sabato 24 gennaio 2015

#riformaPA uno scudo alla #responsabilità dei politici

Una moltiplicazione all’ennesima potenza della cosiddetta “esimente politica” è l’emendamento al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione, presentato nei giorni scorsi, mirante a creare un potentissimo scudo agli amministratori dalle procedure di responsabilità amministrativa.

L’emendamento prevede che i decreti delegati si attengano al “rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale”.

In molti hanno scorto nella disposizione un ennesimo salvataggio alla situazione che coinvolge il premier nel giudizio di responsabilità a suo carico innanzi alla Corte dei conti, in fase di appello.

Il fatto è noto: il premier è stato condannato a risarcire il danno erariale discendente dall’assunzione nel suo staff di presidente della provincia ed in quello degli assessori di 4 dipendenti inquadrati come funzionari, pur essendo privi di laurea.

Dal punto di vista tecnico, l’atto di assunzione, consistente nella stipulazione del contratto di lavoro, ha natura squisitamente gestionale. Tuttavia, la magistratura contabile ha coinvolto nel giudizio di responsabilità anche i componenti degli organi politici di governo della provincia, oltre a dirigenti e funzionari. Questo perché, evidentemente, nella ricostruzione dei nessi causali e delle responsabilità connesse all’adozione degli atti, hanno visto l’esistenza di un filo conduttore unico, partito dall’organo di governo ed attuato con provvedimenti di natura gestionale.

Dunque, la condanna del premier in primo grado (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana, sentenza 4 agosto 2011, n. 282) riguarda un provvedimento di natura gestionale, nel quale è risultato coinvolto anche l’organo di governo.

L’estensore dell’emendamento, anzi, dei molti emendamenti al ddl delega, su La Repubblica del 24 gennaio 2015 nega gli effetti della norma in un’intervista nella quale, come troppo spesso accade, l’intervistatore lascia dilagare le dichiarazioni, senza alcuna obiezione o interlocuzione. Così l’articolo dà modo a Guido Pagliari, autore degli emendamenti, di dichiarare candidamente che “la disposizione vuole solo chiarire il quadro normativo esistente”, negando che si tratti di un salvacondotto per gli amministratori locali, perché “con questo atto limitiamo la responsabilità del dirigente agli atti di gestione e non a quelli di indirizzo. Vogliamo solo circoscrivere l'ambito e cancellare una preoccupazione dei dirigenti. Resta la responsabilità degli amministratori per gli atti che creano danni erariali”.

Che si tratti di un chiarimento del quadro normativo esistente non lo nega nessuno. Il fatto è che tale chiarimento va nella direzione diametralmente opposta a quella indicata dal Pagliari. Per ragioni estremamente semplici.

Le norme giuridiche hanno senso, ovviamente, se innovano l’ordinamento giuridico, chè tale è la loro funzione. Ora, nell’attuale e vigente assetto ordinamentale, i dirigenti rispondono di già (e da sempre) per responsabilità amministrativa connessa ai propri atti gestionali. Dunque, se letta come suggerisce il Pagliari, la norma che si vuole introdurre col ddl delega non innova assolutamente nulla, perché non fa altro che confermare quanto già l’ordinamento dispone.

Allo stesso modo, sempre nell’ordinamento già vigente, i dirigenti non rispondono davanti alla magistratura contabile dei provvedimenti adottati dagli organi di governo nell’esercizio della propria competenza di espressione di indirizzo politico-amministrativo, se non per i pareri tecnici o gli atti istruttori che ne costituiscono il presupposto necessario.

Allora, stando così le cose, “l’esclusiva imputabilità” dei dirigenti per la responsabilità amministrativa dovuta all’adozione di atti gestionali in cosa sarebbe innovativa? E’ evidente che l’emendamento ha una portata e dunque un senso nell’ordinamento giuridico solo laddove lo incida, innovandolo. E lo fa, in effetti, perché esso non comporta una limitazione della responsabilità dei dirigenti, come vorrebbe il Pagliari, ma al contrario una non imputabilità per gli organi politici di governo. I quali non potranno, dunque, essere coinvolti come parti in causa in azioni su atti che, anche se legati a doppio filo a scelte politiche, siano sottoscritti dai dirigenti.

Il fatto incontestabile, allora, è che il principio introdotto dall’emendamento non può che condurre ad un rafforzamento del cavallo di battaglia di ogni difesa dei politici chiamati in giudizio dalla Corte dei conti, l’esimente politica, prevista dall’articolo 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, ai sensi del quale “nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”.

Come si nota, la norma citata contempla espressamente un legame tra adozione di atti di competenza dell’apparato amministrativo (dirigenti o responsabili di servizi) e titolari degli organi politici, allorquando questi ultimi abbiano autorizzato o in qualsiasi modo consentito (cioè, abbiano “spinto” o abbiano indotto, o concertato) oltre che l’adozione, anche l’esecuzione del provvedimento sottoscritto dal dirigente.

E’ esattamente il caso dell’assunzione degli staff degli organi di governo. Infatti, all’assunzione procedono i dirigenti, ma gli atti non possono che essere “autorizzati” o “consentiti” (meglio dire “indotti”, in questo caso) dall’organo di governo. Che, ai sensi del vigente testo dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, può ben essere coinvolto nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Invece, per effetto dell’emendamento del Pagliari, scatterebbe un’assoluta non imputabilità, tale, quindi, da impedire la chiamata in giudizio degli organi di governo, anche laddove l’atto gestionale fosse stato adottato ed eseguito dal dirigente, su induzione dell’organo di governo.

La conclusione, dunque, non è che una sola: l’emendamento crea una sfera di non imputabilità degli organi politici, molto perniciosa. Perché potrebbe indurre gli organi politici, più di quanto già non avvenga adesso, a selezionare i dirigenti in base a quanto essi, come dimostrazione di gratitudine per l’incarico o prova della fedeltà, siano disposti a coprire scelte politiche discutibili con la firma di atti dannosi, a scudo dell’incaricante. Sarebbe un colpo devastante al principio di buona amministrazione e di perseguimento dell’interesse pubblico, posto dall’articolo 97 della Costituzione.

1 commento:

  1. Il tutto aggravato - come si è visto per il processo alla Commissione grandi rischi de L'Aquila che colpiscono i tecnico-politici per salvarsi come politici-politici e la cosa drammatica che enti ricerca e controllo monitoraggio in questa situazione NON sono accettati dalle popolazioni dove insistono rischi ed infrastrutture - perche la gente non si fida - lo sblocca italia non va avanti.
    Per questo governo subito dopo expo cade. Posso concludere dicendo che basterebbe mandar via - almeno nel mio campo - quelle 10-15 persone già smascherate - per ripartire con sblocca italia serio e onesto. Ora impossibile

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