Nessuno si aspettava che le
Linee Guida (col nuovo acronimo lg) dell’Anac avrebbero davvero potuto fare
chiarezza sulle contorte e lacunose norme del d.lgs 50/2016.
Le lg riguardanti il
responsabile unico del procedimento, tuttavia, sono andate ben oltre l’essere inadeguate
ed inefficaci: sono riuscite nell’impresa di rendere l’istituto del Rup molto
complesso, a partire dalle pretese davvero incomprensibili riguardanti i titoli
di studio e la formazione di questo soggetto.
Le lg potevano essere l’occasione
per risolvere una questione molto antica e complessa: il ruolo reciproco di Rup
e commissione di gara, in particolare nella gestione del sub procedimento di
valutazione dell’anomalia delle offerte e, comunque, in merito alla paternità
della proposta di aggiudicazione.
Sul primo tema, le lg dell’Anac
si pronunciano come forse peggio non era possibile: “2.1.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse - 2.1.3.1. Nel bando
di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa
direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle
valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa
avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, la verifica sulle
offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione
nominata ex articolo 77 del Codice”.
Le soluzioni proposte sia nel
caso dell’offerta col criterio del prezzo più basso, sia nel caso del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sembrano condizionate dalla poca
chiarezza che ha l’Anac del ruolo del soggetto chiamato a svolgere l’attività
strettamente connessa all’aggiudicazione, cioè l’apertura delle buste e la loro
valutazione, ai fini della redazione della graduatoria che consente, poi, di
proporre l’aggiudicazione al soggetto competente.
Quello della valutazione delle
offerte è un vero e proprio sub-procedimento caratterizzato da specifica
autonomia, che si inserisce nel più ampio processo di affidamento. Trattandosi
di un sub-procedimento, per altro avente effetti rilevanti sulla procedura perché
idoneo ad attivare un’iniziativa procedurale potenzialmente in grado di
incidere sulla sfera giuridica di terzi, cioè la proposta di aggiudicazione,
esso deve avere evidentemente un “dominus”.
Si tratta, allora, di capire chi
sia detto “dominus”. Per il caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa
non ci sono dubbi: è la commissione giudicatrice, definita così dal comma 1
dell’articolo 77, anche se esso è rubricato commissione “di aggiudicazione”.
Oggettivamente, volendo sottilizzare, non è proprio la stessa cosa parlare di
una commissione “giudicatrice”, invece che di una commissione “di
aggiudicazione”. La prima si limita a giudicare; la seconda giunge fino all’aggiudicare
o, quanto meno, segnare un arresto procedimentale per effetto del quale si
evidenzia quale possa essere l’aggiudicatario potenziale.
Dunque, la domanda concreta da
porre è: la commissione giudica o aggiudica, nel senso di determinare il
contenuto della proposta di aggiudicazione? E se non aggiudica, a chi spetta
questo ruolo?
Probabilmente, la questione di
lana caprina sin qui posta è da risolvere in maniera semplice: il soggetto che
giudica, poiché nella Oepv nel giudicare valuta le offerte ed attribuisce loro
i punteggi secondo le indicazioni della legge speciale, mentre giudica
inevitabilmente “aggiudica”, perché pone necessariamente in essere anche la
graduatoria.
Questo è il punto. Ai sensi dell’articolo
97, comma 3, del d.lgs 50/2016, “quando
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. La sussistenza
dell’obbligo di valutare la congruità dell’offerta si determina in virtù dell’attività
giudicatrice della commissione: è l’attribuzione dei punteggi, da cui deriva la
graduatoria, che può implicare le relazioni numeriche previste dalla norma.
Insomma, nella Oepv la
valutazione di congruità obbligatoria delle offerte è frutto diretto dell’attività
della commissione. Così come lo è l’esito della valutazione di congruità, anche
quando essa non sia obbligatoria (perché nessuna offerta supera nei punti
relativi al prezzo e agli altri elementi di 4/5 i massimi previsti dal bando),
ma derivi dall’esercizio della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 6
dell’articolo 77 di attivare la valutazione di anomalia dell’offerta. Infatti,
da tale esito può derivare una modifica della graduatoria definita dalla
commissione giudicatrice, che si riverbera necessariamente sulla proposta di
aggiudicazione.
Allora, se la funzione della
commissione giudicatrice è, in realtà, quella di fungere da aggiudicatrice, perché
assesta l’attività di valutazione delle offerte fino a giungere alla
definizione della graduatoria finale, il “dominus” di questa fase, quella appunto
della valutazione delle offerte, non può che essere la commissione stessa.
Così stando le cose, allora l’Anac
ha del tutto invertito il rapporto intercorrente tra commissione e Rup.
Infatti, nella lg si afferma che la valutazione dell’anomalia è svolta dal Rup
col supporto della commissione di aggiudicazione. Ma dovrebbe (e doveva) essere
fornita l’indicazione esattamente opposta: è la commissione, titolare della
responsabilità di questa fase autonoma, chiamata a valutare l’anomalia
avvalendosi essa del supporto del Rup. Un supporto, questo, sia tecnico, sia,
soprattutto operativo: è evidente che tocca al Rup attivare tutti i contatti e
le comunicazioni con l’operatore economico interessato, acquisire le
giustificazioni, sottoporle al vaglio della commissione. Chè di vaglio si
tratta, finalizzato anch’esso al medesimo potere di valutazione discrezionale
in fase di aggiudicazione, perché dall’esito di tale attività discende la
conferma della struttura della graduatoria determinata dall’attività della
commissione.
Affermare, invece, che è la
commissione a supportare il Rup, induce necessariamente a ritenere che spetti
al Rup l’ultima parola sulla valutazione di congruità dell’offerta, sicchè si
assegna al Rup il potere di incidere sulla formazione della graduatoria finale
e, di conseguenza, sul contenuto della proposta di aggiudicazione.
Tanto che non manca dottrina (M.
Urbani, Il calcolo dell’offerta anomala e … l’arte del rammendo in www.appaltiecontratti.it 8/7/2016)
seconod la quale “sarà lo stesso RUP a
riportare gli esiti del procedimento di verifica in seduta pubblica senza più
alcun coinvolgimento della Commissione giudicatrice (che non aggiudica), che,
salvo nuove indicazioni da parte di ANAC, chiude i suoi lavori con la
graduatoria di gara e l’indicazione delle offerte sospette di anomalia. In
questi casi, quindi, sarà il RUP a fare la proposta di aggiudicazione”.
E’ una conclusione coerente con
le indicazioni dell’Anac, ma paradossale. Infatti, questa linea interpretativa –
indotta dall’Anac – fa giungere alla conseguenza incredibile che un soggetto
necessariamente estraneo alla commissione, il Rup, incida in modo immediato e
diretto sui lavori della commissione stessa, potendone modificare gli esiti e,
pur dovendo restare inerte ai fini dell’aggiudicazione, farsi carico
addirittura della proposta di aggiudicazione.
E’ chiara la contorsione logica
e giuridica che discende dall’errore clamoroso commesso dall’Anac nel ritenere
che la valutazione dell’anomalia sia compito del Rup col supporto della
commissione e non il contrario, come sarebbe necessario alla luce delle
disposizioni del codice riguardanti la stessa composizione della commissione e
la sua funzione “di aggiudicazione”.
Per quanto riguarda la
valutazione dell’anomalia laddove sia possibile utilizzare il criterio del
massimo ribasso, il problema non si pone nel caso in cui ci si avvalga dell’esclusione
automatica dell’offerta.
Qualora occorra disporre la valutazione,
obbligatoria nel caso del comma 2 dell’articolo 97, o facoltativa nel caso del
comma 6, ultimo periodo, sempre dell’articolo 97, secondo l’Anac a dover
procedere deve essere sempre il Rup, fermo restando che questo, in ragione
della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle
competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto
istituita ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del d.lgs 50/2016, o di
commissione nominata ad hoc.
In questo caso, la formazione
della graduatoria è necessitata da operazioni molto più meccaniche e prive dei
margini di discrezionalità (sia pure angusti) propri dell’Oepv. Quindi, che l’Anac
possa indicare la competenza del Rup a valutare la congruità dell’offerta
appare meno stridente. E, tuttavia, il Rup sicuramente non può presiedere il
seggio di gara (salvo che non coincida col vertice della struttura
amministrativa competente, in applicazione, per gli enti locali, dell’articolo
107, comma 3, del d.lgs 267/2000). Quindi, anche in questo caso in realtà,
contrariamente a quanto indica l’Anac, il Rup dovrebbe limitarsi ad una
funzione di supporto tecnico-operativo al seggio o al dirigente/responsabile di
servizio.
E qual è il soggetto chiamato a
formulare al dirigente la proposta di aggiudicazione quando il criterio è
quello del massimo ribasso? Non può che essere sempre e solo il soggetto
titolare della funzione di gestire la fase dell’aggiudicazione, quindi il
dirigente o responsabile di servizio o il seggio di gara; questi dovrebbero
pronunciarsi in via definitiva sulla valutazione della congruità delle offerte
e stilare la nuova graduatoria conseguente. La definizione della graduatoria è
sostanzialmente la proposta di aggiudicazione.
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