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domenica 8 dicembre 2013

Dipendenti in staff ad organi politici mai stabilizzabili #lavoro #PA #stabilizzazioni

 

La circolare 5/2013 della Funzione pubblica, in tema di applicazione delle disposizioni del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, risulta erronea e assolutamente non condivisibile, nel passaggio dedicato alla stabilizzazione dei dipendenti in staff agli organi di governo.
Per un verso, Palazzo Vidoni ricorda che non possono computarsi nell’anzianità necessaria per maturare il triennio nel quinquennio, requisito soggettivo imprescindibile per l’ammissione alle procedure di stabilizzazione, i periodi di servizio negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo.
La circolare 5/2013 della Funzione pubblica, in proposito ricorda che “Non si può considerare utile, ai fini della maturazione del requisito richiesto per partecipare alle procedure di reclutamento speciale transitorie, l'anzianità maturata con contratti di lavoro a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione, come espressamente previsto dal decreto-legge”.
Di conseguenza, le amministrazioni ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi dovranno riferirsi non solo alla durata dei rapporti di lavoro contratti dai dipendenti, ma anche ai formali provvedimenti di incardinazione negli uffici. Così da escludere dal conteggio dell’anzianità utile ai fini della stabilizzazione, le attività svolte nel prestare servizio presso gli organi di governo.
Tuttavia, la circolare si avvita in se stessa subito dopo e, con una contorsione giuridica davvero inaccettabile, cerca di ripescare i lavoratori in staff, non stabilizzabili ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, per delineare un percorso di stabilizzazione fondato sull’articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001. Palazzo Vudoni, infatti, sostiene: “In merito si chiarisce che, in assenza di una specifica esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, l'anzianità lavorativa prevista per partecipare alle procedure dell'articolo 35, comma 3-bis, lettere a) e b), del d.lgs n. 165 del 2001 può essere maturata anche in virtù di rapporti [a tempo determinato- lettera a) e b) - o di collaborazione coordinata e continuativa - solo lettera b)] svolti presso i predetti uffici”.
Si tratta di una conclusione profondamente sbagliata. In generale, l’assunzione ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs 267/2000 è di per sé indice dello svolgimento di attività a servizio dell’organo di governo e, dunque, tutti i lavoratori a tempo determinato assunti sulla base della citata norma non dovrebbero poter essere stabilizzati. A meno che non abbiano condotto con l’amministrazioni ulteriori e diversi rapporti di lavoro, non negli staff di sindaco e giunta.
Il personale assunto negli staff politici è per sua natura precario, perché la sua presenza è legata esclusivamente al mandato politico, anche in virtù del rapporto fiduciario che, per altro erroneamente, viene considerato fonte legittimante di reclutamenti nemmeno preceduti da selezioni concorsuali.
D’altra parte, l’articolo 90, comma 1, del d.lgs 267/2000 è chiarissimo sul punto: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.
La norma stessa autorizza ad assumere i lavoratori in staff con contratto a tempo indeterminato, introducendo nell’ordinamento un’ipotesi tipica nella quale l’apposizione del termine al rapporto di lavoro è connaturata al lavoro stesso e non eccezionale.
Non vi sono assolutamente i presupposti per poter stabilizzare tali dipendenti, né con le procedure speciali, né con quelle ordinarie. La stessa circolare 5/2013 esordisce affermando che “Il decreto-legge affronta il tema mediante la previsione, in alcuni commi dell'articolo 4, di procedure di reclutamento speciale dettate per un graduale superamento del precariato e per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario”. Ma, le assunzioni ai sensi dell’articolo 90 non comportano alcuna situazione irregolare per utilizzo improprio del contratto a tempo determinato, essendo detto contratto connaturato alla circostanza di fare parte di uno staff di organi che non possono durare più di 5 anni.
Ancora, la circolare, per motivare l’esclusione dal processo di stabilizzazione il personale dirigenziale, afferma: “Le procedure di reclutamento speciale (transitorio e a regime) non si applicano al personale dirigenziale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di disposizioni speciali che tengono conto della specifica ed elevata professionalità di tali soggetti e di un contingente limitato di posti. Non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i rapporti di lavoro si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative in capo agli interessati”.
Tale motivazione è esattamente sovrapponibile alla ratio che induce a dover escludere tutti i dipendenti degli staff da qualsiasi procedura di stabilizzazione, qualunque ne sia la fonte. E’ personale che viene assunto a tempo determinato, per espressa previsione di legge, senza che in capo a loro possa e debba sorgere nessuna aspettativa: i loro rapporti di lavoro hanno ragione d’essere solo perché esiste un mandato politico, scaduto il quale debbono cessare, senza che vi sia alcuna ragione perché l’ente stabilizzi una spesa ed una funzione a suo tempo attivata a beneficio di una transeunte compagine di governo.

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