mercoledì 25 novembre 2015

Dirigenti a contratto: volute ambiguità per legittimare assunzioni nulle

 

A seguito del parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Toscana 447/2015, alcuni interpreti (A. Dell’Erba, Incarichi dirigenziali a tempo determinato in www.ilpersonale.it 23/11/2015) e molti operatori hanno tratto la conclusione che gli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 sono sottratti ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

Scrive il Dell’Erba: “Si deve infine segnalare che, dopo l’implicito parere reso dalla sezione autonomie delle Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/2015, il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 447 dello scorso 20 ottobre ha esplicitato che le amministrazioni locali possono dare corso ad assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili anche negli anni 2015 e 2016. Sulla base di tali indicazioni, il vincolo fissato dalla legge n. 190/2014 (cd legge di stabilità 2015) di riservare le capacità assunzionali di questo biennio al personale in sovrannumero degli enti di area vasta si applica solamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non comprende neppure questo tipo di assunzioni”.

Ma, le conclusioni cui giunge l’Autore sono fondate su dati consolidati e certi e, quindi, da considerare condivisibili?

Il primo assunto è che la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti sul tema della legittimità delle assunzioni dei dirigenti a contratto avrebbe “implicitamente” espresso un avviso positivo.

Si tratta di una conclusione che deriva dalla lettura del seguente passaggio della delibera 19/2105 della Sezione Autonomie: “Nella premessa metodologica alla presente disamina delle questioni di massima poste, si è precisato che l’esame delle questioni è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al tenore dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014; altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, anche se indirettamente rilevanti nell’ambito del lavoro esegetico, restano fuori dal perimetro della questione di massima. La ragione di questa delimitazione dell’ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi”.

La Sezione Autonomie indica, in questo modo, sia pure implicitamente che, allora, le assunzioni mediante l’articolo 110 del d.lgs 267/2000 sono consentite, nonostante l’articolo 1, comma 424?

La risposta è negativa, per una ragione semplicissima: la deliberazione 19/2015 sul punto si esprime in modo non implicito, bensì esplicito, quando chiude il paragrafo relativo con la seguente conclusione: “Gli specifici quesiti in argomento che si ricordano: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL esorbitano, dunque, secondo i criteri appena enunciati, dal tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424; sugli stessi, quindi, non vi è luogo a deliberare”.

Come si nota, la Sezione ha deciso che sul tema non dovesse esprimersi, attraverso il meccanismo perverso del “non luogo a deliberare”, una modalità elegante, ma non normata da nessuna parte, per far apparire di adempiere alla funzione di controllo “collaborativo” prevista dalla legge 131/2003, mentre invece nella sostanza si sfugge a tale controllo, appunto non deliberando, cioè non esprimendosi.

Se, allora, per espressa statuizione la Sezione Autonomie ha deciso di non esprimersi sul quesito relativo alla possibilità o meno di attivare gli incarichi di cui all’articolo 110, stante le previsioni dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, appare assolutamente arbitrario e forzato considerare che, invece, implicitamente la medesima Sezione si sia espressa, sia in un senso (la legittimità delle assunzioni), sia nell’altro (la nullità delle assunzioni).

Una lettura corretta e disincantata di quanto ha affermato la Sezione Autonomie non può che condurre nella rilevazione letterale di ciò che ha deciso: di non pronunciarsi sul tema.

Non c’è, in altre parole, modo di considerare la deliberazione 19/2015 come fonte interpretativa per comprendere se gli incarichi a contratto siano ammissibili nel perdurare del blocco delle assunzioni imposto dall’articolo 1, comma 424, semplicemente perché tale deliberazione nega se stessa come fonte di deliberazione sul tema.

Infatti, la deliberazione della Sezione Autonomie 19/2015 costituisce causa di imbarazzo e di ambiguità anche per le Sezioni regionali di controllo. La delibera 19/2015 invece di svolgere la funzione nomofilattica di indirizzo per le Sezioni regionali di controllo, poiché non si è espressa, cagiona pareri a loro volta ambigui.

Torniamo, allora, al parere della Sezione Toscana 447/2015 per verificare la fondatezza di quanto afferma il Dell’Erba, quando considera tale parere fonte sostanzialmente certa dell’estraneità degli incarichi a contratto alla fattispecie regolata dall’articolo 1, comma 424, della legge finanziaria. Leggiamo, quindi, le conclusioni della Sezione Toscana: “Questa Sezione, come evidenziato anche in altri pareri (Sez. contr. Piemonte n.113/2015, Sez. contr. Toscana n. 244/2015), ritiene, però, anche, utile richiamare l’ente a valutare con attenzione e cautela il ricorso a una forma di assunzione a tempo determinato per la copertura di un posto vacante in dotazione organica, che, secondo le modalità di configurazione concreta, potrebbe essere destinato ai fini assunzionali del citato comma 424, onde non eludere i vincoli ivi previsti”.

Come si nota, allora, il parere della Sezione Toscana non è affatto così tetragono nel considerare compatibili gli incarichi dirigenziali a contratto con le disposizioni del comma 424. Anzi, è esattamente il contrario: la Sezione Toscana (visto che la Sezione Autonomie ha inadempiuto alla funzione nomofilattica sul tema) non è affatto certa che l’assunzione di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 non sia elusiva dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

Tanto che il parere invita le singole amministrazioni a valutare “con attenzione e cautela” la fattispecie (ma, allora, un parere nell’ambito del controllo “collaborativo” a che serve? Gli enti sanno già che debbono agire sempre con attenzione e cautela…).

La realtà, allora, è una sola: la Corte dei conti non ha adottato alcuna pronuncia chiara sull’ammissibilità di assunzioni ex articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000 nel perdurare dei vincoli imposti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014. E lascia alla responsabilità di ciascun singolo ente le conseguenze della scelta di tali assunzioni.

Sicchè nessun ente può con efficacia immaginare di salvaguardare dalla declaratoria di nullità contenuta nel comma 424 le assunzioni ex articolo 110, basandosi sui pareri della Corte dei conti. Anche perché, la verifica della liceità o nullità di tali assunzioni potrebbe anche essere svolta in futuro da un giudice ordinario (adito magari da qualche dirigente andato in sovrannumero perché gli enti hanno coperto i posti disponibili della dotazione organica con incarichi a contratto), il quale giudice, come è noto, non terrebbe in alcuna considerazione i pareri della magistratura contabile, ma andrebbe a valutare la sostanza della fattispecie.

E la sostanza è evidentissima: è vero che l’articolo 1, comma 424, si riferisce espressamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Ma altrettanto indiscutibile è:

  1. a) che le assunzioni a tempo determinato, in generale, non occupando posti dei ruoli, non precludono ai dipendenti provinciali in sovrannumero la possibilità di ricollocazione;

  2. b) che le assunzioni dei dirigenti a contratto ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, sono cosa totalmente diversa dalle ordinarie assunzioni a tempo determinato, proprio perché a differenza di queste vanno a coprire posti della dotazione organica, occupando, dunque, posti che invece dovrebbero essere lasciati nella disponibilità dei dirigenti soprannumerari.


Queste verità da ultimo affermate non sono in alcun modo suscettibili di smentita alcuna. E’ proprio per questo che la Corte dei conti non ha voluto e potuto affermare con chiarezza che l’articolo 110 è comunque lecito.

Appare, in conclusione, estremamente disdicevole che la magistratura contabile si sia mantenuta su un piano di ambiguità, allo scopo evidentemente in senso lato “politico” di non contrastare con la volontà conclamata della politica appunto di largheggiare quanto più possibile (e oltre il possibile) con gli incarichi fiduciari.

Le indicazioni sibilline della Corte dei conti non fanno sicuramente bene al sui magistero, visto che dalla Corte ci si dovrebbero aspettare indicazioni quanto meno chiare e secche, oltre che fondate.

Tuttavia, anche sul piano interpretativo non si fa il bene di nessuno nel dare letture semplificate delle ambigue indicazioni della Corte dei conti. Perché in gioco ci sono posizioni lavorative di persone che rischiano di andare in disponibilità e, comunque, la sanzione della nullità, ben difficilmente evitabile attraverso chiavi di lettura non sostanzialiste e molto ad usum delphini.

 

 

 

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