sabato 7 marzo 2015

#province; #regioni inadempienti sul #riordino? Non ne rispondono #Cortedeiconti

La Corte dei conti sta mettendo molto di suo nel rendere ancora più caotica di quanto non sia la riforma delle province.

Il parere della Sezione Puglia introduce e legittima un principio invero molto curioso: lo Stato preleva forzosamente alle province miliardi di euro con la legge 190/2014, nella presunzione che le regioni già dall’1.1.2015 avrebbero riordinato le funzioni, sottraendo alle province quelle non fondamentali, con i connessi costi.

Le regioni, invece, non hanno fatto assolutamente nulla e si sono distinte per aver violato totalmente le disposizioni statali (in disparte il problema della costituzionalità di tutto questo processo); pertanto, le province si ritrovano a continuare a gestire tutte le funzioni, con molte risorse in meno a disposizione, ma, nonostante la causa di questo sia un intervento normativo in forte contrasto con l’articolo 119 della Costituzione e un inadempimento clamoroso delle regioni, le province debbono continuare ad accollarsi spese per loro insostenibili. Mentre le regioni restano irresponsabili, candide come gigli.

C’è qualcosa, anzi molto più di qualcosa, che non funziona. Non solo nelle norme, ma anche nelle loro interpretazioni.

 




 

Deliberazione n. 51/PAR/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Puglia

 

Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015 composta da:

 

Presidente                                 Agostino Chiappiniello

Consigliere Luca Fazio

Consigliere Stefania Petrucci

Referendario Rossana De Corato

Referendario Cosmo Sciancalepore (Relatore)

Referendario Carmelina Addesso

 

ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere del 30 dicembre 2014, prot. n.92044, formulata dal Presidente della Provincia di Lecce, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 5 gennaio 2015 (prot. n.13).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l’ordinanza presidenziale n.1/2015 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

 

Con la lunga e articolata nota indicata, dopo aver illustrato, tra l’altro, il complesso iter di attuazione, in corso di svolgimento, delle nuove disposizioni sulle Province previste dalla legge n.56/2014 e dalla legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) e l’obbligo di ridefinire la dotazione organica delle Province (art.1, co.421, della legge n.190/2014), in modo discorsivo, il Presidente della Provincia di Lecce ha posto alla Sezione due quesiti riguardanti il personale in servizio presso le Province.

Con un primo quesito, la Provincia di Lecce sostanzialmente chiede a questa Sezione se la spesa del personale rimasto in servizio presso le Province, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità previste dalla legge, può rappresentare, nel bilancio di previsione 2015, una partita di giro, da allocare tra i servizi conto terzi, da porre a carico delle Regioni che non hanno legiferato sul riordino delle funzioni nel termine prescritto dalla legge n.56/2014 e, qualora le funzioni esercitate per il tramite dello stesso personale non siano più intestate alle Province a seguito del riordino effettuato con legge regionale, a carico delle Regioni e degli enti locali interessati.

La Provincia di Lecce chiede, altresì, sempre con riferimento al personale provinciale, se “la possibilità di avvalimento (…) con oneri a carico dell’ente utilizzatore” (l’ente presumibilmente si riferisce all’art.1, co.427, della legge n.190/2014) costituisca una scelta obbligata per l’ente territoriale divenuto titolare delle funzioni (prima provinciali), per effetto del riordino indicato, quando non sia possibile attuare la mobilità per l’osservanza dei vincoli stabiliti dall’art.1, co.424, della legge n.190/2014.

 

DIRITTO

 

  1. Ammissibilità soggettiva.


L’art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”. Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia ma ancora non operante, non può precludere l’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell’operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso della Provincia, è il Presidente ai sensi dell’art.50, co.2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.1, co.55, della legge n.56/2014. Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Presidente della Provincia di Lecce e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

 

  1. Ammissibilità oggettiva.


Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L’art.7, co.8, della legge 131/2003 “conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica” (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la descritta richiesta di parere presentata dal Presidente della Provincia di Lecce, riguardando una problematica di carattere generale attinente alla materia della contabilità pubblica, deve essere dichiarata ammissibile sotto il profilo oggettivo.

 

  1. Merito.


La legge n.56/2014 ha dettato una nuova disciplina relativa alle funzioni delle Province. Tale legge prevede, tra l’altro, l’indicazione di alcune funzioni fondamentali che rimangono di pertinenza delle Province e l’attribuzione delle altre funzioni precedentemente svolte dalle Province ad altri enti. La medesima legge precisa che “le funzioni che, nell'ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante” (art.1, co.89, della legge n.56/2014).

La legge di stabilità 2015 n.190/2014 (art.1, commi 421 e seguenti) stabilisce per le Province, tra l’altro, la riduzione della dotazione organica e una articolata procedura di mobilità del personale. Tale legge dispone che “nelle more della conclusione delle procedure di mobilità (…), il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province, con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore” (art.1, co.427, della legge n.190/2014). Sono previste alcune agevolazioni per la ricollocazione nei ruoli della Regione e degli enti locali delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (art.1, co.424, della legge n.190/2014).

Ciò premesso, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità del personale previste dalla legge, in base all’attuale quadro normativo, in assenza di avvalimento, il costo del personale in servizio presso la Provincia rimane a carico della stessa. Fino alla conclusione delle procedure di mobilità, nessuna spesa relativa al personale provinciale può, quindi, essere addebitata alle Regioni che non hanno legiferato sul riordino delle funzioni svolte dalle Province nei tempi previsti dalla legge.

La spesa riferita al personale provinciale per il quale non si sono concluse le procedure di mobilità previste non può normalmente essere inserita tra i servizi conto terzi. Ciò appare consentito nella sola ipotesi in cui il personale provinciale non ancora trasferito è concretamente adibito a funzioni già trasferite ad altri enti ed effettivamente avviate da parte dell’ente subentrante. Possono, infatti, essere inserite tra i servizi conto terzi solo le mere partite di giro, consistenti in somme da pagare e da incassare per la realizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico. Quanto indicato trova conferma nella presenza di un espresso obbligo giuridico per la Provincia di continuare ad esercitare le funzioni oggetto di riordino “fino alla data dell'effettivo avvio di relativo esercizio da parte dell'ente subentrante” (art.1, co.89, della legge n.56/2014).

Con riferimento al secondo quesito, a carico dell’ente territoriale divenuto titolare delle funzioni per effetto del riordino in argomento, qualora non sia consentita la mobilità del personale provinciale per la presenza degli impedimenti previsti dall’art.1, co.424, della legge n.190/2014, sempre in base all’attuale quadro normativo, non sussiste alcun obbligo di avvalersi del personale provinciale, con oneri a carico dell’ente utilizzatore. Si giunge a tale conclusione in quanto la legge prevede, testualmente, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, la “possibilità” (non l’obbligo) di avvalimento (art.1, co.427, della legge n.190/2014).

 

P Q M

 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, alla Provincia di Lecce.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015.

Il Magistrato relatore                                                                         Il Presidente

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore                                  F.to Dott. Agostino Chiappiniello

 

 

Depositata in Segreteria il 22/01/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo

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