sabato 21 febbraio 2015

#province #Mobilità a rischio #nullità se non riservata ai sovrannumerari

A rischio di nullità le mobilità effettuate con dipendenti provinciali non inseriti nelle liste di sovrannumero.

La circolare interministeriale 1/2015 contiene un passaggio non felicissimo che può trarre in inganno e sta inducendo molte province a ritenere possibili, nelle more della realizzazione del portale telematico di incontro domanda/offerta di mobilità, trasferimenti dei propri dipendenti, a prescindere dal loro inserimento nominativo nelle liste di disponibilità.

Il passaggio della circolare è il seguente: “Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.

Il problema che pone la circolare è comprendere se le procedure di mobilità volontaria “riservate” possano riguardare tutto il personale “di ruolo” delle province, oppure solo quel personale che entro il 31 marzo 2015 deve essere incluso nelle liste dei soprannumerari.

Letteralmente inteso, questo passaggio della circolare potrebbe essere letto nel senso di consentire a tutti i dipendenti provinciali di aderire agli avvisi di mobilità: dunque, non solo ai dipendenti dei servizi per il lavoro e dei corpi di polizia provinciale (che, secondo la circolare dovrebbero attendere i percorsi speciali loro dedicati), ma anche ai dipendenti non destinati a nessun trasferimento, in quanto connessi alle funzioni fondamentali, da non trasferire ad altri enti.

Tuttavia, tale mobilità “riservata” enunciata dalla circolare deve essere letta in stretta relazione col sistema di incontro domanda/offerta che sarà gestito dalla futura piattaforma telematica, che è certamente riservata esclusivamente al personale soprannumerario inserito nelle liste nominative.

Questa osservazione ci porta ad una prima conclusione: a ben vedere, il sistema della mobilità “riservata”, consentito dalla circolare in attesa dell’attivazione della piattaforma, proprio perché destinato a supplire all’attuale assenza di tale piattaforma, non pare possa essere inteso come strumento per consentire quelle mobilità che la piattaforma non ammetterebbe.

L’opposta tesi, secondo la quale l’assenza della precisazione espressa nella circolare che la mobilità “riservata” ivi prevista riguardi tutti i dipendenti provinciali e non solo quelli inseriti nelle liste di disponibilità non regge, in ogni caso, ad una serie di obiezioni molto profonde.

In primo luogo, tale modo di intendere la circolare ha il difetto di sostenersi solo sull’interpretazione letterale di un piccolo passaggio del testo della circolare.

Occorre ricordare che, comunque, l’interpretazione letterale cede a quella sistematica. Questo vale in particolare per quanto concerne le regole di interpretazione delle leggi, impostate dalle “preleggi”. A maggior ragione l’interpretazione letterale di un piccolo “passo” di un documento non normativo, ma esplicativo, qual è una circolare, deve essere necessariamente letto alla luce della complessiva funzione della circolare, risultando inammissibile l’estrapolazione di parole isolate, per attribuire ad esse un significato estraneo alla finalità complessiva della circolare medesima.

Applicando, allora, le regole dell’interpretazione sistematica, non è possibile leggere l’ultima parte del passaggio citato della circolare “è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta” slegandolo dalla prima parte, che è la frase reggente dell’intero periodo: “Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica”. La mobilità “riservata” consentita dalla circolare, allora, non può che avere l’unico e solo scopo di consentire ai comuni di coprire i loro fabbisogni ben prima che si avvii e concluda il monitoraggio dei posti vacanti e ben prima che sia messa in opera la piattaforma telematica di incontro domanda/offerta, per evitare che il congelamento delle assunzioni renda del tutto impossibile per i comuni acquisire il personale necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e determini danni operativi.

Insomma, poiché:

  1. a) la piattaforma di incontro domanda offerta dovrebbe essere il veicolo per le mobilità;

  2. b) tale piattaforma ancora non c’è;

  3. c) non è ancora nemmeno stato attivato il censimento dei posti vacanti delle amministrazioni pubbliche verso i quali dovrebbero essere destinati i dipendenti provinciali, in base alle quali vacanze la piattaforma potrebbe attivare l’incontro domanda/offerta;

  4. d) le assunzioni (salvo le poche eccezioni ammesse dalla circolare) sono vietate;

  5. e) i comuni e le altre amministrazioni si troverebbero completamente privi della possibilità di coprire posti vacanti dei quali abbiano necessità;


allora, nelle more dell’attivazione della piattaforma si consente di assumere per mobilità, ma, ovviamente, tali assunzioni sono dello stesso tipo di quello che verrebbe trattato dalla piattaforma se fosse in funzione: rivolte, cioè, esclusivamente al personale inserito nelle liste dei soprannumerari e non gli altri dipendenti provinciali.

D’altra parte, la circolare ha il solo scopo di chiarire la disciplina della ricollocazione del personale in sovrannumero: questa ratio impedisce di per sé di poter considerare corrette chiavi di lettura secondo le quali la medesima circolare disciplini (in contraddizione con la legge) forme di mobilità non connesse alla ricollocazione del personale in sovrannumero.

In questi casi, per comprendere se le affermazioni di una circolare o di una posizione interpretativa funzionino o meno, occorre sottoporre alla prova di resistenza le affermazioni medesime.

Si ammetta che possa partecipare qualsiasi dipendente provinciale, anche non inserito in lista di soprannumero; allora:

  1. a) vi sarebbe, alla luce della circolare, un doppio illegittimo divieto di partecipare alle procedure di mobilità per il personale dei servizi per il lavoro e della polizia provinciale, che, seguendo la circolare alla lettera, non dovrebbe essere inserito nelle liste e, dunque, né potrebbe partecipare alla mobilità gestita dalla piattaforma, né alla mobilità “riservata” attuata nelle more della piattaforma?;

  2. b) va in mobilità un lotto di dipendenti tecnici di servizi fondamentali: viabilità, urbanistica, strade, edilizia scolastica: lo sostituisce un simmetrico lotto di dipendenti di funzioni non fondamentali (turismo, servizi sociali, mercato del lavoro) che non dispongono dei profili professionali necessari? Non è evidente che se vi fosse un “liberi tutti”, alla fine è la riorganizzazione dell’ente che finisce per risentirne?;

  3. c) una provincia può dare nulla osta alle mobilità “riservate” senza tenere conto dell’obiettivo di risparmio (50% o più del costo del personale commisurato alla dotazione organica all’8.4.2014) andando anche oltre e senza considerare che risulta opportuno evitare di spopolare le funzioni fondamentali?;

  4. d) vanno in mobilità, per ragioni legate al caso (le scelte che fanno i comuni, nelle loro selezioni) più dipendenti operanti nelle funzioni fondamentali, rispetto ai dipendenti delle funzioni non fondamentali; si ipotizzi che nessun dipendente del mercato del lavoro venga mai selezionato; poi, si costituisce l’Agenzia nazionale per l’occupazione e per legge si stabilisce la mobilità obbligata di questi dipendenti verso detta agenzia; la provincia, ancora una volta, si troverebbe con le funzioni fondamentali sotto dimensionate, persino rispetto al limite massimo previsto (50% della dotazione 8.4.2014).


Le conseguenze paradossali di una mobilità aperta a tutti sono talmente evidenti, che quel passaggio della circolare non può essere letto isolatamente ed avulso dal contesto, che è l’esplicazione di una legge volta alla ricollocazione di personale dichiarato in sovrannumero.

Ovviamente, le province e le città metropolitane potrebbero evitare il pericolo del “fuggi fuggi” sottostante alla previsione della circolare, ammesso che fosse corretto interpretarla nel senso di consentire la mobilità “riservata” a tutti i dipendenti provinciali, negando i nulla osta ai dipendenti non rientranti tra quelli destinati al trasferimento connesso con la riforma. Il che, però, equivale a dire che la mobilità “riservata” non vale per tutti, ma solo per i dipendenti che andrebbero inseriti nelle liste di soprannumerari. Come si vede, si pone in essere un ragionamento di tipo circolare, a dimostrazione dell’erroneità della tesi secondo cui la circolare ammette la possibilità che tutti i dipendenti vadano in mobilità, anche in assenza delle liste nominative dei soprannumerari.

Pertanto, la mobilità “riservata” dovrebbe considerarsi limitata comunque al solo personale provinciale inserito nelle liste dei soprannumerari.

Ma, al di là di sofismi ed interpretazioni di un’interpretazione (la circolare “esplicativa”) esistono chiarissimi riferimenti normativi per convincere del fortissimo pericolo di nullità incombente sulle assunzioni di dipendenti provinciali non inseriti nelle liste dei soprannumerari.

Si osservi l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014: esso dichiara nulle le assunzioni effettuate “in violazione del presente comma”. Ora, detto comma 424 stabilisce che regioni ed enti locali “destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato… alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”. Dunque, le assunzioni ammesse dal comma 424 sono solo quelle finalizzare a ricollocare:

  1. a) le unità soprannumerarie;

  2. b) destinatarie dei processi di mobilità.


Non c’è alternativa: le assunzioni di regioni ed enti locali non possono riguardare la collocazione nei propri ruoli di unità non soprannumerarie e non destinatarie dei processi di mobilità, perché queste assunzioni risultano nulle.

Si guardi, ora, all’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014; esso impone alle amministrazioni dello Stato la “ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità”. Chi è il personale indicato nel comma 422: “il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”. Anche l’articolo 1, comma 425, dunque, riserva le assunzioni, tutte, anche quelle discendenti da mobilità, al personale da ricollocare destinato alle procedure di mobilità: quello, cioè, inserito nelle liste nominative dei soprannumerari e nessun altro, a pena di nullità.

Dunque, le procedure di mobilità “riservata” conducono ad assunzioni nulle se coinvolgono personale non soprannumerario. Non c’è eccezione di sorta.

Questo implica che le province debbono gestire con estrema attenzione e prudenza le proprie procedure, non avendo possibilità lecita alcuna di esprimere nulla osta per la mobilità di personale non incluso nelle liste dei soprannumerari, anche allo scopo di non creare difficoltà enormi per i lavoratori e per le amministrazioni che acquisiscano tali dipendenti.

I comuni e le altre amministrazioni, per converso, è largamente opportuno che abbiano l’accortezza di subordinare le assunzioni mediante la mobilità “riservata” alla verifica documentale dell’esistenza della lista nominativa provinciale dei dipendenti in soprannumero e alla collocazione del dipendente che ha chiesto la mobilità all’interno di tale lista, allo scopo di scongiurare il pericolo di esporsi alle irreparabili conseguenze di contratti di lavoro nulli.

E’ bene ricordare che la nullità del contratto di lavoro fa scattare la responsabilità erariale di chi vi ha dato corso, dal momento che modifica la natura del compenso da sinallagma a danno. Dunque, assunzioni avventate, indotte da comportamenti non corretti delle province, espongono le amministrazioni ad assunzioni nulle, molto pericolose perché la nullità non si prescrive e può essere accertata d’ufficio in ogni sede. Dunque, le conseguenze di un’assunzione nulla si potrebbero determinare anche dopo molto tempo e divenire irreparabili, specie per il lavoratore. Infatti, acclarata la nullità della sua assunzione, il lavoratore provinciale potrebbe ritrovarsi nell’impossibilità assoluta di ritornare presso la provincia di provenienza, che nel frattempo ha dovuto ridurre la dotazione organica e, dunque, verosimilmente non ha più la possibilità di riassumerlo, se il processo di “migrazione” dei dipendenti si è completato. Quel dipendente provinciale, dunque, rischierebbe fortemente a sua volta un bene della vita prezioso come il lavoro, per effetto di interpretazioni “allegre” di una circolare.

19 commenti:

  1. Mi scusi, ho letto con attenzione il suo articolo, ma che succede fintanto che le Province non individuano i sovrannumerari? Avendo le stesse tempo fino al 31 marzo, questo significa bloccco delle mobilità fino a quel momento?

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  2. Ci meritiamo il ritorno dei Borboni se bisogna persino interpretare le circolari che pretendono di interpretare le leggi.

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  3. Gentilissimo dott. Oliveri,
    pur consapevole della grande importanza che ha il lodevole tentativo di far sì che i colleghi delle province non si trovino nella malaugurata situazione di perdere il proprio posto di lavoro, per colpa di scelte superficiali e alquanto discutibili, vorrei comunque farle presente alcune perplessità che riguardano la sua lettura del comma 424 e della circolare n. 1/2015.
    Più precisamente le chiedo:

    In base alle ancora vigenti disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il quale dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

    e in considerazione del fatto che all'interno del comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014 non vi è un chiaro (o esplicito) divieto all'attivazione di procedure di mobilità volontaria tra enti; l'indicazione presente all'interno della circolare n. 1/2015 della FFPP e dagli Affari regionali, che dispone:
    "Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.", il termine "mobilità" usato in questo caso, non dovrebbe essere più correttamente riferito a quella ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001 (c.d. mobilità per compensazione (riservata) - imposta all'amministrazione), lasciando invece libera quella prevista dal comma 1 dell'art. 30 (c.d. mobilità “volontaria” (aperta) - scelta dall'amministrazione)?
    [...questo anche in riferimento al fatto che, il comando, (così come anche il distacco), essendo "caratterizzato dalla utilizzazione della prestazione lavorativa e dalla temporaneità della stessa" possa risultare escluso dai divieti dei commi 424 e 425 della Legge di Stabilità 2015, consentendo così alle amministrazioni di eludere i divieti (...utilizzo delle proprie risorse "per le assunzioni a tempo indeterminato" in quanto precedenti all' “espletamento di procedure concorsuali” (cd. mobilità volontaria obbligatoria pre-concorsuale]

    Inoltre sempre all'interno della circolare troviamo:
    "Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta."

    ...a differenza di alcuni commentatori (...lei compreso), io in queste righe, non leggo un'ulteriore conferma del divieto di avviare procedure di mobilità volontaria tra enti (ex art. 30 comma 1, primo e secondo periodo) ma, semplicemente la possibilità concessa agli enti (Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta...) di indire bandi (in deroga a quanto fino a oggi previsto) riservati esclusivamente al personale di area vasta.

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  4. La mobilità sfocia in un'assunzione che copre posti vacanti di un ente. Ciò vìola la normativa speciale della legge 190/2014, che è legge appunto speciale. Io non leggo la norma per un lodevole tentativo di salvaguardia dei dipendenti provinciali, ma per quello che dice e per le conseguenze che comporta. Tra cui, la nullità delle assunzioni effettuate in difformità dai commi 424 e 425, assunzioni da riservare alle 2 categorie di soggetti ivi indicati. Poichè ritengo che le norme si applichino ed interpretino in modo che siano attuate e non violate, nè eluse, letture volte a ritenre che la legge è come se non ci fosse o come fosse un consiglio, ritengo non siano da condividere, specie in presenza della sanzione di nullità.

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  5. Nessuna sensazione. Ribadisco solo che a mia opinione se una legge speciale vige, per altro per soli 24 mesi, non è confacente ritenere che l'ordinamento giuridico resti indifferente alle nuove disposizioni introdotte. La mobilità quale forma di reclutamento, se rivolta a soggetti diversi dai dipendenti provinciali in sovrannumero, è nulla. Questo dispone il legislatore, al quale non è utile chiedere un dettaglio ulteriore al suo precetto. La sanzione di nullità colpisce ogni violazione del precetto, anche se questo omette l'ovvio e cioè che le disposizioni dell'articolo 30, comma 1, del d.lgdìs 165/2001 per ora sono inapplicabili. Con buona pace delle delibere della Corte dei conti e le questioni connesse alla neutralità finanziaria, utili in un regime normativo altro e diverso da quello introdotto dalla legge 190/2014.

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  6. ...sbaglio, ho nonostante la circolare n. 1/2015, il bando del ministero che è stato modificato, continua a non prevedere l'esclusività per il personale di area vasta?

    [...]
    Art. 2
    Requisiti di ammissione

    Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti:

    essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero in uno dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia diversi dall’Organizzazione giudiziaria, soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, espressamente dichiarata dall’amministrazione di provenienza del medesimo dipendente.
    L’esclusione del personale appartenente ad amministrazioni non sottoposte a vincolo in materia di assunzione non riguarda il personale comandato che è salvaguardato dall’art. 30, comma 2bis, del d.lgs. 165/2001; in tali casi il finanziamento è a valere sul budget assunzionale;
    appartenere, nell’ambito di una stessa figura professionale, ad area e profilo professionale corrispondente a quello per il quale si intende proporre domanda di trasferimento, secondo quanto precisato nel successivo articolo 3;
    non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
    non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
    godimento dei diritti civili e politici;
    avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza,

    [...]

    Art. 8
    Norme di salvaguardia

    L’Amministrazione si riserva di applicare, per quanto non previsto nel presente avviso, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale e di passaggio tra amministrazioni.

    L’Amministrazione procedente si riserva, in ogni caso, di revocare in qualsiasi momento la presente selezione o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti pubblicati.

    In ogni caso, l’effettivo trasferimento nei ruoli dell’amministrazione della giustizia del personale proveniente da amministrazioni diverse dai ministeri e dagli enti di area vasta, è condizionato all’autorizzazione all’utilizzo del fondo previsto dal comma 2, punti 1 e 3, dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze - di cui questa amministrazione intende avvalersi – ed all’effettivo corrispondente trasferimento, fino a concorrenza delle disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire i relativi oneri retributivi.
    Per il personale proveniente dagli enti di “area vasta” si prescinde dall’autorizzazione di cui sopra nei limiti della consistenza del fondo.
    Per il personale comandato, laddove il trasferimento comporti oneri a carico del bilancio dello Stato, il passaggio effettivo potrà avvenire entro il limite massimo delle risorse reperite dall’amministrazione nell’ambito del proprio bilancio.
    Resta fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge 311/2004.
    Resta facoltà dell’amministrazione sostituire il personale che per detta ragione dovesse risultare intrasferibile, con gli eventuali dipendenti, che seguono nell’ordine di graduatoria, provenienti da altri Ministeri.

    ???

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  7. Con parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lomabrdia n.85/2015, si ammette ancora la mobilità tra enti nel 2015 e nel 2016. La mobilità è consentita in quanto quella delle province non è neutra.

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  8. La Corte dei conti è liberissima di esprimere pareri contra legem. Non dovrebbe, ma nessuno glielo può impedire.

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  9. In tutto il Suo ragionamento ha, forse, scordato che ad oggi avrebbero già dovuto essere definiti i criteri per individuare i dipendenti sovrannumerari (e non è stato fatto) e che le Regioni non si sono ancora espresse in merito alle funzioni delegate. In questo quadro come possono le Province individuare il numero dei dipendenti da inserire nelle liste e, in seguito, il loro nome????
    Quanto tempo ci vorrà per definire le liste nominative?
    Nel frattempo i Comuni che hanno bisogno di assumere risorse cosa possono fare?
    Mi sembra chiaro che un'interpretazione stringente come la Sua può portare, non per colpa delle Province, danni irreparabili a un Comune (soprattutto se piccolo) che potrebbe vedere bloccata la propria attività.

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  10. L'interpretazione non è mia, ma è della legge. Ed è talmente fondata, che l'Anci sta elaborando col Governo una modifica alla legge. Le province, poi, contrariamente a quello che affermano imgiornali, possono benissimo individuare i dipendenti in sovrannumero. Ci sono i criteri dettati dal dpcm 26.9.2014. L'inerzia delle regioni è un problema finanziario e di organizzazione delle stesse regioni.

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  11. Art. 4.
    Criteri generali per l’individuazione delle risorse umane
    1. Ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge, nei termini
    e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle
    Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle
    funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista
    all’art. 1, comma 96, lettera a) , della legge nonché delle
    forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali
    previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti
    di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti
    principi e criteri:
    a) rispetto dei limiti fi nanziari e numerici previsti
    dall’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
    presente decreto;
    b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
    nonché di quelli a tempo determinato in corso fi no
    alla scadenza per essi prevista;
    c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata
    in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente
    intervenute, di compiti correlati alle funzioni
    oggetto di trasferimento;
    d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso,
    compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di
    organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento,
    le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche
    in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni
    sindacali, le amministrazioni possono adottare
    criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed
    imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia,
    delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute,
    dell’età anagrafi ca, dell’anzianità di servizio e della
    residenza.
    3. In esito al processo di trasferimento del personale,
    ai fi ni del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e
    gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa
    e tecnico-fi nanziaria, sulla base della modulistica
    defi nita dall’Osservatorio nazionale, rispettivamente
    all’Osservatorio regionale di riferimento e all’Osservatorio
    nazionale.

    ....se questi a Lei sembrano criteri oggettivi per l'individuazione nominativa dei dipendenti in sovrannumero....a me no!
    Inoltre l'inerzia delle Regioni, qualunque ne sia la causa, non consente di capire se i dipendenti addetti alle funzioni delegate debbano rientrare nei conteggi di coloro che dovranno essere posti in sovrannumero oppure no.

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  12. I criteri debbono SEMPRE essere generali e adattati dal datore. Per questo occorre il confronto coi sindacati. l'inerzia delle regioni non incide per nulla: i soprannumerari sono tali in base alla previsione del comma 421.

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  13. Ma la mobilità volontaria tra i Comuni per il profilo di Agente di Polizia Locale, essendo le polizie provinciali escluse dagli esuberi in quanto seguiranno apposito percorso a parte di ricollocazione, è ancora ammessa?

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  14. L'esclusione della polizia daI sovrannumeri è una pura invenzione, tirata fuori dalla circolare 1/2015 e assolutamente non prevista dalla legge. La polizia è in sovrannumero.

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  15. Una domanda: Noto che diversi Comuni indicono tutt'ora bandi di mobilità volontaria (es: aperti in via prioritaria per i provinciali, ma se mancano gli esuberi come è possibile? e secondariamente, qualora non si presenti nessun provinciale sono aperti anche alle medesime figure del comune.) E' regolare? l'Agente di Polizia Locale del Comune X che si trasferisce per mobilità volontaria al Comune Y rischia qualcosa oppure la responsabilità rimane tutta in capo all'ente? (Il dipendente del Comune di fatto non è tenuto a conoscere la legislazione sulle mobilità ma la legislazione rientrante nella sfera della propria mansione.)
    Ringranziandola sentitamente per il tempo concesso e complimentandomi per i Suoi articoli porgo distinti saluti

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  16. Salve anche io sono molto iteressato al quesito posto da Alessandro,
    Sono comandato presso un altro comune come agente di polizia Locale da due anni, e finalmente il comune dove sono comandato ha accettato la mia richiesta di mobilità volontaria. Ora,anche essendo comandato da due anni, e avendo la precedenza, il tutto si vanifica a causa di questa nota della funzione pubblica? 7 anni di lavoro a 1200 Km da casa poi mi avvicino con un comando che è finalizzato alla mobilità volontaria e ora rischio di ritornare nuovamente a 1200 km di distanza da casa?
    Come si diceva sopra la Polizia provinciale pare non essere considerata in questa nota perchè sarà previsto un altro corso per il loro collocamento... Per cui è possibile effettuare questa mobilità volontaria essendo anche io comandato da 2 anni presso questo ente?
    Grazie e buona giornata!!

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  17. La circolare 1/2015 ha modificato il contenuto della legge, prevedendo una sorta di blocco della mobilità per i dipendenti dei Cpi e della polizia provinciale. Da questo punto di vista è certamente illegittima. Sembra, tuttavia, che nella piattaforma informatica per gestire le mobilità escluderanno appunto i dipendenti di Cpi e PP.

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