domenica 24 aprile 2016

Codice contratti. Schema della caotica griglia di classificazione delle stazioni appaltanti

L'articolo 38 del codice dei contratti costituisce l'ennesima prova che il d.lgs 50/2016 ha completamente mancato qualsiasi intento di semplificazione normativa e ordinamentale.
Districarsi nell'intreccio di norme e rimandi per provare a fare sintesi del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è estremamente complicato. E, ancora, non è attivo. Immaginiamo cosa potrà accadere quando la qualificazione sarà operante e quando, inevitabilmente, esigenze di spending review imporranno di modificare le previsioni dell'articolo 38 o, peggio ancora, produrranno norme esterne al codice incidenti sulle tipologie di enti e contratti.
Nel frattempo, una sintesi visuale (comunque molto complessa) può essere la seguente.

1.     Tutti gli enti, anche non qualificati, possono svolgere direttamente le procedure per le seguenti tipologie, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto:

1.1. forniture e servizi <40 .000="" euro="" o:p="">

1.2. lavori < 150.000 euro

1.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (per qualsiasi importo fino alle soglie di rilievo comunitario) e cioè (articolo 3, comma 1, lettera cccc) “strumenti di acquisto”:

1.3.1.  le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

1.3.2.  gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

1.3.3.  il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

1.4. obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa:

1.4.1.  articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

1.4.1.1.         energia elettrica,

1.4.1.2.         gas,

1.4.1.3.         carburanti rete e carburanti extra-rete,

1.4.1.4.         combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

1.4.2.  articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori (vedi il Dpcm 24/12/2015)

1.4.3.  articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili

2.     Enti qualificati possono svolgere direttamente le procedure per le seguenti tipologie:

2.1. forniture e servizi <40 .000="" euro="" o:p="">

2.2. lavori < 150.000 euro

2.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (come sopra);

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per acquisire:

2.4. forniture e servizi > 40.000 euro < soglie di rilievo comunitario

2.5. acquisti di lavori di manutenzione ordinaria > 150.000 euro < 1 milione di euro

2.5.1.  strumenti telematici di negoziazione sono:

2.5.1.1.         gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2.5.1.2.         il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

2.5.1.3.         il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

2.5.1.4.         i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice

Se non sono disponibili gli strumenti di cui sopra:

2.6. ricorrono a una centrale di committenza

2.7. ricorrono a un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica

2.8.  procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice. Nella fascia “cuscinetto” è procedura ordinaria la procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere b) e c)? Lascia propendere per la risposta negativa la successiva lettera d) del medesimo articolo, che a proposito dei lavori pubblici di importo => 1.000.000 di euro parla appunto di ricorso a procedure ordinarie, e soprattutto la prima parte del comma 2, ove si pongono appunto le procedure ordinarie in alternativa con le procedure negoziate di cui alle lettere b) e c). Questo significa che, a regime, quando sarà attivata la qualificazione delle stazioni appaltanti, gli strumenti “semplificati” di negoziazione previsti dall’articolo 36, comma 2, lettere da b) a d), varranno solo per gli enti in possesso di qualificazione.

3.     Comuni non capoluogo, anche se qualificati, procedono come segue:

3.1. forniture e servizi <40 .000="" delle="" diretto="" euro="" o:p="" procedure="" svolgimento="">

3.2. lavori < 150.000 euro (svolgimento diretto delle procedure)

3.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (per qualsiasi importo fino alle soglie di rilievo comunitario) e cioè (articolo 3, comma 1, lettera cccc) “strumenti di acquisto” (come sopra);

3.4. per acquisire forniture e servizi > 40.000 euro < soglie di rilievo comunitario e acquisti di lavori di manutenzione ordinaria > 150.000 euro < 1 milione di euro, procedono:

3.4.1.  mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

3.4.2.  ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

3.4.3.  mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

3.4.4.  ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4.     Enti non qualificati procedono sempre (tranne per la fascia sotto i 40.000 euro):

4.1. ricorrendo a una centrale di committenza

4.2. ricorrendo ad un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.


 

1 commento:

  1. Nel caso 3.4.3, la centrale di committenza svolta in forma associata deve possedere la qualificazione?

    RispondiElimina