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venerdì 25 gennaio 2019

Gli enti locali non sono tenuti ad approvare il piano della performance entro il 31 gennaio



La circolare della Funzione Pubblica 9 gennaio 2019 ha messo in allarme il sistema degli enti locali.
La nota, infatti, si rivolge perentoriamente a tutte le amministrazioni comprese nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, tra cui appunto anche gli enti locali, e dispone: “Si coglie, infine, l’occasione per ricordare la necessità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10,comma 5, del d.lgs. 150/2009, di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio) e alla Relazione annuale sulla performance (da adottare, validare e pubblicare entro il 30 giugno).

Come avviene sin dall’entrata in vigore del d.lgs 150/2009, sia la circolare, sia le preoccupazioni degli enti locali derivano da una lettura erronea dell’articolo 10, comma 5. Esso non obbliga per nulla le amministrazioni locali né ad adottare il piano della performance, né, soprattutto, a rispettare le scadenze, che sono previste solo ed esclusivamente per le amministrazioni diverse da quelle locali.
Ci si dimentica troppo spesso, infatti, della previsione contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 10 del d.lgs 150/2009, ai sensi del quale “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”.
Questa norma rinvia senza dubbio alcuno alle regole disposte dall’ordinamento degli enti locali:
1.      per l’approvazione del piano degli obiettivi, che si ritrovano:
a.       nel richiamato comma 3-bis dell’articolo 169 del Tuel, ai sensi del quale “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; pertanto, negli enti locali non c’è alcun piano della performance: al suo posto il PEG, del quale deve far parte il piano dettagliato degli obiettivi, che coincide col piano della performance;
2.      nel comma 1 dell’articolo 169 del Tuel che indica il termine di approvazione del PEG: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Dunque, per gli enti locali semplicemente non esiste il termine del 31 gennaio per l’approvazione del piano dettagliato degli obiettivi: poiché esso è parte integrante del PEG, la scadenza è resta il ventesimo giorno successivo all’approvazione del bilancio.
Piuttosto, però, gli enti locali debbono ricordarsi di approvare, nelle more del bilancio di previsione, un PEG provvisorio, così da avviare la gestione e il ciclo necessario per la valutazione dei dipendenti, come ha più volte indicato la Corte dei conti, a partire dalla deliberazione della Sezione Autonomie 18/2014 (“Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”).

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