Il decreto legislativo attuativo della delega
contenuta nell’articolo 7 della legge 125/2015 introduce qualche
semplificazione burocratica nelle previsioni contenute nell’articolo 19 del
d.lgs 33/2013:
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 19 Bandi di
concorso
1. Fermi restando
gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei
bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo
triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei
dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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Art. 19 Bandi di
concorso
1. Fermi restando
gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della
Commissione e delle tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei
bandi in corso,
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Come si nota, dal comma 2 si elimina molto opportunamente la
necessità di pubblicare l’elenco dei bandi di concorso dell’ultimo triennio,
gravato dalla necessità di indicare per ciascuno di essi il numero dei
dipendenti assunti e, soprattutto, della difficile quantificazione delle spese
effettuate. Oggettivamente, non si trattava di dati né facili da trattare, né
di particolare utilità anche per i più curiosi navigatori dei siti delle
pubbliche amministrazioni.
L’articolo 19 regola l’obbligo di pubblicare sul sito
istituzionale delle amministrazioni i bandi, come pubblicità ulteriore rispetto
a quella già prevista e disciplinata dalla normativa vigente.
Insomma, si tratta di una sorta di avvisi di post-informazione, simili a
quelli previsti dalla disciplina degli appalti pubblici.
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