venerdì 2 febbraio 2018

Appalti: l'impegno di spesa definitivo non può che derivare dalla sottoscrizione del contratto, non dall'aggiudicazione

A proposito dell’impegno di spesa, adottabile solo a seguito del perfezionamento giuridico dell’obbligazione, appare opportuno richiamare una serie di norme fondamentali.

Partiamo dal codice civile, il cui articolo 1173 dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
Coordinando questa disposizione con l’ordinamento contabile, le fattispecie sono solo due:
1)    l’obbligazione si perfeziona con la stipulazione del contratto;
2)    l’obbligazione si perfeziona per responsabilità extracontrattuale (con le modalità, per l’ordinamento degli enti locali, dettate dall’articolo 191, comma 4, del d.lgs 267/2000).
Cosa dispone, poi, il codice dei contratti? L’articolo 32 dispone:
a)      al comma 6: “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”; pertanto, di per sé l’aggiudicazione non implica l’insorgere di nessuna obbligazione, perché manca l’espressione (cioè l’enunciazione esplicita) del consenso, requisito indispensabile per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile;
b)     ai commi da 8 a 12 indica la stipulazione del contratto come necessaria; ed è necessaria ai fini del perfezionamento dell’obbligazione, visto che il comma 6, come visto prima, esclude radicalmente che l’aggiudicazione equivalga ad accettazione dell’offerta”.
Pertanto, poichè:
1.     la formazione legittima dell’obbligazione, nel caso degli appalti pubblici, discende esclusivamente dalla stipulazione del contratto;
2.     il contratto non si può formare per effetto della mera aggiudicazione formalmente comunicata alla controparte, perché l’aggiudicazione non corrisponde ad accettazione dell’offerta, essa non può costituire fonte di obbligazione; non scatta il meccanismo dell’articolo 1326 del codice civile

non resta che concludere che l’obbligazione giuridicamente perfezionata insorge solo ed esclusivamente quando si stipula il contratto. Il passaggio dalla prenotazione dell’impegno all’impegno vero e proprio a seguito dell’aggiudicazione è, dunque, un errore giuridico e tecnico, indotto dalle contorte e contraddittorie regole della contabilità armonizzata. L’impegno definitivo deve, invece, derivare esclusivamente dal perfezionamento dell’obbligazione che nel caso di specie può discendere esclusivamente dalla stipulazione del contratto, nelle modalità previste dal comma 14 dell’articolo 32 del codice.

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