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sabato 2 aprile 2016

Appalti riservati per soggetti svantaggiati: il nuovo codice dei contratti è in contrasto con la direttiva 24/2014/UE

Il nuovo codice, rivede le disposizioni contenute nell’articolo 52 del d.lgs 163/2006 a proposito di laboratori protetti riservati a persone svantaggiate, nell’intento di attuare quanto previsto dall’articolo 20 della direttiva Ue.
Tale disposizione stabilisce che “gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”.
L’articolo 112, comma 2, dello schema di codice dei contratti all’esame del Parlamento, tuttavia, prevede: “Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della  legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”.
Come si nota, dunque, il nuovo codice definisce le persone svantaggiate richiamandosi all’elencazione dell’articolo 4 della legge 381/1991. Ma, questo elenco non menziona una categoria estremamente importante, espressamente prevista dalla normativa europea: i “lavoratori svantaggiati”. Che si tratti di una restrizione eccessiva della nozione di soggetti svantaggiati lo dimostra il “considerando” n. 36 della direttiva UE: “Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate…”.
Insomma, gli appalti “riservati” a laboratori protetti, tra i quali possono rientrare le cooperative sociali di tipo B come chiarito dalla deliberazione 32/2016 dell’Anac dovrebbero avere come fine specifico quello di creare opportunità di lavoro anche per i lavoratori disoccupati o, almeno, quelli che tra essi sono considerati particolarmente svantaggiati. Si tratta delle persone indicate dall’articolo 2 del regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, gli over 50 anni di età, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, gli occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, gli appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro che abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.

Occorrerebbe una correzione urgente al testo, che preclude o rende molto difficile l’utilizzo della cooperazione sociale per la creazione di occasioni di lavoro ai disoccupati, per altro proprio in una fase di crisi occupazionale molto forte.

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