Poche le variazioni apportate dalla novella del 2016 agli articoli 26 e 27 del d.lgs 33/2013
Testo vigente
|
Testo modificato
|
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati
1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro.
3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata
d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o
attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì
rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da
ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
|
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati
1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro.
3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario;
4. È
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
|
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il
nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al
comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente»
e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne
consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.Il d.lgs. 33/2013 pur nel diluvio di adempimenti burocratici che fa piovere sulla pubblica amministrazione, almeno fa ordine e chiarezza.
Infatti,
consegue l’obiettivo di unire in un solo testo normativo le polverizzatissime
disposizioni che a vario titolo impongono pubblicità degli atti.
In particolare,
il decreto
risolve le antinomie ed i problemi
dettati dalla convivenza tra
l’articolo 18 del d.l. 83/2012,
convertito in legge 134/2012 (che viene, per fortuna, abolito) e l’articolo
1, comma
32, della
legge 190/2012. Come è noto, si
era creato
un intreccio
difficilmente districabile tra incombenze connesse alla pubblicazione di dati riguardanti contributi e sussidi e, dall’altro
lato, concernenti gli appalti. Soprattutto,
la previsione della pubblicazione del “titolo legittimante” come condizione di
efficacia delle concessioni o attribuzioni hanno imposto estrema prudenza
per le pubblicazioni riguardanti gli appalti. Era parso evidente, infatti, che il
titolo legittimante fosse il contratto, per cui era necessario pubblicarlo con
scrupolo e velocità, per non pregiudicare la legittimità dei pagamenti
susseguenti.
Col
d.lgs 33/2013, questa disciplina è cambiata radicalmente. Al posto dell’abolito
articolo 18, sono gli articoli 26 (leggermente modificato dalla novella del
2016) e 27 a regolare la sola fattispecie dei contributi, mentre quella degli
appalti resta ascritta all’articolo 1, comma 32, con le poche ulteriori
indicazioni contenute nell’articolo 37 sempre del d.lgs 33/2013. Senza dimenticare
l’intreccio e la connessione tra gli articoli 26-27 e l’articolo 15, commi 2 e
3, come vedremo di seguito.
L’articolo 26
del d.lgs.
33/2013 modifica in maniera rilevante le
previsioni, molto confusionarie, dell’articolo 18 abolito.
Resta
fermo l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità
cui devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 241/1990.
Questa previsione altro
non è se non un mero richiamo
alla già vigente disciplina.
È
il comma 2 dell’articolo 26 ad introdurre le innovazioni. Le amministrazioni
debbono pubblicare:
1) gli
atti di concessione di:
a) sovvenzioni,
b) contributi,
c) sussidi,
d) ausili
finanziari:
i) alle imprese,
2) e
comunque di:
a) vantaggi
economici di qualunque genere a:
i) persone,
b) enti
pubblici e privati.
La norma
ha eliminato
il riferimento
a “compensi e corrispettivi”, che nel testo dell’articolo 18, abolito, aveva
fatto ritenere che gli adempimenti di pubblicazione riguardassero anche gli appalti. Il che restringe il campo di applicazione
degli articoli 26 e 27
certamente ai contributi, ma anche
agli incarichi professionali.
La conferma
che gli
articoli 26 e 27, in combinazione
con l’articolo 15, intendano riguardare gli incarichi di collaborazione
esterna, si può ricavare dalla
circostanza che il decreto legislativo di riordino abroga
l’articolo 3, comma
18, della legge 244/2007, ai sensi del quale “I
contratti relativi a rapporti di consulenza con
le pubbliche
amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”. Queste disposizioni
sono in parte riprese dall’articolo 15.
Viene anche abolito l’articolo
1, comma 127, della legge 662/1996,
come modificato dal comma 54 del richiamato articolo
3 della legge 244/2007,
a mente del quale “All’articolo 1, comma 127, della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato»
sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i
relativi provvedimenti completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione
del corrispettivo
per gli
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto»”.
Dunque, la combinazione tra articoli 15, 26 e 27 del decreto 33/2013
sostituisce la disciplina delle pubblicazioni
inerenti gli incarichi di collaborazione
esterna, dettando per essa una disciplina
comune a quella concernente le assegnazioni di contributi e sussidi,
ferme restando le specifiche disposizioni di cui al citato articolo 15 del decreto trasparenza
stesso.
La riprova della connessione
tra articoli 26-27 e incarichi di
collaborazione è nell’articolo 27, comma 1, lettera
f), ove si richiede che
il tracciato
dei record
da pubblicare
deve contenere
il “link
al progetto
selezionato e al curriculum del soggetto incaricato”. Il riferimento
al “soggetto
incaricato” è inequivocabile, come anche il curriculum:
per l’attribuzione
di contributi ovviamente non occorre
il curriculum,
né si
può configurare
la fattispecie
come “incarico”.
Il che
riporta appunto agli incarichi di
collaborazione e consulenza, previsti dall’articolo 15, comma 2.
Resta, dunque,
solo per
sussidi, contributi ed incarichi di
collaborazione l’attribuzione alla pubblicazione
di condizione
di efficacia che, come vedremo,
non è più del “titolo legittimante”, bensì del provvedimento di concessione.
L’articolo 26, comma 3, del d.lgs. 33/2013 riassorbe con una sostanziale
modifica i contenuti
dell’articolo 18, comma 5, della legge 134/2012:
Art. 26, comma 3, d.lgs. 33/2013
|
Art.
18, comma 5, legge 134/2012
|
La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti
che dispongano concessioni
e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare al
medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione
o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali,
sotto la propria re- sponsabilità amministrativa, patrimoniale
e contabile per l’indebita
concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubbli- cazione rilevata
d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’arti- colo 30 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
|
è rilevata
d’ufficio dagli organi dirigenziali
e di controllo, sotto la propria
diretta re- sponsabilità amministrativa, patrimoniale
e contabile per l’indebita
concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblica- zione è altresì
rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse,
anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione,
ai sensi dell’ar- ticolo 30
del codice del processo ammini- strativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010,
n. 104.
|
Come si nota, nel testo dell’articolo 26 del d.lgs
33/2013 la condizione di efficacia non riguarda più il “titolo legittimante” delle concessioni o
delle attribuzioni, bensì il “provvedimento” che le dispone.
È,
al contempo, un chiarimento utile ed una differenza radicale. Il chiarimento è opportuno, dal momento che
il riferimento al
“titolo legittimante” aveva causato solo
confusione. La tesi più corretta per
comprendere di cosa si trattasse
era considerare come titolo
legittimante il contratto o, comunque, qualsiasi incontro di volontà
posto a costituire e regolare il rapporto.
Con
l’articolo 26 del d.lgs 33/2013 si risolve ogni dubbio: la pubblicazione
riguarda i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione o attribuzione di
sussidi/contributi o incarichi di importo superiore ai mille euro, nel corso
dell’anno solare.
Pertanto, non è da pubblicare il contratto, bensì il provvedimento amministrativo, col quale
l’amministrazione decide o di assegnare il contributo, o di affidare
l’incarico di collaborazione
esterna.
Si introduce, dunque, una particolare situazione, che deroga
al sistema di acquisizione di efficacia negli enti locali. Nel caso delle deliberazioni,
infatti, il provvedimento diviene esecutivo
e, dunque, dispiega efficacia,
il decimo
giorno successivo alla pubblicazione;
peraltro, se l’organo collegiale voti l’immediata eseguibilità, può darsi avvio
all’esecuzione del provvedimento, anche
se materialmente
ancora non si sia esaurita
la fase
di integrazione dell’efficacia,
consistente nel periodo di pubblicazione
all’albo pretorio. Nel caso, invece,
delle determinazioni comportanti
impegno di spesa, l’efficacia e l’esecutività derivano dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Nel
caso dei provvedimenti presi in considerazione dall’articolo 26 del d.lgs 33/2013, per gli enti locali cambia tutto:
essi, per quanto teoricamente esecutivi per effetto dello
scadere del termine di pubblicazione o dell’apposizione del visto
del responsabile finanziario, in ogni caso non possono
esplicare efficacia, se prima non siano pubblicati secondo le
indicazioni della norma.
Si pone
un problema
in particolare
per le
deliberazioni. Trascurando la valutazione sulla legittimità
(più che
dubbia) dell’assegnazione dei contributi
mediante deliberazione, tuttavia la grandissima parte degli enti locali
assegna contributi e sussidi mediante deliberazioni
di giunta.
Ora, le deliberazioni, come rilevato sopra, possono anche essere
dichiarate immediatamente eseguibili: ipotesi che per l’assegnazione
di contributi appare, per la verità, piuttosto forzata, ma non da scartare del tutto. È, tuttavia, da ritenere che, stante il fine
del legislatore,
cioè subordinare alla pubblicità del provvedimento di
concessione o attribuzione del beneficio la
sua efficacia, che, nel caso di specie,
la dichiarazione di immediata
eseguibilità non possa consentire di dare esecuzione alla deliberazione
prima che essa venga pubblicata, consentendo solo di non dover aspettare il
termine della pubblicazione.
È
opportuno che tutti gli atti
(note, contratti, convenzioni, rendiconti,
fatture, liquidazioni) riportino gli estremi
dell’avvenuta pubblicazione, così da attestare l’adempimento
all’obbligo normativo, che
se violato
comporta conseguenze estremamente
gravi: l’indebita concessione
o attribuzione, cioè un evento
estremamente simile all’ordinazione di una
spesa senza preventivo impegno di spesa, con
tutte le conseguenze sulla
responsabilità contabile ricadenti
non solo
su chi
abbia dato corso ai provvedimenti
senza che siano stati pubblicati,
ma anche
sui dirigenti
e gli organi di controllo, chiamati
a rispondere sotto la propria responsabilità
della verifica del rispetto
di quanto previsto dalla norma.
Per
il caso,
poi,
dei
provvedimenti di
assegnazione
di incarichi
di collaborazione,
consulenza, studio e ricerca ed ogni
altro possibile incarico professionale, la sanzione prevista dall’articolo
15, comma
3, è ancora più netta: “In
caso di omessa pubblicazione
di quanto
previsto al comma 2, il
paga- mento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha
disposto, accertata all’esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano
le condizioni
di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
A
proposito di sanzioni, il comma 3 dell’articolo 26, dispone che la
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario. Inoltre, nella stesura antecedente alla novella del
2016, stabiliva che l’eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione
fosse “rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita
concessione o attribuzione del beneficio economico”. Era una formula
oggettivamente criptica e di interpretazione più impossibile che difficile. Non
si capiva, infatti, quali fossero gli organi dirigenziali competente a rilevare
l’omissione o l’incompletezza della pubblicazione: il segretario comunale? Il
responsabile finanziario? I dirigenti competenti a dare attuazione ai
contributi? Inoltre, la norma sembrava attribuire una responsabilità molto
ampia, amministrativa, patrimoniale e contabile, per un’attività di controllo.
Molto opportunamente, la novella del 2016 cancella questo inciso dal comma 3.
L’articolo 18
della legge 134/2012 non prevedeva
espressamente la possibilità di pubblicare
i dati delle persone fisiche. Ciò
aveva fatto ritenere che sfuggissero
all’obbligo di pubblicazione i provvedimenti
riguardanti, appunto, le persone fisiche
e, soprattutto, quelli di assegnazione di contributi, spesso cagionati da
interventi di carattere sociale e, dunque, idonei a rivelare particolari stati
di bisogno.
Il
comma 4 dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013 mette ordine. Esso chiarisce che
vanno pubblicati anche i provvedimenti concernenti le persone fisiche,
ma, recependo
le indicazioni
del Garante della privacy, esclude
la pubblicazione dei loro dati identificativi, “qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative
allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.
Nessun dubbio, invece, v’era, né persiste,
sulla possibilità di pubblicare i dati concernenti i
destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza, salvo quelli non
pertinenti o eccedenti.
L’articolo
27 cambia, in parte, anche l’elencazione delle informazioni da pubblicare
Art. 27, comma 1, d.lgs. 33/2013
|
Art.
18, comma 2, legge 134/2012
|
a) il nome
dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio
economico corrisposto; c) la
norma o il titolo
a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al
progetto selezionato e al curriculum
del soggetto incaricato
|
Come
si nota, vi sono alcune non irrilevanti differenze. La nuova lettera a) chiarisce
che i dati fiscali sono necessari
per le imprese o gli enti,
mentre per gli altri soggetti
beneficiari (probabilmente nel caso di
persone fisiche) basta solo il nome.
In secondo luogo, nel nuovo testo sparisce,
alla lettera f),
il riferimento
a “contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio”, a conferma della
scorporazione della pubblicità per
sussidi/contributi ed incarichi
di collaborazione
esterna da quella concernente
gli appalti
di lavori,
servizi e forniture.
Il data-base,
dunque, della pubblicazione ai sensi
dell’articolo 27 del d.lgs 33/2013
sarà il seguente:
1
|
Nome del
soggetto beneficiario
|
|
2
|
Codice fiscale/Partita. I.V.A. (se
impresa o ente)
|
|
3
|
Tipo di rapporto: contributo, o
incarico di collaborazione
|
£ contributo
£ incarico di collaborazione
|
4
|
Importo
|
|
5
|
Norma o
titolo a base dell’assegnazione
|
|
6
|
Provvedimento di attribuzione o
concessione
|
|
7
|
Settore
|
|
8
|
Servizio
|
|
9
|
U.O.
|
|
10
|
Dirigente
|
|
11
|
Responsabile
del procedimento
|
|
12
|
Modalità utilizzata per individuare
il beneficiario
|
|
13
|
Link al
progetto selezionato
|
|
14
|
Curriculum
del soggetto incaricato
|
Risulta,
a questo punto, chiaro che il progetto non è quello relativo all’appalto di lavori,
servizi o forniture, bensì quello eventualmente allegato all’istanza di contributo;
oppure, potrebbe riguardare la collaborazione esterna da instaurare.
Abbiamo
segnalato in grassetto il provvedimento dal quale discende l’efficacia stessa della
concessione o attribuzione, perché, incredibilmente, il legislatore ha omesso
di elencarlo
nell’articolo 27, pur avendo
attribuito a tale pubblicazione il ruolo fondamentale e delicatissimo di
condizione di efficacia!
Resta fermo
che queste
informazioni sono riportate, nell’ambito della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e,
secondo modalità di facile consultazione,
in formato
tabellare aperto che ne consente
l’esportazione, il trattamento
e il riutilizzo. Inoltre,
le informazioni dovranno
essere “organizzate
annualmente in unico elenco per
singola amministrazione”. No,
quindi, a distinti elenchi settoriali.
Per
quanto concerne, invece, gli
incarichi
professionali,
il tracciato record dei dati da pubblicare va elaborato coordinando
le disposizioni dell’articolo 15 e dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs.
33/2013, come segue:
Scheda incarichi
professionali (consulenze, collaborazioni, studi, ricerche)
1
|
Nome del soggetto beneficiario (15)
|
|
2
|
Codice fiscale/Partita. I.V.A.
|
|
3
|
Tipo di rapporto: incarico di consulenze, collaborazioni,
studi, ricerche
|
|
4
|
Importo (15)
|
|
5
|
Norma o titolo a base dell’assegnazione
|
|
6
|
Provvedimento di attribuzione o
concessione
|
|
7
|
Ragione dell’incarico (15)
|
|
8
|
Comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai
sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nel caso di
collaboratori che siano
dipendenti pubblici – 15)
|
|
9
|
Settore
|
|
10
|
Servizio
|
|
11
|
U.O.
|
|
12
|
Dirigente
|
|
13
|
Responsabile del procedimento
|
|
14
|
Modalità utilizzata per individuare il beneficiario
|
|
15
|
Link al progetto selezionato
|
|
16
|
Curriculum del soggetto incaricato
|
Tra
parentesi abbiamo messo i riferimenti all’articolo 15, per evidenziare
che il
dato è richiesto espressamente
anche o specificamente da esso.
Nessun commento:
Posta un commento