sabato 22 ottobre 2016

Quota prevalente del salario accessorio: un mistero irrisolto

Quota prevalente del salario accessorio: un mistero irrisolto

Luigi Oliveri

Pur imposto dalla sentenza della Consulta 178/2015, lo sblocco della contrattazione nazionale collettiva del pubblico impiego pare ancora lontano.
A impedire una seria riapertura delle trattative sono due macigni. Il primo è costituito dalla scarsità delle risorse utilizzabili. Nella disegno di legge di stabilità (ancora ad oggi “fantasma”) pare che le risorse previste siano di circa 600 milioni, che si aggiungerebbero ai circa 300 già stanziati lo scorso anno con la legge 298/2015, ai quali aggiungere circa altri 400 milioni a carico di regioni ed enti locali: qualcosa come 1,3 miliardi, nel triennio che sarà interessato dallo sblocco.

Si tratta di una cifra molto importante, ma certamente non soddisfacente per i sindacati, visto che non è in grado di recuperare nemmeno in minima parte la perdita di salario dovuta al blocco che dura dal 2009. Infatti, in media gli incrementi sarebbero, a regime, di poco più di 35 euro al mese, per altro col rischio di un effetto negativo per i redditi intorno ai 26.000 euro l’anno, i quali con l’incremento contrattuale potrebbero superare la soglia per percepire il bonus degli 80 euro e, così, ritrovarsi con un incremento contrattuale neutro, se non addirittura negativo.
L’altro macigno che ostacola la strada dello sblocco contrattuale, poi, è dato dalla riforma-Brunetta e, in particolare, dalla novellazione a suo tempo da essa disposta all’articolo 40, nel quale venne introdotto il comma 3-bis, contenente la seguente previsione: “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato”.
Tale previsione normativa impone, come chiaro, una profonda revisione dei fondi relativi al salario accessorio, dalla quale potrebbe ulteriormente derivare la conseguenza di una diffusa e forte riduzione del trattamento economico, visto che, in conseguenza dell’altra previsione della riforma Brunetta tesa a ripartire il 50% del fondo per la performance solo tra il 25% dei dipendenti con le valutazione più alte, riservando il restante 50% al 50% del personale avente valutazioni medie e lasciando a bocca asciutta l’altro 25% dei dipendenti, per i tre quarti dei dipendenti pubblici il salario accessorio potrebbe ridursi di molto, più, comunque, degli incrementi al trattamento fondamentale.
Insomma, l’attuazione delle previsioni normative, in presenza della scarsità di risorse disponibili per la revisione della contrattazione, rischia fortemente di produrre decrementi e non incrementi economici.
Non si è, probabilmente, preso ancora atto di una circostanza tuttavia evidente: la riforma-Brunetta è del 2009, epoca nella quale in Italia ancora non si era riconosciuta l’esistenza stessa della profonda crisi economica scatenatasi un anno prima in tutto il mondo e che in Italia ancora dura ed è profonda.
Alcune misure economiche delle leggi di ormai 7 anni fa, quindi, erano pensate per un ciclo economico totalmente diverso, espansionistico, nel quale si poteva immaginare di rivedere, ad esempio, la struttura del salario dei dipendenti pubblici anche prevedendo significativi incrementi contrattuali. Quelli che, però, vennero bloccati solo 6 mesi dopo l’entrata in vigore della riforma-Brunetta (il d.lgs 150/2009), a maggio del 2010, quando venne adottato il d.l. 78/2010, che ancora oggi produce rilevantissimi effetti proprio sul perdurante blocco della contrattazione ancora operante nonostante la sentenza della Consulta, nonché sui tetti alle spese del personale e ai fondi del salario accessorio.
La constatazione che il ciclo economico è totalmente cambiato dovrebbe portare ad una radicale modifica dell’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001. L’occasione per farlo è ben presente: l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 17 della legge 124/2015, da cui deve derivare l’ampio ripensamento del d.lgs 165/2001.
Questo, però, vorrebbe significare la necessità di ammettere un rinvio dell’apertura delle trattative per il Ccnl a dopo l’entrata in vigore della riforma, prevista, se tutto va bene, per maggio-giugno del 2017. Un po’ troppo in là, per i gusti dei sindacati e, soprattutto, per il dovere di attuare una sentenza della Consulta altrimenti destinata a restare lettera morta per quasi due anni.
Un vicolo cieco, dal quale il Governo potrebbe uscire sospendendo la previsione dell’articolo 40, comma 3-bis, con la legge di stabilità: ma, di questa volontà non si ha la minima traccia. Al contrario, sembra evidente che il Governo risulti in piena sintonia con la riforma-Brunetta, della quale semmai prevede l’attuazione con poche varianti.
Il tutto, discende da norme evidentemente pensate in astratto senza avere la minima cognizione dei numeri.
Eppure, basterebbe dare un’occhiata al Conto annuale per capire che occorre necessariamente correggere il tiro e, soprattutto, rendersi conto che la “quota prevalente” non potrà mai essere intesa nel senso che il 51% del fondo del salario accessorio dovrà essere destinato alla produttività individuale.
Di seguito, riportiamo i dati sulle voci di spesa aggregate del comparto regioni-enti locali, rilevate dal Conto annuale:
Anno: 2014
Tipologia del Personale:  Totale Personale
Comparto: REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
  
Voce di spesa
Importo
Totale VOCI DI SPESA STIPENDIALI
8.108.336.271
STIPENDIO
7.380.868.349
R.I.A./ PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA'
81.800.638
TREDICESIMA MENSILITA'
650.582.453
ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI
7.443.902
ARRETRATI ANNO CORRENTE
3.485.837
RECUPERI PER RITARDI ASSENZE ECC.
-15.844.908
Totale INDENNITA'
858.549.667
IND. DI VACANZA CONTRATTUALE
54.330.416
IND. DI VIGILANZA
57.714.318
PERSONALE SCOLASTICO
38.671.165
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
425.380.550
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
82.383.429
INDENNITA DI COMPARTO
178.871.653
INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001
21.198.136
Totale ALTRE ACCESSORIE
808.039.188
INDENNITA' DI STAFF/COLLABORAZIONE
6.136.495
COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI
221.106.854
FONDO SPECIF. RESPONSAB.
91.805.417
COMPENSI PRODUTTIVITA'
261.085.277
COMPENSO AGGIUNTIVO AL SEGR. COMUNALE QUALE DIR. GENERALE
5.501.703
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX LEGGE MERLONI
38.570.646
DIRITTI DI ROGITO-SEGRETERIA CONV.- IND.SCAVALCO
43.139.409
ONORARI AVVOCATI
12.306.883
COMPETENZE PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO PRESSO L'AMM.NE
3.842.261
ARRETRATI A.P. PER COMPENSI RISULTATO/PRODUTTIVITÀ
36.821.591
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
30.395.013
ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
57.327.639
Totale STRAORDINARI
198.549.440
STRAORDINARIO
198.549.440
RETRIBUZIONI LORDE
9.973.474.566
Nella tabella vengono visualizzate le sole righe con presenza di dati
I conteggi sono abbastanza semplici. Le retribuzioni lorde complessive ammontano ad euro 9.973.474.566. Di questi 8.108.336.271 sono riferiti al trattamento fondamentale. Dunque, al salario accessorio nel suo complesso restano euro 1.865.138.295.
Se si intendesse la “quota prevalente” come il 50% più 1, allora al risultato individuale dovrebbero riservarsi euro 932.569.148,50. Ma, questo risulta assolutamente impossibile, perché solo il totale censito alla voce “indennità” ammonta ad euro 858.549.667. E si tratta di indennità imposte dal contratto, come quella di comparto, o legate alla mansione o profilo, dunque, non connesse al risultato e non eliminabili, senza rivedere fortemente il trattamento economico fondamentali per quelle mansioni.
Come si nota, in realtà, nel 2014 i compensi per la produttività ammontano ad euro 261.085.277, cioè il 14% delle voci del salario accessorio.
Si comprende benissimo come un salto dal 14% al 50% più uno risulti appunto impresa impossibile, se non si apportano forti conseguenze negative sul trattamento economico complessivo.
In realtà, lo sguardo dovrebbe concentrarsi su un concetto meno astratto di “trattamento economico accessorio”, enunciato in maniera troppo ampia ed imprecisa dall’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001, redatto evidentemente senza aver consultato adeguatamente i dati.
In effetti, il trattamento “accessorio” è composto da una serie di voci che per quanto non stabilmente spettanti di diritto ai dipendenti, non possono in alcun caso essere collegati alla “produttività”. Si pensi alle indennità di turno, maneggio valori, rischio, di comparto, vigilanza, per il personale scolastico, per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO negli enti con la dirigenza. Sono tutte spese connesse direttamente a fattori oggettivi, come l’organizzazione (per turni, per un determinato numero di PO, etc) dell’ente, o il profilo e la mansione dei dipendenti. Queste voci, pur essendo “accessorie” nulla potranno mai avere a che vedere con la valutazione del modo con cui viene resa la prestazione.
In effetti, le risorse censite come “compensi per la produttività”, andrebbero rapportate all’aggregato “altre accessorie”, composto complessivamente da euro 808.039.188. Si nota che il totale dei compensi della produttività, rapportato al totale delle “altre accessorie, rappresenta il 32,31%. Nell’aggregato “altre accessorie” la spesa proprio per compensi di produttività risulta la più alta. Essa è quindi da considerare “prevalente”.
L’aggettivo “prevalente” non deve essere inteso come “maggioranza più 1”. Se per prevalenza si intendesse una percentuale del 50,01%, il legislatore avrebbe parlato, appunto, di maggioranza delle risorse.
Prevalenza significa che tra una serie di elementi omogenei, uno risulti più rilevante degli altri.
Il Conto annuale del 2014 rivela, allora, che la quota spesa per i compensi di produttività, pur essendo il 14% del totale del salario accessorio, è tuttavia la quota prevalente del salario accessorio realmente collegabile alla valutazione della prestazione individuale.
Chiarendo meglio, allora, il contenuto dell’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001 e rilevato che prevalente non è maggioritario, lo stallo normativo e contrattuale potrebbe superarsi con molti minori traumi di quelli derivanti da applicazioni rigide e poco attente ai dati delle norme.




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