L'articolo 38 del codice dei contratti costituisce l'ennesima prova che il d.lgs 50/2016 ha completamente mancato qualsiasi intento di semplificazione normativa e ordinamentale.
Districarsi nell'intreccio di norme e rimandi per provare a fare sintesi del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è estremamente complicato. E, ancora, non è attivo. Immaginiamo cosa potrà accadere quando la qualificazione sarà operante e quando, inevitabilmente, esigenze di spending review imporranno di modificare le previsioni dell'articolo 38 o, peggio ancora, produrranno norme esterne al codice incidenti sulle tipologie di enti e contratti.
Nel frattempo, una sintesi visuale (comunque molto complessa) può essere la seguente.
1.
Tutti gli enti,
anche non qualificati, possono svolgere direttamente le procedure per le
seguenti tipologie, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto:
1.1. forniture e servizi <40 .000="" euro="" o:p="">40>
1.2. lavori < 150.000 euro
1.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza (per qualsiasi importo fino alle
soglie di rilievo comunitario) e cioè (articolo 3, comma 1, lettera cccc) “strumenti
di acquisto”:
1.3.1. le convenzioni
quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,
ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
1.3.2. gli accordi quadro
stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
1.3.3. il mercato
elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti
effettuati a catalogo;
1.4. obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa:
1.4.1. articolo 1, comma
7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie
merceologiche di:
1.4.1.1.
energia elettrica,
1.4.1.2.
gas,
1.4.1.3.
carburanti rete e carburanti extra-rete,
1.4.1.4.
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile.
1.4.2. articolo 9, comma
3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione
ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore,
al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad
altri soggetti aggregatori (vedi il Dpcm 24/12/2015)
1.4.3. articolo 1, comma
512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le
società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia,
ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili
2.
Enti
qualificati possono svolgere
direttamente le procedure per le seguenti tipologie:
2.1. forniture e servizi <40 .000="" euro="" o:p="">40>
2.2. lavori < 150.000 euro
2.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza (come sopra);
procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente per acquisire:
2.4. forniture e servizi > 40.000 euro < soglie di
rilievo comunitario
2.5. acquisti di lavori di manutenzione ordinaria >
150.000 euro < 1 milione di euro
2.5.1. strumenti
telematici di negoziazione sono:
2.5.1.1.
gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel
caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del
confronto competitivo;
2.5.1.2.
il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali
di committenza;
2.5.1.3.
il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto
concorrenziale;
2.5.1.4.
i sistemi realizzati da centrali di committenza che
comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice
Se non sono disponibili gli strumenti di cui
sopra:
2.6. ricorrono a una centrale di committenza
2.7. ricorrono a un’aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica
2.8. procedono mediante lo svolgimento di procedura
ordinaria ai sensi del codice. Nella
fascia “cuscinetto” è procedura ordinaria la procedura negoziata prevista dall’articolo
36, comma 2, lettere b) e c)? Lascia propendere per la risposta negativa la
successiva lettera d) del medesimo articolo, che a proposito dei lavori
pubblici di importo => 1.000.000 di euro parla appunto di ricorso a
procedure ordinarie, e soprattutto la prima parte del comma 2, ove si pongono
appunto le procedure ordinarie in alternativa con le procedure negoziate di cui
alle lettere b) e c). Questo significa che, a regime, quando sarà attivata la
qualificazione delle stazioni appaltanti, gli strumenti “semplificati” di
negoziazione previsti dall’articolo 36, comma 2, lettere da b) a d), varranno
solo per gli enti in possesso di qualificazione.
3.
Comuni non
capoluogo, anche se qualificati, procedono come segue:
3.1. forniture e servizi <40 .000="" delle="" diretto="" euro="" o:p="" procedure="" svolgimento="">40>
3.2. lavori < 150.000 euro (svolgimento diretto delle
procedure)
3.3. ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza (per qualsiasi importo fino alle
soglie di rilievo comunitario) e cioè (articolo 3, comma 1, lettera cccc) “strumenti
di acquisto” (come sopra);
3.4. per acquisire forniture e servizi > 40.000 euro <
soglie di rilievo comunitario e acquisti di lavori di manutenzione ordinaria >
150.000 euro < 1 milione di euro, procedono:
3.4.1. mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione* messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
3.4.2. ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
3.4.3. mediante unioni di
comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
3.4.4. ricorrendo alla
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4.
Enti non
qualificati procedono sempre (tranne per la fascia sotto i 40.000 euro):
4.1. ricorrendo a una centrale di committenza
4.2. ricorrendo ad un’aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica.
Nel caso 3.4.3, la centrale di committenza svolta in forma associata deve possedere la qualificazione?
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