mercoledì 2 marzo 2016

Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione ed accesso civico



Testo vigente
Testo modificato
Art. 46  Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni


1.  L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2.  Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 46  Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1.  L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2.  Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni scattano in due casi:
1)  inadempimento agli obblighi di pubblicazione;
2)  rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis.

Il primo inadempimento riguarda indistintamente tutti i dirigenti o responsabili di servizio, in relazione ai molteplici adempimenti di pubblicazione previsti dalla norma. Il rischio di cadere in fallo è oggettivamente elevatissimo.
Il secondo, ha a che vedere con la riforma dell’accesso civico, profondamente rivisto dalla novella al d.lgs 33/2013.
Anche questa sanzione riguarda tutta la dirigenza, potendosi estendere fino ai responsabili materiali del procedimento di accesso civico.
Per quanto ovviamente la seconda sanzione, frutto della novellazione dell’articolo in commento, sia evidentemente posta a favorire l’accesso civico, è inevitabile segnalarne la sostanziale inefficacia, dovuta all’assenza di un reale potere deterrente (più che sanzionatorio).
Infatti, essa intende colpire atteggiamenti finalizzati a porre nel nulla la riforma dell’accesso civico operata dalla novella del 2016, mediante provvedimenti di diniego all’accesso “strumentali”, adottati al di fuori dei casi tendenzialmente tassativi previsti dall’articolo 5-bis, innestato nel d.lgs 33/2013 dalla medesima novella.
Tuttavia, le sanzioni previste dall’articolo in commento rischiano molto seriamente di non cogliere l’obiettivo, per una ragione molto semplice: la previsione, introdotta nell’articolo 5 del d.lgs 33/2013 dalla novella del 2016, del silenzio-rigetto.
Come si nota, l’articolo 46 non prevede sanzione alcuna per il caso in cui il responsabile della trasparenza, oppure il dirigente o il responsabile del procedimento lascino decorrere i 30 giorni dall’istanza, conseguiti i quali si forma un diniego implicito. Questo, ovviamente, favorisce atteggiamenti speculativi: giungere al diniego dell’accesso (vanificando i fini della riforma) attraverso l’istituto del silenzio-rigetto risulterà molto più “comodo”, perché esenta i responsabili dall’istruttoria invece necessaria ai fini dell’adozione di un provvedimento espresso, ma, soprattutto, non espone al rischio di disporre un rigetto che possa rivelarsi contrastante con i vincoli fissati dall’articolo 5-bis.
Insomma, ancora una volta la previsione del silenzio-rigetto si presenta come un elemento capace di vanificare totalmente l’intenzione del legislatore di introdurre un sistema di accesso civico ispirato alla reale total disclosure.
Le responsabilità previste dall’articolo in commento sono dei seguenti tipi:
a)  responsabilità dirigenziale. Il riferimento è all’articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e, dunque, alla possibilità che in conseguenza degli inadempimenti si giunga al mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, alla revoca anticipata fino anche alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione. Si tratta di una specifica tipologia di responsabilità amministrativa ed erariale. È evidente che, dato il rilievo che i media e la politica attribuiscono alla questione della trasparenza, il danno all’immagine è particolarmente incombente sull’operato dei dirigenti o responsabili di servizio;
c)  valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Si tratta della responsabilità da risultato, connessa alla capacità dei dirigenti e degli uffici di adempiere ai tanti obblighi previsti dalla norma, come visto sopra.
Il comma 2 chiarisce, forse pleonasticamente, che il responsabile (sarebbe stato meglio spiegare che si tratta del dirigente o, comunque, del soggetto “incolpato”) non risponde dell’ina- dempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”. In ogni caso, opportunamente, si evita di configurare la responsabilità di cui si occupa l’articolo 46 come responsabilità oggettiva.

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