tag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post7013385393575428260..comments2024-03-21T08:26:55.729+01:00Comments on blOgLIVERI: #province #Mobilità a rischio #nullità se non riservata ai
sovrannumerariLuigi Oliverihttp://www.blogger.com/profile/06974847855217887920noreply@blogger.comBlogger19125tag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-14036282981133015572015-02-27T11:15:00.000+01:002015-02-27T11:15:00.000+01:00Gentilissimo dott. Oliveri,pur consapevole della g...Gentilissimo dott. Oliveri,<br>pur consapevole della grande importanza che ha il lodevole tentativo di far sì che i colleghi delle province non si trovino nella malaugurata situazione di perdere il proprio posto di lavoro, per colpa di scelte superficiali e alquanto discutibili, vorrei comunque farle presente alcune perplessità che riguardano la sua lettura del comma 424 e della circolare n. 1/2015.<br>Più precisamente le chiedo:<br><br>In base alle ancora vigenti disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il quale dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. <br><br>e in considerazione del fatto che all'interno del comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014 non vi è un chiaro (o esplicito) divieto all'attivazione di procedure di mobilità volontaria tra enti; l'indicazione presente all'interno della circolare n. 1/2015 della FFPP e dagli Affari regionali, che dispone:<br>"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.", il termine "mobilità" usato in questo caso, non dovrebbe essere più correttamente riferito a quella ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001 (c.d. mobilità per compensazione (riservata) - imposta all'amministrazione), lasciando invece libera quella prevista dal comma 1 dell'art. 30 (c.d. mobilità “volontaria” (aperta) - scelta dall'amministrazione)?<br>[...questo anche in riferimento al fatto che, il comando, (così come anche il distacco), essendo "caratterizzato dalla utilizzazione della prestazione lavorativa e dalla temporaneità della stessa" possa risultare escluso dai divieti dei commi 424 e 425 della Legge di Stabilità 2015, consentendo così alle amministrazioni di eludere i divieti (...utilizzo delle proprie risorse "per le assunzioni a tempo indeterminato" in quanto precedenti all' “espletamento di procedure concorsuali” (cd. mobilità volontaria obbligatoria pre-concorsuale]<br><br>Inoltre sempre all'interno della circolare troviamo:<br>"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta."<br><br>...a differenza di alcuni commentatori (...lei compreso), io in queste righe, non leggo un'ulteriore conferma del divieto di avviare procedure di mobilità volontaria tra enti (ex art. 30 comma 1, primo e secondo periodo) ma, semplicemente la possibilità concessa agli enti (Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta...) di indire bandi (in deroga a quanto fino a oggi previsto) riservati esclusivamente al personale di area vasta.Venturanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-69755193862049293472015-02-22T11:58:10.000+01:002015-02-22T11:58:10.000+01:00Mi scusi, ho letto con attenzione il suo articolo,...Mi scusi, ho letto con attenzione il suo articolo, ma che succede fintanto che le Province non individuano i sovrannumerari? Avendo le stesse tempo fino al 31 marzo, questo significa bloccco delle mobilità fino a quel momento?alessandranoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-12986143262607742442015-02-22T12:07:20.000+01:002015-02-22T12:07:20.000+01:00Direi proprio di sì.Direi proprio di sì.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-31279879482743012832015-02-27T15:02:24.000+01:002015-02-27T15:02:24.000+01:00...sbaglio, ho nonostante la circolare n. 1/2015, ......sbaglio, ho nonostante la circolare n. 1/2015, il bando del ministero che è stato modificato, continua a non prevedere l'esclusività per il personale di area vasta?<br><br>[...]<br>Art. 2<br>Requisiti di ammissione<br><br>Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti:<br><br>essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero in uno dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia diversi dall’Organizzazione giudiziaria, soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, espressamente dichiarata dall’amministrazione di provenienza del medesimo dipendente.<br>L’esclusione del personale appartenente ad amministrazioni non sottoposte a vincolo in materia di assunzione non riguarda il personale comandato che è salvaguardato dall’art. 30, comma 2bis, del d.lgs. 165/2001; in tali casi il finanziamento è a valere sul budget assunzionale;<br>appartenere, nell’ambito di una stessa figura professionale, ad area e profilo professionale corrispondente a quello per il quale si intende proporre domanda di trasferimento, secondo quanto precisato nel successivo articolo 3;<br>non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;<br>non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;<br>godimento dei diritti civili e politici;<br>avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza,<br><br>[...]<br><br>Art. 8<br>Norme di salvaguardia<br><br>L’Amministrazione si riserva di applicare, per quanto non previsto nel presente avviso, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale e di passaggio tra amministrazioni.<br><br>L’Amministrazione procedente si riserva, in ogni caso, di revocare in qualsiasi momento la presente selezione o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti pubblicati.<br><br>In ogni caso, l’effettivo trasferimento nei ruoli dell’amministrazione della giustizia del personale proveniente da amministrazioni diverse dai ministeri e dagli enti di area vasta, è condizionato all’autorizzazione all’utilizzo del fondo previsto dal comma 2, punti 1 e 3, dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze - di cui questa amministrazione intende avvalersi – ed all’effettivo corrispondente trasferimento, fino a concorrenza delle disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire i relativi oneri retributivi.<br>Per il personale proveniente dagli enti di “area vasta” si prescinde dall’autorizzazione di cui sopra nei limiti della consistenza del fondo.<br>Per il personale comandato, laddove il trasferimento comporti oneri a carico del bilancio dello Stato, il passaggio effettivo potrà avvenire entro il limite massimo delle risorse reperite dall’amministrazione nell’ambito del proprio bilancio.<br>Resta fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge 311/2004.<br>Resta facoltà dell’amministrazione sostituire il personale che per detta ragione dovesse risultare intrasferibile, con gli eventuali dipendenti, che seguono nell’ordine di graduatoria, provenienti da altri Ministeri.<br><br>???Venturanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-84088510810411990682015-02-27T11:57:58.000+01:002015-02-27T11:57:58.000+01:00La mobilità sfocia in un'assunzione che copre ...La mobilità sfocia in un'assunzione che copre posti vacanti di un ente. Ciò vìola la normativa speciale della legge 190/2014, che è legge appunto speciale. Io non leggo la norma per un lodevole tentativo di salvaguardia dei dipendenti provinciali, ma per quello che dice e per le conseguenze che comporta. Tra cui, la nullità delle assunzioni effettuate in difformità dai commi 424 e 425, assunzioni da riservare alle 2 categorie di soggetti ivi indicati. Poichè ritengo che le norme si applichino ed interpretino in modo che siano attuate e non violate, nè eluse, letture volte a ritenre che la legge è come se non ci fosse o come fosse un consiglio, ritengo non siano da condividere, specie in presenza della sanzione di nullità.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-48580500526595864692015-02-27T13:48:16.000+01:002015-02-27T13:48:16.000+01:00Nessuna sensazione. Ribadisco solo che a mia opini...Nessuna sensazione. Ribadisco solo che a mia opinione se una legge speciale vige, per altro per soli 24 mesi, non è confacente ritenere che l'ordinamento giuridico resti indifferente alle nuove disposizioni introdotte. La mobilità quale forma di reclutamento, se rivolta a soggetti diversi dai dipendenti provinciali in sovrannumero, è nulla. Questo dispone il legislatore, al quale non è utile chiedere un dettaglio ulteriore al suo precetto. La sanzione di nullità colpisce ogni violazione del precetto, anche se questo omette l'ovvio e cioè che le disposizioni dell'articolo 30, comma 1, del d.lgdìs 165/2001 per ora sono inapplicabili. Con buona pace delle delibere della Corte dei conti e le questioni connesse alla neutralità finanziaria, utili in un regime normativo altro e diverso da quello introdotto dalla legge 190/2014.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-47770297210139897342015-02-22T22:19:43.000+01:002015-02-22T22:19:43.000+01:00Ci meritiamo il ritorno dei Borboni se bisogna per...Ci meritiamo il ritorno dei Borboni se bisogna persino interpretare le circolari che pretendono di interpretare le leggi.Graziella M.noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-40216575931013458052015-03-02T18:26:00.000+01:002015-03-02T18:26:00.000+01:00Con parere della Corte dei Conti sezione regionale...Con parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lomabrdia n.85/2015, si ammette ancora la mobilità tra enti nel 2015 e nel 2016. La mobilità è consentita in quanto quella delle province non è neutra.Venturanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-66184879045582759092015-02-27T15:26:59.000+01:002015-02-27T15:26:59.000+01:00Non sbagliaNon sbagliarilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-45697933393868497752015-03-02T20:48:07.000+01:002015-03-02T20:48:07.000+01:00La Corte dei conti è liberissima di esprimere pare...La Corte dei conti è liberissima di esprimere pareri contra legem. Non dovrebbe, ma nessuno glielo può impedire.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-41610740346686252102015-03-24T09:40:39.000+01:002015-03-24T09:40:39.000+01:00In tutto il Suo ragionamento ha, forse, scordato c...In tutto il Suo ragionamento ha, forse, scordato che ad oggi avrebbero già dovuto essere definiti i criteri per individuare i dipendenti sovrannumerari (e non è stato fatto) e che le Regioni non si sono ancora espresse in merito alle funzioni delegate. In questo quadro come possono le Province individuare il numero dei dipendenti da inserire nelle liste e, in seguito, il loro nome????<br>Quanto tempo ci vorrà per definire le liste nominative?<br>Nel frattempo i Comuni che hanno bisogno di assumere risorse cosa possono fare?<br>Mi sembra chiaro che un'interpretazione stringente come la Sua può portare, non per colpa delle Province, danni irreparabili a un Comune (soprattutto se piccolo) che potrebbe vedere bloccata la propria attività.Valerianoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-62192762711036583072015-03-24T10:21:35.000+01:002015-03-24T10:21:35.000+01:00L'interpretazione non è mia, ma è della legge....L'interpretazione non è mia, ma è della legge. Ed è talmente fondata, che l'Anci sta elaborando col Governo una modifica alla legge. Le province, poi, contrariamente a quello che affermano imgiornali, possono benissimo individuare i dipendenti in sovrannumero. Ci sono i criteri dettati dal dpcm 26.9.2014. L'inerzia delle regioni è un problema finanziario e di organizzazione delle stesse regioni.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-31631767235391919142015-03-24T11:38:01.000+01:002015-03-24T11:38:01.000+01:00Art. 4.Criteri generali per l’individuazione delle...Art. 4.<br>Criteri generali per l’individuazione delle risorse umane<br>1. Ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge, nei termini<br>e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle<br>Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle<br>funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista<br>all’art. 1, comma 96, lettera a) , della legge nonché delle<br>forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali<br>previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti<br>di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti<br>principi e criteri:<br>a) rispetto dei limiti fi nanziari e numerici previsti<br>dall’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del<br>presente decreto;<br>b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,<br>nonché di quelli a tempo determinato in corso fi no<br>alla scadenza per essi prevista;<br>c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata<br>in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente<br>intervenute, di compiti correlati alle funzioni<br>oggetto di trasferimento;<br>d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso,<br>compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di<br>organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento,<br>le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;<br>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche<br>in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni<br>sindacali, le amministrazioni possono adottare<br>criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed<br>imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia,<br>delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute,<br>dell’età anagrafi ca, dell’anzianità di servizio e della<br>residenza.<br>3. In esito al processo di trasferimento del personale,<br>ai fi ni del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e<br>gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa<br>e tecnico-fi nanziaria, sulla base della modulistica<br>defi nita dall’Osservatorio nazionale, rispettivamente<br>all’Osservatorio regionale di riferimento e all’Osservatorio<br>nazionale.<br><br>....se questi a Lei sembrano criteri oggettivi per l'individuazione nominativa dei dipendenti in sovrannumero....a me no!<br>Inoltre l'inerzia delle Regioni, qualunque ne sia la causa, non consente di capire se i dipendenti addetti alle funzioni delegate debbano rientrare nei conteggi di coloro che dovranno essere posti in sovrannumero oppure no.Valerianoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-54006390173526691582015-03-24T11:47:27.000+01:002015-03-24T11:47:27.000+01:00I criteri debbono SEMPRE essere generali e adattat...I criteri debbono SEMPRE essere generali e adattati dal datore. Per questo occorre il confronto coi sindacati. l'inerzia delle regioni non incide per nulla: i soprannumerari sono tali in base alla previsione del comma 421.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-22897579556713925742015-04-15T15:08:48.000+02:002015-04-15T15:08:48.000+02:00Una domanda: Noto che diversi Comuni indicono tutt...Una domanda: Noto che diversi Comuni indicono tutt'ora bandi di mobilità volontaria (es: aperti in via prioritaria per i provinciali, ma se mancano gli esuberi come è possibile? e secondariamente, qualora non si presenti nessun provinciale sono aperti anche alle medesime figure del comune.) E' regolare? l'Agente di Polizia Locale del Comune X che si trasferisce per mobilità volontaria al Comune Y rischia qualcosa oppure la responsabilità rimane tutta in capo all'ente? (Il dipendente del Comune di fatto non è tenuto a conoscere la legislazione sulle mobilità ma la legislazione rientrante nella sfera della propria mansione.)<br>Ringranziandola sentitamente per il tempo concesso e complimentandomi per i Suoi articoli porgo distinti salutiAlessandronoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-10348616250272961702015-04-16T13:29:31.000+02:002015-04-16T13:29:31.000+02:00Salve anche io sono molto iteressato al quesito po...Salve anche io sono molto iteressato al quesito posto da Alessandro,<br>Sono comandato presso un altro comune come agente di polizia Locale da due anni, e finalmente il comune dove sono comandato ha accettato la mia richiesta di mobilità volontaria. Ora,anche essendo comandato da due anni, e avendo la precedenza, il tutto si vanifica a causa di questa nota della funzione pubblica? 7 anni di lavoro a 1200 Km da casa poi mi avvicino con un comando che è finalizzato alla mobilità volontaria e ora rischio di ritornare nuovamente a 1200 km di distanza da casa? <br>Come si diceva sopra la Polizia provinciale pare non essere considerata in questa nota perchè sarà previsto un altro corso per il loro collocamento... Per cui è possibile effettuare questa mobilità volontaria essendo anche io comandato da 2 anni presso questo ente?<br>Grazie e buona giornata!!Lucanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-43836660018969045942015-04-15T14:44:28.000+02:002015-04-15T14:44:28.000+02:00Ma la mobilità volontaria tra i Comuni per il prof...Ma la mobilità volontaria tra i Comuni per il profilo di Agente di Polizia Locale, essendo le polizie provinciali escluse dagli esuberi in quanto seguiranno apposito percorso a parte di ricollocazione, è ancora ammessa?Alessandronoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-11371977778429864002015-04-15T15:00:10.000+02:002015-04-15T15:00:10.000+02:00L'esclusione della polizia daI sovrannumeri è ...L'esclusione della polizia daI sovrannumeri è una pura invenzione, tirata fuori dalla circolare 1/2015 e assolutamente non prevista dalla legge. La polizia è in sovrannumero.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2939663855978052193.post-68343375132734996792015-04-17T13:22:41.000+02:002015-04-17T13:22:41.000+02:00La circolare 1/2015 ha modificato il contenuto del...La circolare 1/2015 ha modificato il contenuto della legge, prevedendo una sorta di blocco della mobilità per i dipendenti dei Cpi e della polizia provinciale. Da questo punto di vista è certamente illegittima. Sembra, tuttavia, che nella piattaforma informatica per gestire le mobilità escluderanno appunto i dipendenti di Cpi e PP.rilievoaiaceblogliverihttp://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.comnoreply@blogger.com