giovedì 9 febbraio 2017

Assunzioni dei dirigenti: l'errata indicazione della Corte dei conti del Veneto

I dirigenti degli enti locali possono essere assunti nel limite del 25% del costo delle cessazioni del personale non avente qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015.

Non può considerarsi corretta l'indicazione data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Veneto con la delibera 12/2017. Secondo i magistrati contabili, alle assunzioni dei dirigenti degli enti locali si applicherebbe non la previsione del comma 228 citato, ma l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014.
Il ragionamento si fonda su una serie di motivazioni:
a) l'articolo 3, comma 5, è ancora in vigore;
b) il comma 228 della legge 208/2015 riguarda solo i dipendenti dell'area delle qualifiche;
c) pertanto, in via residuale, ai dirigenti per gli anji 2016-2018 si applicano le percentuali più favorevoli dell'80% per gli anni2016 e 2017 e del 100% nel 2018.
Si tratta di una lettura visibilmente erronea e non accettabile. La Sezione Veneto non tiene nel dovuto conto, scantonando dalla solita (talvolta eccessiva) rigorosità con la quale la magistratura contabile interpreta le norme di finanza pubblica, che la legge 208/2015 è una legge di stabilità, avente il preciso scopo di contenere la spesa e, per quel che qui interessa, in particolare quella relativa al turn over del personale. Allo scopo, l'articolo 1, comma 228, ha esattamente l'intento di sospendere l'applicabilità delle percentuali previste dall'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 fino al 2018 ed imporre limiti alle assunzioni maggiori di quelli consentiti a regime dalla legge del 2014.
Il principio della successione delle leggi nel tempo e la specialità della legge 208/2015 rende chiarissima la sua prevalenza sull'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014. Il quale, pur non essendo abolito perchè la legge finanziaria del 2016 ha un campo di applicazione limitato al triennio 2016-2018, è tuttavia, in questo triennio, inapplicabile.
L'errore della Corte dei conti è ulteriormente evidente perchè ritiene di reperire un regime differenziato ai tetti delle assunzioni per dirigenti e non dirigenti, partendo da una chiave di lettura fuorviante del comma 228 della legge 208/2015. Del quale è, adesso, opportuno richiamare il contenuto: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018".
La limitazione all'assunzione del personale non dirigenziale entro i limiti finanziari ivi indicati è correlata al congelamento delle assunzioni di tutti i dirigenti pubblici, imposto dal precedente comma 219 della legge 208/2015, pensato per rendere indisponibili i posti vacanti, in vista del nuovo sistema di reclutamento della dirigenza che sarebbe dovuto entrare in vigore col decreto legislativo attuativo dell'articolo 11 della legge 124/2015, ma mai venuto alla luce a seguito della sentenza della Corte costituzionale 251/2016.
E' evidentemente inimmaginabile, dovendo necessariamente combinare i commi 219 e 228 tra loro, che la legge 208/2015 abbia, da un lato, congelato le assunzioni dei dirigenti, ma al contempo consentito di assumerli entro una soglia di spesa per altro più elevata di quella del personale delle qualifiche.
Delle due, l'una: o le assunzioni sono congelate, oppure sono ammesse. Ora, poichè è venuta meno la condizione posta nel comma 219, cioè l'entrata in vigore del riordino della dirigenza, il congelamento delle assunzioni dei dirigenti ivi previsto non può che considerarsi inoperante.
Questo priva il comma 228 della legittimità di limitare le assunzioni ai soli dipendenti dell'area delle qualifiche. Non può portare, però, ad una rivivescenza dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 anche per la sola parte connessa alla dirigenza, considerando che il principio di successione delle leggi nel tempo e la specialità della legge 208/2015 lo hanno disapplicato nel triennio 2016-2018.
Non resta, allora, che concludere che:
1. attualmente le assunzioni dei dirigenti sono ammesse nei limiti dei resti assunzionali del triennio 2013-2015 (secondo le regole dei tetti operanti in ciascun anno) e, per il 2016, nel limite del 25% del costo delle cessazioni del personale non dirigente;
2. occorre un urgente intervento del legislatore, che chiarisca esplicitamente la disapplicazione del comma 219 della legge 2018/2015 ed esprima in maniera chiara quale sia il tetto al turn over, comprendendovi necessariamente sia il personale delle categorie, sia quello dirigenziale.

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