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lunedì 29 febbraio 2016

Pubblicità delle ordinanze


La novella del 2016 interviene sull’articolo 42 del d.lgs 33/2013 solo per eliminare la lettera d) del comma 1:

Art. 42  Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1.  Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d)  le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
1-bis  I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.

Le ordinanze sindacali costituiscono l’archetipo dei provvedimenti contingibili ed urgenti e proprio perché modificano in modo rilevante l’ordinamento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti per fare fronte alle necessità impreviste e imprevedibili manifestatesi, richiedono un particolare regime di pubblicità.
Per questo, l’articolo 42 del d.lgs 33/2013 introduce specifici obblighi di pubblicazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, obbligando le amministrazioni a pubblicare una serie di elementi.

In primo luogo, ovviamente, il provvedimento adottato. In questo senso, la disposizione non fa altro che ribadire quanto già disposto dall’articolo 23 del d.lgs 33/29013. Tuttavia, il legislatore precisa che onere di pubblicità specifico è:
a)  indicare le norme di legge eventualmente derogate; infatti, caratteristica fondamentale dei provvedimenti contingibili ed urgenti è quello di derogare, appunto, temporaneamente alle norme di legge (sebbene si tratti di provvedimenti amministrativi). È fondamentale, allora, poter controllare quali norme siano derogate, anche per verificare l’ampiezza del potere esercitato, ai fini della sua correttezza;
b) i motivi della deroga. La motivazione, ovviamente, costituisce sempre elemento fondamentale ai fini della completezza e legittimità di ogni provvedimento amministrativo. Nel caso dei provvedimenti contingibili e urgenti l’onere di una motivazione completa ed esaustiva risulta ancora più forte, perché il potere di deroga deve essere radicato appunto su una ragione molto forte e particolare, quella che autorizza l’autorità ad adottare il provvedimento. Specifici oneri di pubblicità, dunque, concernono l’esposizione delle ragioni che inducono a derogare le norme;
c)  nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti. Il legislatore richiede che le amministrazioni diano conto anche degli effetti dei provvedimenti, tra i quali possono rientrare provvedimenti amministrativi esecutivi o correttivi, nonché atti giurisdizionali, conseguenti a mezzi di tutela esperiti avverso i provvedimenti urgenti.
Specifico e altrettanto fondamentale obbligo di pubblicità riguarda i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari. Stupisce che il legislatore indichi che i termini temporali possano essere fissati “eventualmente”: la determinazione di un termine certo di durata dell’esercizio e dell’efficacia del potere costituisce un altro elemento fondamentale dei poteri contingibili e urgenti, che non può mai mancare.
L’articolo in commento dispone, forse pleonasticamente, che occorre anche indicare il costo previsto degli interventi. Trattandosi di provvedimenti che richiedono spessissimo impegni di spesa, ciò è già previsto dall’articolo 23. Occorre, comunque, pubblicare anche successivamente il costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione al termine dell’attività svolta, in attuazione dei provvedimenti d’urgenza.
Opportuna è l’eliminazione della lettera d) dell’articolo 1, che prevedeva una sovrabbondante necessità di pubblicare anche particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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