteso garantire la piena funzionalità dell’Ufficio di Gabinetto, mantenendo in servizio l’unico soggetto che, all’epoca, espletava concretamente attività di segreteria a diretto supporto del sindaco (occupandosi, tra l’altro, del delicato settore della tenuta dei rapporti istituzionali tra il medesimo e le Forze dell’Ordine nonché i rappresentanti delle Organizzazioni Umanitarie impegnate nel fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione).

 

Lo (...) ha affermato, inoltre, che in tale contesto non sarebbero, comunque, ravvisabili nel suo comportamento profili di colpa grave e che, in ogni caso, dovrebbe tenersi conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione comunale per effetto dell’attività lavorativa prestata dalla (...) nel periodo dal 15.9 al 31.12.2009.

 

Lo (...) ha conclusivamente chiesto, in via principale, d’essere prosciolto dall’unico addebito contestatogli dalla Procura (che ha comportato la sua condanna al pagamento in favore del Comune di Lampedusa della somma di € 8.573,46) e, in subordine, l’applicazione a suo favore del potere riduttivo.

 

 

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni, confutando analiticamente le argomentazioni difensive addotte dal (...) e dallo (...) e chiedendo, pertanto, il rigetto dei gravami inoltrati dai medesimi.

 

All’odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, ribadendo le conclusioni già formulate per iscritto.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa necessario prendere in esame la tesi del (...), secondo cui la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto avrebbe erroneamente respinto l’eccezione, da lui ritualmente formulata, di disintegrità del contraddittorio, dovuta alla mancata chiamata in giudizio, da parte della Procura, di altri soggetti che, ad avviso del (...), sarebbero stati in qualche modo corresponsabili del danno erariale (funzionari comunali che avevano espresso pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sui provvedimenti con cui il sindaco aveva conferito gli incarichi ai singoli soggetti esterni assegnati all’Ufficio di Gabinetto; componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che non avevano rilevato gli effetti nocivi per le finanze comunali che erano scaturiti dai provvedimenti emessi dal sindaco; componenti della Giunta Municipale, che, con la deliberazione n. 75 del 4.9.2008, s’erano limitati a prendere atto, senza nulla eccepire, dell’ulteriore incremento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto, che era stato disposto dal sindaco con la determinazione n.72 dell’1.9.2008); a seguito dell’annullamento (per violazione delle regole vigenti in materia di “litisconsorzio necessario” e d’integrità del contraddittorio) della sentenza n. 1552/2013, la causa dovrebbe essere rimessa alla Sezione di primo grado, ai sensi degli artt. 102 e 354 del c.p.c. e dell’art. 105 del R.D. n.1038/1933, per gli adempimenti di competenza.

 

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva quanto segue.

 

In linea generale, le vigenti norme processuali (v. l’art. 164 in correlazione con l’art. 156 del c.p.c.) non prevedono alcuna nullità dell’atto di citazione per l’ipotesi in cui la parte attrice abbia ritenuto di dover convenire in giudizio soltanto alcuni dei soggetti ivi potenzialmente evocabili.

 

D’altro canto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., ex plurimis, Sezione II^ n. 17027/2006), il “litisconsorzio necessario” delineato dall’art. 102 del c.p.c. ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto allorché la domanda giudiziale tenda alla costituzione od alla modificazione di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione indivisibile e, quindi, ad incidere su una situazione giuridicamente inscindibile in quanto comune a più soggetti, con la conseguenza che, in mancanza della presenza in contraddittorio di tutte le parti interessate all’esito del giudizio, l’emananda sentenza non potrebbe recare utilità giuridicamente apprezzabili ad alcuna di esse.

 

Orbene, come ben evidenziato dalla Sezione di primo grado nonché dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, nella fattispecie oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa non risulta concretamente ravvisabile alcuna delle situazioni di “litisconsorzio necessario”, di cui all’art. 102 del c.p.c.

 

Infatti, come si evince chiaramente dall’art. 1 della L. n. 20/1994, la responsabilità amministrativa è di tipo “personale” e “parziario”, ragion per cui, nelle ipotesi in cui “il fatto dannoso risulti causato da più soggetti, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno di essi per la parte che vi ha preso”.

 

D’altro canto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sezione d’Appello Sicilia: n. 126/2010, n. 295/2010, n. 259/2013), nel ribadire l’insussistenza, in linea generale, nei giudizi di responsabilità amministrativa dei presupposti giuridici idonei a configurare una situazione di “litisconsorzio necessario”, ha evidenziato che, nel caso in cui constatasse che alla produzione del danno erariale avesse fornito un contributo causale un altro soggetto, non convenuto in giudizio dalla Procura, il Giudice contabile avrebbe il potere e il dovere di valutare, sia pure “incidenter tantum”, l’oggettiva efficacia concausale riconducibile al comportamento di quest’ultimo e, quindi, di ridurre, in misura proporzionale, l’onere risarcitorio da porre a carico del soggetto citato in giudizio dal P.M.

 

Ne consegue che dev’essere respinta, in quanto palesemente infondata, l’eccezione, sollevata dal (...), di nullità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato la disintegrità del contraddittorio.

 

Ciò assodato dal punto di vista prettamente processuale, il Collegio Giudicante reputa pienamente condivisibile la tesi della Sezione di primo grado, secondo cui alla produzione del danno erariale, che la Procura regionale ha contestato al (...), non avevano fornito alcun effettivo contributo causale giuridicamente apprezzabile i funzionari che avevano espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei provvedimenti da lui emessi.

 

A tal proposito, deve sottolinearsi che la competenza in materia di organizzazione e di composizione del proprio Ufficio di Gabinetto appartiene esclusivamente al sindaco, trattandosi di un Ufficio che, per espressa disposizione di legge (v. l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, che ha sostanzialmente confermato le statuizioni contenute nell’art. 51, comma 7, della L. n. 142/1990), ha il compito specifico di supportare operativamente l’Organo di vertice dell’Ente Locale nell’espletamento delle sue peculiari funzioni istituzionali d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

 

Ne consegue che, pur dovendo sempre operare nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché dei principi di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (costituenti, secondo la consolidata giurisprudenza sia della Corte di cassazione che della Corte dei conti, veri e propri limiti legali dell’azione amministrativa, la cui concreta osservanza risulta pienamente sindacabile in sede giurisdizionale), spetta al sindaco valutare la sussistenza di effettive esigenze organizzative, fissare conseguentemente il numero dei componenti del proprio Ufficio di Gabinetto ed individuare i soggetti ivi addetti.

 

In tale peculiare contesto, pertanto, il parere in ordine alla regolarità tecnica, apposto in calce al provvedimento con cui il sindaco abbia assegnato un determinato soggetto all’Ufficio di Gabinetto, può riguardare soltanto taluni specifici profili di esso (ad es.: la circostanza che il “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi” abbia previsto espressamente l’esistenza di tale Ufficio; il fatto che non venga superato il numero massimo di componenti che sia stato eventualmente fissato dal predetto regolamento o da altra deliberazione a carattere generale; la sussistenza di specifici requisiti già previsti, in linea generale, da norme di legge o di regolamento, la natura temporanea dell’incarico conferito), con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione in ordine alla congruità delle motivazioni relative all’effettiva necessità del conferimento dell’incarico, alla concreta individuazione del soggetto designato, alle mansioni da svolgere ecc…

 

Ugualmente, il parere di regolarità contabile, apposto dal funzionario preposto al Servizio Finanziario sul provvedimento di nomina emesso dal sindaco, resta limitato alla verifica della competenza del soggetto che ha disposto l’effettuazione della spesa, dell’esistenza della relativa copertura finanziaria, della corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio ecc., con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione in ordine all’intrinseca legittimità del procedimento decisionale che ha condotto all’emissione del provvedimento di assegnazione all’Ufficio di Gabinetto.

 

Anche per quanto concerne i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti deve escludersi la sussistenza di un concreto contributo causale ad essi ascrivibile nella produzione del danno erariale contestato al (...).

 

Non è dato comprendere, infatti, in qual modo e con quali strumenti giuridici il predetto Collegio avrebbe potuto eliminare gli effetti finanziari, già prodotti dai singoli provvedimenti con i quali il sindaco aveva disposto l’assunzione e l’assegnazione al proprio Ufficio di Gabinetto di soggetti esterni all’Amministrazione, da lui reputati necessari ed idonei.

 

Per quanto concerne, infine, i componenti della Giunta Municipale, risulta che essi:

 

si limitarono, con la deliberazione n.75 del 4.9.2008, a prendere atto della determinazione n.72 dell’1.9.2008, mediante la quale il sindaco (...), esercitando le proprie peculiari competenze in materia, aveva incrementato l’organico “di diritto” del proprio Ufficio di Gabinetto; non ebbero, quindi, alcun ruolo nella valutazione delle effettive necessità del predetto Ufficio e nell’individuazione del personale ivi assegnato.

 

Proseguendo nella disamina dei motivi d’appello proposti dal (...), il Collegio Giudicante reputa assolutamente non condivisibile la tesi secondo cui il progressivo ampliamento dell’organico dell’Ufficio di Gabinetto ed i correlativi provvedimenti, emanati dal sindaco, di assegnazione a tale Ufficio di numerose unità di personale troverebbero, comunque, adeguata giustificazione nella necessità di far fronte alla continua situazione di emergenza in cui il Comune di Lampedusa versava da tempo per effetto del fenomeno dell’immigrazione clandestina (che comportava notevoli difficoltà organizzative e funzionali, alle quali non si sarebbe potuto sopperire mediante le normali procedure di reclutamento di nuovo personale, a causa dei divieti e delle restrizioni in materia di assunzioni imposti dal legislatore).

 

A tal proposito, deve sottolinearsi che l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 (confermando le statuizioni già contenute nell’art. 51, comma 7, della L. n.142/1990 e successive modificazioni) dispone che: “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco … per l’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero … da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato …”.

 

Appare, quindi, del tutto evidente che l’istituzione dell’Ufficio di Gabinetto e l’assegnazione ad esso del relativo personale debbono essere finalizzate esclusivamente a fornire un diretto supporto al sindaco per il migliore esercizio delle peculiari funzioni istituzionali ad esso attribuite dalla legge; non possono sicuramente costituire uno strumento per procedere ad assunzioni di dipendenti (per di più disposte fiduciariamente e senza l’espletamento di procedure selettive nonché in elusione dei rigidi divieti posti dal legislatore a tutela degli equilibri di finanza pubblica), da utilizzarsi per l’espletamento di mansioni generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali degli uffici dell’Ente Locale e, comunque, esulanti dai compiti tipici demandati all’Ufficio di Gabinetto del sindaco.

 

In tale contesto, non può, quindi, assumere alcuna valenza giustificativa della violazione della normativa vigente “in subjecta materia” l’asserito intento di far fronte a situazioni di emergenza (come quella derivante dal notorio fenomeno dell’immigrazione clandestina nell’isola di Lampedusa).

 

D’altronde, è ben noto che il legislatore ha emanato apposite normative speciali per fronteggiare tali situazioni emergenziali, alle quali, dunque, non è consentito tentare di porre rimedio utilizzando istituzioni aventi finalità giuridiche del tutto diverse (come l’Ufficio di Gabinetto del sindaco).

 

A questo punto, considerato che il (...) ha sostenuto che i vari incarichi temporanei da lui conferiti non sarebbero stati forieri di danno erariale, in quanto i soggetti esterni assunti, di volta in volta, presso l’Ufficio di Gabinetto avrebbero, comunque, svolto attività finalizzate a supportare direttamente il sindaco nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Collegio Giudicante deve esaminare analiticamente tali assegnazioni di personale (escludendo ovviamente quelle concernenti (...) e (...), che la Sezione di primo grado, con statuizioni non impugnate dalla Procura, ha ritenuto congrue, in quanto disposte dal (...) in attuazione dell’originaria determinazione n. 60 del 2.7.2007, istitutiva dell’Ufficio di Gabinetto, nella quale era stata prevista una dotazione organica di due unità).

 

In primo luogo, vanno prese in considerazione le posizioni di (...), i quali vennero assegnati all’Ufficio di Gabinetto del sindaco inizialmente con le mansioni di “commesso” (v. le determinazioni n. 88 del 2.10.2008, concernente (...) e(...), e n.96 del 10.10.2008, riguardante (...)), salvo, di lì a poco, essere destinati dallo stesso sindaco all’espletamento di lavori di manovalanza per la manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, cimitero ecc… (v. le determinazioni n.4 del 14.1.2009, n.14 del 26.2.2009, n. 30 del 24.4.2009 e n. 50 del 5.6.2009, con cui gli incarichi in questione vennero reiteratamente prorogati sino al 7.11.2009).

 

(...) venne assunta presso l’Ufficio di Gabinetto con decorrenza dal 4.6.2008 (v. la determinazione del sindaco n. 45 di pari data) con mansioni di collaboratore amministrativo (categoria C/1); di lì a poco, però, la medesima, pur rimanendo formalmente incardinata nell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, venne distaccata dapprima presso l’assessorato ai Lavori Pubblici (v. la determinazione del (...) n. 125 del 16.12.2008) e poi presso il Comando dei Vigili Urbani (v. le determinazioni n.118 del 9.12.2009, n.54 dell’8.6.2010, n.106 del 3.12.2010 e n. 25 del 7.6.2011). (...) venne assunto (con qualifica di categoria B/1) presso l’Ufficio di Gabinetto, con decorrenza dal 16.5.2008 e per la durata di sei mesi (v. la determinazione del sindaco n.37 del 15.5.2008), al fine di “organizzare e gestire l’ufficio turistico della stazione marittima, il porto turistico e Casa Teresa”.

 

(...) venne assunto (con qualifica di categoria B/5) presso l’Ufficio di Gabinetto, con decorrenza dal 10.6.2009 e sino alla scadenza del mandato del sindaco (v. la determinazione del (...) n. 53 dell’8.6.2009), al fine di “sovrintendere al controllo del personale operaio, coordinandolo nello svolgimento dei lavori relativi alle diverse manutenzioni del territorio, d’intesa con il comandante dei Vigili Urbani e con il capo dell’Ufficio Tecnico Comunale”. (...) venne assunto (con qualifica di categoria B/1) presso l’Ufficio di Gabinetto, con decorrenza dal 26.11.2008 (v. la determinazione del (...) n. 111 del 7.11.2008), rimanendo in servizio sino all’11.12.2008 per svolgere compiti (non meglio precisati) inerenti “una migliore organizzazione ed erogazione dei servizi di Gabinetto”.

 

(...) venne assunto (con qualifica di categoria A/1) presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco, con decorrenza dal 25.2.2010 e per un periodo di tre mesi (v. la determinazione del (...) n.13 del 24.2.2010), venendo messo a disposizione dell’assessorato ai Lavori Pubblici al “fine di eseguire un monitoraggio sul lavoro che viene svolto nell’Ufficio Tecnico Comunale”.

 

(...) venne assunta (con qualifica di categoria A/1) presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco, con decorrenza dal 31.12.2007 e per un periodo di due mesi (v. la determinazione del (...) n.262 del 28.12.2007), per “provvedere al riordino ed all’archivio degli atti e della posta pervenuta”.

 

Per quanto riguarda (...), va, altresì, puntualizzato che (contrariamente a quanto sostenuto dal (...) alle pagg. 10 e 11 dell’atto d’appello) durante il periodo (primo bimestre 2008) in cui essa prestò servizio svolgevano la loro attività presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco anche (...) e (...) (v., per quest’ultimo, l’apposita nota dell’Ufficio di Ragioneria, contenente alcuni chiarimenti in ordine ai compensi effettivamente erogati a varie unità di personale, e quella dell’Ufficio di Gabinetto, datata 16.3.2012, allegate al fascicolo di Procura, rispettivamente, ai fogli 413-414 e 415-418).

 

(...) venne assunto (con qualifica di categoria B/1) presso l’Ufficio di Gabinetto una prima volta, con decorrenza dal 3.4.2008 e per la durata di un anno (v. la determinazione del (...) n.24 del 26.3.2008), per “provvedere al riordino dell’archivio di tale ufficio” e successivamente, con decorrenza dal 13.11.2009 (v. la determinazione del (...) n. 104 del 30.10.2009) e sino al 15.12.2011, per svolgere funzioni (non meglio precisate) come “segretario particolare del sindaco”.

 

Anche per quanto riguarda (...) va, altresì, puntualizzato che (contrariamente a quanto sostenuto dal (...) alle pagg. 10 e 11 dell’atto d’appello) durante lo specifico periodo intercorrente dal 3.4 al 15.5.2008 svolgevano la loro attività presso l’Ufficio di Gabinetto anche (...) e (...) (v., per quest’ultimo, l’apposita nota dell’Ufficio di Ragioneria, contenente alcuni chiarimenti in ordine ai compensi effettivamente erogati a varie unità di personale, e quella dell’Ufficio di Gabinetto, datata 16.3.2012, allegate al fascicolo di Procura, rispettivamente, ai fogli 413-414 e 415-418).

 

(...) venne assunta (con qualifica di categoria A/1) presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco, con decorrenza dal 13.7.2009 e per un periodo di cinque mesi (v. la determinazione del (...) n.73 del 10.7.2009), per lo svolgimento di attività inerenti la protocollazione e l’archiviazione degli atti e della posta pervenuta; tale incarico fu oggetto di varie proroghe (v. le determinazioni del sindaco n. 119 del 10.12.2009, n. 16 dell’11.3.2010 e n. 13 dell’8.3.2011, con la quale ultima la (...) fu, infine, distaccata presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune).

 

A (...) venne conferito (con qualifica di categoria C/1) l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco (v. la determinazione del (...) n.64 del 4.8.2008), con decorrenza dal 5.8.2008 (in sostituzione di (...)); il medesimo rimase in servizio presso tale Ufficio sino al 26.12.2008.

 

(...) venne assunta presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco, con decorrenza dal 6.9.2008 (v. la determinazione del (...) n.74 del 4.9.2008) e per la durata di un anno, con mansioni di istruttore amministrativo, al fine di espletare “lavori di segreteria a supporto diretto del sindaco”; tale incarico venne prorogato dapprima per il periodo dal 15.9.2009 al 31.12.2009 (con la determinazione n. 92 del 14.9.2009, emessa dal vice sindaco (...)) e poi per il periodo dal 5.1.2010 all’1.2.2012 (con la determinazione n.1 del 4.1.2010, emessa dal (...)); come evidenziato dallo (...), la (...) curava, tra l’altro, in maniera particolare, il delicato settore delle relazioni istituzionali del sindaco con i vertici delle Forze dell’Ordine e delle varie Organizzazioni Umanitarie impegnate nel fronteggiare la situazione d’emergenza, dovuta ai continui sbarchi di immigrati nell’isola di Lampedusa.

 

Tenuto delle risultanze della rassegna dei vari incarichi conferiti dal (...) nell’ambito del proprio Ufficio di Gabinetto, il Collegio Giudicante osserva che (a prescindere da quelli che furono assegnati a (...) ed a (...), che sono stati considerati legittimi da parte della Sezione di primo grado, con statuizioni non impugnate dalla Procura e, quindi, divenute definitive) possano ritenersi non produttive di danno erariale anche le assunzioni di (...) e di (...).

 

Infatti, considerato che:

 

il (...) ha svolto per un determinato periodo le funzioni di preposto all’Ufficio di Gabinetto del sindaco, in sostituzione del (...); la (...) ha espletato per un lungo periodo attività di segreteria a diretto contatto con il (...), curando, tra l’altro, in maniera particolare, il delicato settore delle relazioni del sindaco con i rappresentanti delle istituzioni (Forze dell’Ordine ed Organizzazioni Umanitarie) presenti a Lampedusa per fronteggiare le situazioni di emergenza in corso; può fondatamente ritenersi che le mansioni svolte dai medesimi rientrassero tra quelle tipiche dell’Ufficio di Gabinetto, che, secondo la normativa vigente (v.: l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, che ha confermato sostanzialmente le statuizioni già contenute nell’art. 51, comma 7, della L. n. 142/1990 e successive modificazioni; l’art. 8 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi), si configura come struttura posta alle dirette dipendenze del sindaco “per supportare l’esercizio, da parte del medesimo, delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo attribuitegli dalla legge”.

 

Ne consegue che:

 

dall’ammontare dell’onere risarcitorio (pari a complessivi € 380.250,53) che è stato posto a carico del (...) dalla sentenza n. 1552/2013 debbono essere detratti gli importi di € 9.141,94 (corrispondenti alle spese inerenti i compensi dovuti al (...)) e di € 67.274,37 (corrispondenti alle spese inerenti i compensi dovuti alla (...) per i periodi dal 6.9.2008 al 5.9.2009 e dal 5.1.2010 all’1.2.2012, a seguito degli incarichi ad essa conferiti dal sindaco (...) con le determinazioni n. 74 del 4.9.2008 e n.1 del 4.1.2010); l’onere risarcitorio gravante sul (...) va, pertanto, rideterminato in € 303.834,22 (€ 380.250,53 – € 9.141,94 – € 67.274,37).

 

Si reputa opportuno evidenziare che i dati relativi alle spese inerenti i predetti compensi sono stati desunti dall’ultimo prospetto riepilogativo, debitamente aggiornato, che è stato trasmesso dal Comune di Lampedusa alla Procura in data 16.3.2012.

 

Per quanto riguarda gli altri incarichi (sopra analiticamente descritti) conferiti dal (...), nell’ambito del proprio Ufficio di Gabinetto, il Collegio Giudicante reputa che non vi siano plausibili motivi per discostarsi dalle argomentazioni sulla base delle quali la Sezione di primo grado ha ravvisato la loro sostanziale incongruità rispetto alle peculiari finalità istituzionali del predetto Ufficio e, quindi, l’insorgenza di danno erariale in misura corrispondente alle spese che furono inutilmente sostenute dal Comune di Lampedusa per erogare i compensi ai vari soggetti in questione ((...),(...),(...),(...), (...),(...),(...),(...),(...),(...) e (...)).

 

Infatti, appare evidente che tali assegnazioni di personale all’Ufficio di Gabinetto:

 

furono effettuate dal (...) senza una preventiva e rigorosa verifica della loro effettiva necessità (come si evince chiaramente anche dalla circostanza che i vari provvedimenti emessi risultano caratterizzati da motivazioni seriali e sostanzialmente evanescenti); in pratica, furono strumentalmente finalizzate all’assunzione temporanea, mediante chiamate dirette di natura fiduciaria, di numerosi soggetti, che furono impiegati anche presso settori diversi dell’Amministrazione comunale per l’espletamento di mansioni generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali dei vari settori amministrativi del Comune e, comunque, palesemente esulanti rispetto ai tipici compiti di supporto e di collaborazione all’esercizio, da parte del sindaco, delle sue istituzionali funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

 

Tutto ciò dimostra la sussistenza di comportamenti del (...) caratterizzati perlomeno da colpa grave, in quanto tenuti con inescusabile superficialità dal punto di vista gestionale, in violazione della normativa vigente nonché dei fondamentali canoni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, chiaramente enunziati nell’art. 1 della L. n.241/1990, nel D.lgs. n. 267/2000 e costituenti logici corollari del principio di “buon andamento della Pubblica Amministrazione”, che è stato consacrato nell’art. 97 della Costituzione.

 

Considerato che le spese relative alle predette assegnazioni di personale all’Ufficio di Gabinetto del sindaco risultano essere state effettuate in violazione delle disposizioni vigenti ed in carenza dei presupposti da esse stabiliti, il Collegio Giudicante reputa che non possano ravvisarsi vantaggi giuridicamente apprezzabili per l’Amministrazione comunale scaturenti dalle attività lavorative svolte dai soggetti illegittimamente assunti, ragion per cui non può essere applicato nella fattispecie in esame il criterio della “compensatio lucri cum damno”, invocato dal (...).

 

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che l’onere risarcitorio posto a carico del (...) dalla sentenza di primo grado (€ 380.250,53) debba essere ridotto ad € 303.834,22 (e ciò per effetto della detrazione dei compensi che furono corrisposti a (...) ed a (...)).

 

Considerato il complessivo esito del giudizio d’appello, il (...) dev’essere condannato al pagamento delle relative spese processuali.

 

Passando alla disamina del gravame proposto da (...) Giovanni, il Collegio Giudicante rileva che l’unico addebito che è stato contestato al predetto ex vice sindaco è stato quello di aver emesso la determinazione n.92 del 14.9.2009 (comportante una spesa di € 8.573,46), con cui venne prorogato per il periodo dal 15.9 al 31.12.2009 l’incarico già ricoperto presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco da (...) (la quale, da tempo, svolgeva attività di segreteria a diretto supporto del (...)).

 

Orbene, considerato che questa Sezione d’Appello (nell’esaminare il gravame proposto dal (...)) ha rilevato che l’assegnazione della (...)all’Ufficio di Gabinetto del sindaco non presentò profili d’illegittimità e, quindi, non comportò alcun danno erariale, ne consegue necessariamente che, in accoglimento dell’appello proposto dallo (...), dev’essere annullata la statuizione contenuta nella sentenza n.1552/2013, con cui il medesimo è stato condannato a pagare al Comune di Lampedusa e Linosa la somma di € 8.573,46.

 

Ai sensi dell’art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, vengono liquidate in favore dello (...) le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio (ai fini del loro rimborso da parte del Comune di Lampedusa e Linosa) nelle misure indicate nel dispositivo.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando (previa loro riunione ai sensi dell’art. 335 del c.p.c.) sui gravami iscritti ai nn. 4704 e 4711 del registro di segreteria:

 

in parziale accoglimento dell’appello proposto da (...) avverso la sentenza n.1552/2013, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 9.4.2013, ridetermina in € 303.834,22 (importo da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e sino al soddisfo del credito erariale) la somma che il medesimo (...) deve pagare al Comune di Lampedusa e Linosa, a titolo di risarcimento del danno scaturito dai fatti descritti in narrativa; conferma la statuizione di condanna del (...) al pagamento delle spese inerenti il giudizio di primo grado; condanna il (...) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d’appello, che vengono quantificate, a tutt’oggi, in € 532,84; in accoglimento dell’appello proposto da (...) Giovanni, annulla le statuizioni di condanna pronunziate a suo carico dalla sentenza n. 1552/2013; ai sensi dell’art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, liquida in favore dello (...) le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte del Comune di Lampedusa e Linosa) nelle seguenti misure: € 1.000,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 1.500,00, per quanto riguarda il giudizio d’appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014.

sentenza depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/09/2014.

 

 

 

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