domenica 21 febbraio 2016

Pubblicazioni degli incarichi attribuiti ai dipendenti pubblici


         Pochissime variazioni sono state apportate all’articolo 18 del d.lgs 33/2013, finalizzate a ricordare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di pubblicare le informazioni ivi richieste utilizzando il sistema semplificato previsto dal nuovo articolo 9-bis:

Testo vigente
Testo modificato
Art. 18  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Art. 18  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.


L’articolo 18 del decreto trasparenza si connette diretta- mente, invece, con le disposizioni dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, posto a disciplinare gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. È proprio un completamento della regolamentazione contenuta nel testo unico regolante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 indica le condizioni, i presupposti e gli adempimenti conseguenti all’eventuale autorizzazione ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi per il medesimo ente o per altri soggetti, sia pubblici che privati.
Intento del d.lgs. 33/2013 è mostrare sostanzialmente il “tasso” di frequenza degli incarichi ulteriori svolti dai dipendenti pubblici. Indirettamente, si tratta non tanto di un deterrente per le autorizzazioni, ma di un elemento ulteriore per valutare molto in profondità l’opportunità di autorizzare detti incarichi.
In ogni caso, si tratta di un elenco puro e semplice, corredato della specificazione della durata dell’incarico e del compenso spettante.
L’onere è a carico tanto dell’amministrazione conferente, quanto di quella autorizzante. un medesimo nominativo, dunque, dovrà apparire due volte, nelle rispettive banche dati dell’amministrazione presso cui svolge il rapporto di lavoro e presso quell’altra ove risulti incaricato.
Un problema che può discendere dalla previsione contenuta nell’articolo 18 del decreto trasparenza riguarda l’eventuale sua estensione agli incarichi indicati dall’articolo 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, del quale si riporta il testo:
I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”.
Non trattandosi di incarichi soggetti ad autorizzazione e considerando che si tratta di incarichi totalmente sottratti alle cautele previste dai commi 7 e successivi dell’articolo 53, essi sono da considerare certamente esclusi anche dall’applicazione dell’articolo 18.
Sul punto, rileva quanto specificato all’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione del settembre 2013, punto B7 “Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali”: “continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione”.

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