mercoledì 27 aprile 2016

Codice dei contratti; modello di determina di acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a 40.000 euro. Non chiamatela semplificazione

Di seguito, si propone uno schema di determinazione a contrattare per l'acquisizione di forniture o servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
Dovrebbe trattarsi, in teoria, di una procedura semplificata. Come, in teoria, il d.lgs 50/2016, dovrebbe essere una legge per semplificare, oltre che rendere più efficaci, gli appalti.
Si tratta, invece, di un'ondata di burocrazia semplicemente sconcertante.
E l'acquisizione sotto i 40.000 euro è, rispetto ad altre tipologie di contratto, relativamente meno gravosa.
L'esperienza diretta dimostra che in assenza di seria valutazione dell'impatto delle norme che si approvano, i risultati concreti possono dimostrarsi ben diversi e lontani sia dagli intenti ma, soprattutto, dai proclami. E non c'è "rating" di quotidiani come Il Sole 24 Ore, elaborati tutti in astratto, che tenga.

Comune/Provincia di
Provincia di
OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura/del servizio di ____ di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto .................... CIG ______________________
                      Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ______ attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento                             svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito                         riportato.
                      lì,_______
Il responsabile del procedimento
______
Determinazione n. del
Il dirigente/Il responsabile di servizio
visti:
  • il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
    • l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
    • l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
    • gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
    • l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
    • l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
  • l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
  • il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
    • l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
    • l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
    • l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
    • l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
    • l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
    • l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
    • l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
    • l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
visti:
  • il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
  • la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:
a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono:
01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
03 istituzioni educative ed universitarie;
04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
c) infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;
d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
I in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
II in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
III in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
§ energia elettrica,
§ gas,
§ carburanti rete e carburanti extra-rete,
§ combustibili per riscaldamento,
§ telefonia fissa e telefonia mobile;
e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco [modificare opportunamente, se rientra, l’impianto della determina];
f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;
g) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;
EVENTUALE atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
EVENTUALE rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune/Provincia ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato, come da relazione del responsabile del procedimento n. ___, in data ____;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune/della Provincia, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di ___(specificare in coerenza con l’oggetto), permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune/la Provincia, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per il periodo di __ giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune/la Provincia, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro; OPPURE perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese EVENTUALE, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA;
g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che allegato sub ___ si approva col presente provvedimento;
considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica/progettuale, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l’offerta;
NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO NON INDIVIDUATO PREVIA SELEZIONE TRA ALTRI
stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
in particolare, si rispettano i principi posti dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma __, numero ___, perché ____
[EVENTUALE nel caso che si ricada nell’obbligo di utilizzare il MePa]
rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip (o diverso mercato elettronico di cui si avvalga l’Ente), in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata (scegliere l’alternativa)
dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo (formula da usare nel caso di OdA);
dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici;
rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “ per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ”, sicchè si può affermare:
1) Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:
a) «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera cccc) come “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera cccc)) “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”, cioè mediante ordine di acquisto diretto;
b) «strumenti di negoziazione», regolati dalla successiva lettera dddd) come “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo". Rientrano tra gli strumenti di negoziazione (numero 3 della lettera dddd) “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d’offerta.
2) il comma 6 dell’articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d’offerta;
ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi (scegliere l’alternativa) – non applicabile in caso di affidamento diretto ad un solo operatore in applicazione analogica dell’art. 63
della selezione dell’offerta più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi a catalogo presenti nel MePa alla data di adozione del presente provvedimento, tra le offerte presenti nel catalogo aventi medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire;
del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, (scegliere l’alternativa)
- lettera b), trattandosi di fornitura/servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché ____
- lettera c) trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività, perché ____
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4;
visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
visti altresì:
  • lo statuto del Comune/della Provincia, e in particolare gli articoli _______  sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
  • il regolamento comunale/provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli ______ sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
  • il regolamento comunale/provinciale di contabilità e, in particolare, gli articoli ____ sulle procedure di impegno di spesa;
  • il vigente regolamento comunale/provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare gli articoli___
visto il bilancio di previsione per l'anno 201_ e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 201_ - 201_;
visto il piano esecutivo di gestione dell’anno 201_, approvato con deliberazione di Giunta Comunale/del Presidente della Provincia n. __ del___, col quale sono stati assegnati al dirigente/responsabile del Servizio.............., a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie:
  • obiettivo n. _ “.......................”, attività n. _ “....................................”;
considerato che occorre acquisire la fornitura/il servizio perché ______:
SOLO NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN OPERATORE ECONOMICO visto il preventivo della ditta …........., acquisito al protocollo generale dell'ente in data …......... n. …..., che indica un prezzo parametrato a…. pari a euro........., oltre Iva, …........... e quindi di un totale di euro …....., iva esclusa;
evidenziato che:
    • SE PERTINENTE si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi per altro di un'unica lavorazione concernente …............
    • si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall’abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
    • si prevede:
      • di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del dpr 207/2010;
      • di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
      • di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 309 del dpr 207/2010, dall’ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui all’articolo 307/2010;
      • di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l’attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui all’articolo 325 del dpr 207/2010;
visti:
  • l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
  • l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
  • la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:
Importo posto a base di gara
Quota stazioni appaltanti
Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00 € 600,00 € 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00 € 800,00 € 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00 € 500,00
rilevato che:
  • in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
  • in particolare:
    • in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo;
    • in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;
atteso che, in data …........ è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è...................
dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
SOLO NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO O OdA:vista la dichiarazione sostitutiva del DURC O DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, acquisita al registro di protocollo generale dell'ente in data ______ n. _____;
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo _ 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;
determina

  1. di affidare direttamente alla ditta …......., via …............, …........... P.I. …........., il servizio/fornitura …...................., secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data ….......... protocollo n. …..... che prevede l'importo di euro …........, oltre Iva 22% pari a euro ….... per un totale di euro........;
    OPPURE
    di affidare direttamente alla ditta …......., via …............, …........... P.I. …........., il servizio/fornitura …...................., 1, la prestazione in oggetto come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedinmento che prevede l'importo di euro …........, oltre Iva 22% pari a euro ….... per un totale di euro........;
    OPPURE
    di pubblicare un avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione con loro per l’affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato sub __ al presente provvedimento, si approva;
  1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è quello di …..........;
· l’oggetto del contratto è..................................................;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
  1. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro …......, Iva compresa trova copertura al o di impegnare al bilancio di previsione per l'anno 201_, come segue: ____
  1. di imputare il pagamento all’anno ____, come segue ____
  1. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
  1. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
  1. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta scegliere l’alternativa) di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico - di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
  1. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
               a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta                     Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di                     cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
               b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36,                            comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara                    nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale                                    pubblicazione è prescritta dal presente codice;
  1. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
              a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione                    “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo ______ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo                        14 marzo 2013, n. 33;
              b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo                                         amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il                                         provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei                   requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
               c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è                          necessario costituirla;
               d) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua                           esecuzione;
               e) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì,                          pubblicati:
                   - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
                   - sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4                        dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione                          applicativa;
                b) gli atti da pubblicare sono:
                   - la relazione del responsabile del procedimento relativa all’indagine di mercato condotta;
                   - la presente determinazione a contrattare;
                   - l’avviso a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
                   - le manifestazioni di interesse ricevute (una volta conclusa la procedura);
                   - la lettera di invito;
                   - i provvedimenti di esclusione ed ammissione;
                   - le proposte/offerte (una volta chiusa la procedura);
                   - il verbale di negoziazione (una volta adottato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione);
                   - la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione;
                   - il contratto;
                   - il resoconto della gestione finanziaria;
                   - ai sensi dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012:
                      - la struttura proponente;
                      - l’oggetto del bando;
                      - l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
                      - l’aggiudicatario;
                      - l’importo di aggiudicazione;
                      - i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
                      - l’importo delle somme liquidate

25 commenti:

  1. leggendo la determina
    quindi si potrebbe continuare ad acquistare fuori mepa per importi sotto i 1000 mentre da 1001 a 40000 la scelta del contraente anche se diretta va fatta tramite mepa o sistema similare .
    Non vedo alcuna semplificazione allora .?

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    1. Oggettivamente il MePa è un sistema abbastanza semplificato di individuazione del contraente. Il d.lgs 50/2016 non ha abolito espressamente, nè presenta norme in contrasto, con le regole per gli acquisti al MePa, che, anzi, più volte vengono fatte salve. Di semplificazione in effetti non si ha traccia.

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  2. Lei scrive: "SOLO NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO O OdA:vista la dichiarazione sostitutiva del DURC O DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, acquisita al registro di protocollo generale dell'ente in data 30 gennaio 2014 n. 975..."
    IN CHE ARTICOLO E' MENZIONATO CHE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SI CONTROLLA SOLO IL DURC? L'ART. 32 COMMA 7 NON SEMBRA FACCIA DISTINZIONI...

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    1. Il durc si acquisice prima dell'affidamento diretto e non dopo. Altrimenti non si potrebbe affidare. Tutto qui.

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    2. Era chiaro questo aspetto. La mia domanda è questa: l'art. 32 comma 7 vale anche per gli affidamenti diretti o no? Quindi, prima di un affidamento diretto, che tipo di verifica si deve fare? Solo il durc dice lei? Quale art. lo dice?

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    3. Il durc si acquisice prima dell'affidamento diretto e non dopo. Altrimenti non si potrebbe affidare. Tutto qui.

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    4. Facciamo così, sotto forma di quesito, visto che credo che non abbia capito la mia domanda....:
      " Prima di fare un affidamento diretto, che verifiche dei requisiti devo fare? Solo il DOL? Mi indichi l'articolo sulle verifiche preventive agli affidamenti diretti, grazie."

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    5. Nell'affidamento diretto non c'è un'aggiudicazione, poichè questa discende da una procedura selettiva. L'affidamento diretto puro implica una negoziazione che giunge appunto direttamente all'individuazione del contraente. Quindi, l'articolo 32, comma 7, non riguarda questa fattispecie. Poi, sarà impressione probabilmente sbagliata, ma non pare di scorgere nel testo l'indicazione che occorra controllare "solo" il Durc. Esso certamente occorre per l'affidamento diretto e dunque ai fini della determina. Poi, prima di stipulare il contratto è necessario verificare i requisiti di cui all'art. 80. In ogni caso, si tratta di un modello, meglio uno spunto, che ciascuno non solo può, ma deve personalizzare e integrare come più ritiene opportuno.

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  3. Secondo Lei una determina del genere sarebbe applicabile per una Istituzione Scolastica. Grazie in anticipo per la risposta.

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    1. È un puro spunto. Va adattato alle necessità e alle tipicità

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  4. Si chiede se per appalti di lavori (o per forniture e servizi non previsti sul MEPA), di importo inferiore a € 40.000, la stazione appaltante Comune non capoluogo di provincia, può procedere con affidamento diretto oppure è tenuta al rispetto dell'art. 37, comma 4. Grazie.

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    1. Occorre avvalersi della centrale di committenza o di quanto indica il comma 4, come spiega il comma 3.

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  5. se adeguatamente motivato l'affidamento diretto inferiore 40 mila euro può essere fatto anche a favore della ditta già operante ?

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    1. in base alle linee guida non ancora rese definitive da anac, l'affidamento all'operatore uscente è possibile ma occorre una forte adeguata motivazione, vedi le linee guida sottosoglia

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  6. nel caso di un acquisto sotto i 40.000 che deve essere necessario fatto fuori mepa, in quanto non esiste la categoria merceologica di riferimento, è possibile fare un affidamento diretto adeguatamente motivato?

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  7. Sarò io che la trovo scritta male, però la norma, e sopratutto l'interpretazione ANAC, sono per me veramente in contrasto.
    La norma è imperativa[...]le stazioni appaltanti procedono[...](è abbastanza preciso...vai dritto...)mediante affidamento diretto, non negozi vari, AFFIDAMENTO DIRETTO (so che ad ANAC non piace ma così è)
    Gara informale con due o più preventivi? Nel 2016 dopo anticorruzione e trasparenza? Ma la norma mi impone in alternetiva solo procedure ordinarie non ristrette!
    E facciamo pure che abbia ragione ANAC, come trattiamo i ricorsi e le informazioni ai concorrenti, perchè se chiedo più di un preventivo per me sono concorrenti, che nel caso di un affidamento diretto puro non avrei? Per ultimo operativamente come faccio due o più preventivi di servizi/forniture su MEPA? Li o faccio ordini diretti o faccio negoziata.
    Cerchiamo di essere seri per favore

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  8. salve, mi pare, con il conforto delle linee guida dell'anac, che sia possibile un affidamento diretto anche delle concessioni di servizio infra 40000, senza la necessità di ricorrere a gara informale (ex art.30 163/2006), ma onerando il provvedimento di adeguata motivazione. Sbaglio ? Grazie.

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  9. il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune/Provincia ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato, come da relazione del responsabile del procedimento n. ___, in data ____

    Cosa significa indagine di mercato, richiesta di preventivi in termini di prezzo o altro. Vale solo per il criterio del prezzo più basso o anche per il criterio dell'economicamente vantaggioso.

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  10. Buongiorno, ma per quanto riguarda la richiesta di preventivi utilizzando un sistema telematico come ad esempio MEPA o Sintel, quanti giorni di tempo occorre prevedere per richiedere l'offerta ? Mi potete indicare l'articolo ?

    Inoltre in una determina a contrarre è corretto pubblicare il capitolato o il foglio patti e condizioni prima di inoltrarlo alle ditte ?

    Grazie e buona serata

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  11. Scusate, avrei urgenza di capire come comportarmi, ho intenzione di procedere ad un affidamento diretto presso il Cat Sardegna. Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione l'importo del servizio, deve essere da me determinato e dalla Ditta accettato(quale norma cito?) o definito il servizio e l'impegno orario deve essere la Ditta a proporlo?
    Oppure è necessaria una base d'asta ed un conseguente ribasso?
    grazie tante
    Lucia

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  12. Buona Sera
    Per quanto riguarda l' Ente Università Agraria, per lavori sotto soglia dei 40.000€ vi sempre l'obbligo di iscrizione all'ENAC presso il CIG.
    Grazie Mille

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  13. Buona Sera
    Per quanto riguarda l' Ente Università Agraria, per lavori sotto soglia dei 40.000€ vi sempre l'obbligo di iscrizione all'ENAC presso il CIG.
    Grazie Mille

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  14. Buonasera,
    potrebbe chiarirmi quale procedura seguire per acquisti di materiali di consumo e/o soggetti ad usura non presenti su MEPA, di importo pari o superiore a € 1.000,00 ma comunque sotto soglia?
    Grazie mille!

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  15. a un recente corso di aggiornamento sul nuovo codice, il relatore (avvocato) ha detto che per importi inferiori a mille euro non è necessario acquisire il CIG. Tuttavia non ho trovato simile espressa disposizione. Le risulta

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  16. Attivando la procedura RdO su MePA, epr un affidamento di servizi alle eprsone sotto i 750 mila euro, è possibile invitare un numero x di ditte (superiore a 5) per ridurre i tempi di pubblicazione? Occorre sempre dare motivazione nella determinazione a contrarre? In caso contrario, lasciando aperta a tutti, qual'è il limite minimo per la rpesentazione dele offerte?

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