Alcuni costituzionalisti (tra cui Baldassarre e Barbera), in riferimento al referendum affermano che la riforma costituzionale proposta sarebbe necessaria allo scopo di eliminare la legge di stampo fascista sull’ordinamento giudiziario ancora oggi “vigente”, il regio decreto 12/1941, attuando così finalmente e realmente la VII disposizione di attuazione della Costituzione.
Si tratta di un evidente artificio
retorico. La Costituzione della Repubblica è ovviamente intervenuta dopo l’epoca
della dittatura ed ha modificato radicalmente i principi ordinamentali, ma
entro un ordinamento giuridico nel quale erano presenti leggi del ventennio.
Non era possibile cancellarle tutte
improvvisamente. Era necessario attuarle nei limiti imposti dal nuovo assetto costituzionale.
Per altro, l’opera di adeguamento
ordinamentale è risultata inizialmente complicata anche dal ritardo col quale
si mise in funzione solo nel 1956 la Corte Costituzionale.
In ogni caso, il testo vigente del
regio decreto 12/1941 è ovviamente profondamente diverso da quello originario.
Chiunque può verificarlo accedendo al sito di Normattiva qui.
Il regio decreto non solo è stato
oggetto di ripetute modifiche da parte del Parlamento della Repubblica, ma da
una quantità notevolissima di sentenze (72 utilizzando il motore di ricerca con
i seguenti parametri
)
della Corte costituzionale, anche
interpretative di rigetto, volte a renderlo compatibile con l’ordinamento repubblicano.
Per esempio, sull’indipendenza del
pubblico ministero, l’articolo 69 del testo originario del regio decreto
dispone:
Ma, già il REGIO DECRETO
LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511, aveva modificato il testo della norma come
segue:
Dunque, affermare che l’ordinamento
giudiziario sia una “legge fascista” è con ogni evidenza una forzatura
dialettica.
Allo stesso modo, è un espediente
retorico ritenere che la VII disposizione di attuazione della Costituzione
abbia svolto il ruolo di salvaguardare l’ordinamento fascista in attesa di una
sua modifica.
Il testo di tale disposizione è il
seguente: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione
la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione”.
Da dove si possa evincere che il
fine di tale disposizione fosse quello di conservare l’ordinamento fascista,
posto che già nel maggio 1946 il regio decreto legislativo n. 511 era intervenuto
per modificare l’assetto del regio decreto 12/1941 davvero non si capisce.
E, attenzione: la Costituzione è
stata approvata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata
in vigore il 1° gennaio 1948: quindi dopo il primo riordino dell’ordinamento
giudiziario, disposto, come visto, nel 1946.
Era forse intento dei costituenti,
con la disposizione transitoria, conservare gli effetti della norma fascista
oppure di delineare un futuro che sboccasse necessariamente nella separazione
delle carriere?
Basta leggere i lavori preparatori
alla VII disposizione di attuazione, relativi alla seduta pomeridiana di
venerdì 5 dicembre 1947 per rendersi conto che non è affatto così: “L’onorevole
Grassi ha facoltà di svolgerla.
GRASSI. È una disposizione
transitoria, la quale tende ad evitare – e forse in questo non è pleonastica –
che l’attuale Consiglio superiore della magistratura possa aver esso le
funzioni e le attribuzioni che la Costituzione ha attribuito al futuro Consiglio
superiore. Siccome, finché l’ordinamento giudiziario non stabilirà il nuovo
Consiglio superiore, dovrà funzionare l’attuale, ritengo che la norma non sia
pleonastica appunto perché tende ad evitare equivoci. La Commissione potrà poi
vedere come coordinarla, ma io sento la necessità, per le responsabilità che
assumo ora, di cercare di evitare equivoci in una materia così importante come
quella costituita dalla carriera nella Magistratura..
PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha
facoltà di esprimere il parere della Commissione.
RUINI, Presidente della
Commissione per la Costituzione. Certo è che siamo andati incontro con un
vero crescendo a tutto un sistema di precauzioni. Non v’è offesa, nell’usare la
parola: «pleonastico»; possiamo tuttavia dire «non necessario». Mi sia lecito
esprimere qualche dubbio su quanto propone l’onorevole Grassi. Il primo dubbio
è se la disposizione sia necessaria; evidentemente, finché il Consiglio
superiore della magistratura non avrà assunto la nuova struttura che gli
abbiamo data, non potrà esercitare le nuove funzioni, che del resto son poche,
e non sarebbe gran male se intanto, pei trasferimenti, si volesse investire il
Consiglio attuale. Secondo dubbio: se noi dovessimo per tutti gli organi che
abbiamo modificati stabilire una norma di questo genere, la serie degli
emendamenti non avrebbe più fine. Malgrado questi dubbi, di fronte alle
esigenze che l’onorevole Grassi avanza pel funzionamento del servizio, non mi
resta che rimettermi, e non oppormi all’emendamento.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta Grassi, testé letta.
(È approvata)”.
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