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sabato 21 marzo 2026

Le disposizioni di attuazione della Costituzione non inducono affatto a prevedere la separazione delle carriere dei magistrati

 Alcuni costituzionalisti (tra cui Baldassarre e Barbera), in riferimento al referendum affermano che la riforma costituzionale proposta sarebbe necessaria allo scopo di eliminare la legge di stampo fascista sull’ordinamento giudiziario ancora oggi “vigente”, il regio decreto 12/1941, attuando così finalmente e realmente la VII disposizione di attuazione della Costituzione.

Si tratta di un evidente artificio retorico. La Costituzione della Repubblica è ovviamente intervenuta dopo l’epoca della dittatura ed ha modificato radicalmente i principi ordinamentali, ma entro un ordinamento giuridico nel quale erano presenti leggi del ventennio.

Non era possibile cancellarle tutte improvvisamente. Era necessario attuarle nei limiti imposti dal nuovo assetto costituzionale.

Per altro, l’opera di adeguamento ordinamentale è risultata inizialmente complicata anche dal ritardo col quale si mise in funzione solo nel 1956 la Corte Costituzionale.

In ogni caso, il testo vigente del regio decreto 12/1941 è ovviamente profondamente diverso da quello originario. Chiunque può verificarlo accedendo al sito di Normattiva qui.

Il regio decreto non solo è stato oggetto di ripetute modifiche da parte del Parlamento della Repubblica, ma da una quantità notevolissima di sentenze (72 utilizzando il motore di ricerca con i seguenti parametri

)

della Corte costituzionale, anche interpretative di rigetto, volte a renderlo compatibile con l’ordinamento repubblicano.

Per esempio, sull’indipendenza del pubblico ministero, l’articolo 69 del testo originario del regio decreto dispone:

Ma, già il REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511, aveva modificato il testo della norma come segue:

Dunque, affermare che l’ordinamento giudiziario sia una “legge fascista” è con ogni evidenza una forzatura dialettica.

Allo stesso modo, è un espediente retorico ritenere che la VII disposizione di attuazione della Costituzione abbia svolto il ruolo di salvaguardare l’ordinamento fascista in attesa di una sua modifica.

Il testo di tale disposizione è il seguente: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione”.

Da dove si possa evincere che il fine di tale disposizione fosse quello di conservare l’ordinamento fascista, posto che già nel maggio 1946 il regio decreto legislativo n. 511 era intervenuto per modificare l’assetto del regio decreto 12/1941 davvero non si capisce.

E, attenzione: la Costituzione è stata approvata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948: quindi dopo il primo riordino dell’ordinamento giudiziario, disposto, come visto, nel 1946.

Era forse intento dei costituenti, con la disposizione transitoria, conservare gli effetti della norma fascista oppure di delineare un futuro che sboccasse necessariamente nella separazione delle carriere?

Basta leggere i lavori preparatori alla VII disposizione di attuazione, relativi alla seduta pomeridiana di venerdì 5 dicembre 1947 per rendersi conto che non è affatto così: “L’onorevole Grassi ha facoltà di svolgerla.

GRASSI. È una disposizione transitoria, la quale tende ad evitare – e forse in questo non è pleonastica – che l’attuale Consiglio superiore della magistratura possa aver esso le funzioni e le attribuzioni che la Costituzione ha attribuito al futuro Consiglio superiore. Siccome, finché l’ordinamento giudiziario non stabilirà il nuovo Consiglio superiore, dovrà funzionare l’attuale, ritengo che la norma non sia pleonastica appunto perché tende ad evitare equivoci. La Commissione potrà poi vedere come coordinarla, ma io sento la necessità, per le responsabilità che assumo ora, di cercare di evitare equivoci in una materia così importante come quella costituita dalla carriera nella Magistratura..

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Certo è che siamo andati incontro con un vero crescendo a tutto un sistema di precauzioni. Non v’è offesa, nell’usare la parola: «pleonastico»; possiamo tuttavia dire «non necessario». Mi sia lecito esprimere qualche dubbio su quanto propone l’onorevole Grassi. Il primo dubbio è se la disposizione sia necessaria; evidentemente, finché il Consiglio superiore della magistratura non avrà assunto la nuova struttura che gli abbiamo data, non potrà esercitare le nuove funzioni, che del resto son poche, e non sarebbe gran male se intanto, pei trasferimenti, si volesse investire il Consiglio attuale. Secondo dubbio: se noi dovessimo per tutti gli organi che abbiamo modificati stabilire una norma di questo genere, la serie degli emendamenti non avrebbe più fine. Malgrado questi dubbi, di fronte alle esigenze che l’onorevole Grassi avanza pel funzionamento del servizio, non mi resta che rimettermi, e non oppormi all’emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Grassi, testé letta.

(È approvata).

 

 

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