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mercoledì 2 marzo 2016

Compiti dell’Anac


            La novella del 2016 modifica l’articolo 45 sostituendo la denominazione della vecchia Civit, con quella oggi vigente dell’Anac, modificandone in parte i poteri.
L’Anac è incaricata di un ruolo di controllo vero e proprio nei confronti degli enti, estremamente pervasivo. Infatti, il comma 1 dell’articolo 45 estende il suo potere di verifica all’estremo dettaglio, comprendendo “l’esatto adempimento” degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.


Testo vigente
Testo modificato
Art. 45  Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1.  La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.


2.  La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3.  La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4.  In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
Art. 45  Compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione


1.  L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2.  L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L’Autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3.  L’Autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4.  Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L’Autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’Autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Risulta chiaro che, poiché la trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 è in larga misura assicurata dagli strumenti di pubblicità ivi disposti, l’Anac opere i propri controlli innanzitutto accedendo ai siti istituzionali delle amministrazioni. In tal modo, da remoto, la commissione può ingerirsi proprio sui risultati dell’azione delle amministrazioni, anche a partire dalle previsioni dei programmi anticorruzione, che debbono a loro volta essere resi pubblici.
In ogni caso, l’Anac potrà svolgere i propri poteri ispettivi anche richiedendo alle amministrazioni pubbliche ed enti notizie, informazioni, atti e documenti, utili per procedere all’istruttoria. A questo potere ispettivo corrisponde, ovviamente, un obbligo delle amministrazioni di ostensione di ogni documento ed informazione richiesto dall’Anca, che dispone di poteri ispettivi pieni. Tanto è vero che può anche ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni:
-                   alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni previsti dal dal d.lgs 33/2013;
-                   all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;
-                   alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
L’ultimo oggetto del potere di “ordine” dell’Anac ne svela la amplissima portata.
Le conseguenze delle violazioni accertate dall’Anac sono chiarite dal comma 4 dell’articolo 45.
In primo luogo, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dell’articolo in commento costituisce illecito disciplinare. L'Anac, avvedutasi della fattispecie, segnala l'illecito all'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata, perché questo attivi il procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. In questo caso, come si nota, la responsabilità non è addossata direttamente al responsabile della trasparenza, a meno che non coincida col responsabile della pubblicazione o col dirigente tenuto a trasmettere le informazioni.
È da ritenere che l’ufficio di disciplina dovrà riferire all’Anac le azioni compiute ed il loro esito. Resta aperto, negli enti locali ove il responsabile della trasparenza è ope legis il segretario comunale, il problema della compatibilità col ruolo di dirigente dell’ufficio di disciplina. Tale incompatibilità, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sardegna, parere 28/2013, non sussiste, ma occorre evidentemente costituire l’ufficio di disciplina in modo specifico, nel caso in cui occorra che agisca nei confronti del segretario.
L’Anac, in esito alle sue istruttorie, dovrà segnalare gli inadempimenti anche ai vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, se ritenga ricorrano danni erariali, anche alla Corte dei conti. Ciò chiarisce che il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza incide sulla responsabilità non solo disciplinare, ma anche dirigenziale ed erariale.
Tutti i provvedimenti di controllo adottati dall’Anac sono resi pubblici, pubblicandoli sul proprio sito, così da mettere in condizione i cittadini di sapere come le amministrazioni operano.
Una specifica competenza, a proposito del controllo diffuso dei cittadini sull’azione delle amministrazioni, riguarda il controllo dell’Anac sugli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti degli organi di governo e dei dirigenti. L’Autorità, infatti, ha il compito di controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14, e, specificamente, di pubblicare i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione: una sorta di “gogna mediatica”.
L’articolo 45 configura l’Anac come soggetto al quale risponde funzionalmente il responsabile della trasparenza: infatti, l’Autorità non solo potrà controllare l’operato dei responsabili per la trasparenza, ma inoltre può chiedere loro il rendiconto sui risultati del controllo (di loro competenza) svolto all’interno delle amministrazioni, così da assicurare che le funzioni dei responsabili non restino solo un’attribuzione formale. Inoltre, l’Anac può rivolgersi all’organismo indipendente di valutazione o, negli enti locali al Nucleo di valutazione, ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, sulla base delle funzioni di verifica e auditing interno svolte da questi organismi.
Infine, ai sensi del comma 3, l’Anac si avvale delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica finalizzate al monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

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