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lunedì 29 febbraio 2016

Sanzioni per casi specifici



L’articolo 47 del d.lgs 33/2013 si era rivelato una delle norme più ostiche e di difficile applicazione, soprattutto per la sciagurata previsione del comma 3 del (pre)vigente testo, ai sensi del quale “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Una disposizione che ha eccelso, tra le tante, per laconicità, imprecisione e significato oscuro, tanto da aver creato un caos come pochi, nel tentativo di individuare quale fosse la fantomatica “autorità amministrativa competente”.
Sul punto se ne sono dette di ogni genere. Per fortuna, la novella del 2016 interviene in modo radicale, modificando il comma 3, sostituendolo con una disposizione finalmente chiara e precisa:

Testo vigente
Testo modificato
Art. 47  Sanzioni per casi specifici


1.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.









2.  La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 47  Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2.  La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3.  Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Sul tema dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, l’Anac è intervenuta più volte e, da ultimo, con la deliberazione 10 del 21 gennaio 2015 “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)” in GU Serie Generale n.29 del 5-2-2015: un diluvio di parole, per cercare di dare razionalità all’irrazionale ed imperscrutabile previsione del comma 3 dell’articolo in commento, nella sua originaria stesura.
Il legislatore si è probabilmente avveduto dei problemi interpretativi praticamente insormontabili posti dal comma 3 ed ha pensato bene di risolvere il problema con poche ma precise parole. Finalmente, la legge indica in modo chiaro qual è l’autorità competente: l’Anac, alla quale si demanda il compito di descrivere con un proprio regolamento la procedura da seguire, purchè rispettosa ovviamente delle previsioni stabilite dalla legge 689/1981. Si elimina, dunque, ogni incertezza sul soggetto competente ad irrogare la sanzione. Sul piano procedurale è facile immaginare che il regolamento dell’Anac non modificherà troppo l’iter già delineato con la citata delibera 10/2015.
La prima tipologia di sanzioni disciplinata dall’articolo in commento concerne le informazioni sulla situazione patrimoniale dei soggetti di cui si occupa l’articolo 14 del d.lgs 33/2013, che non sono più solo i componenti degli organi di governo, ma anche i titolari di incarichi dirigenziali; l’adempimento sanzionato comprende anche gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli organi di gestione e rappresentanza preposti agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
La sanzione colpisce non il responsabile della trasparenza o gli uffici istruttori, ma il soggetto tenuto a fornire all’ente presso il quale espleta il proprio mandato i dati, che abbia omesso o reso in modo incompleto l’adempimento.
Il nuovo comma 1-bis introdotto dalla novella dispone l’applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica dovuta ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.
La sanzione amministrativa, come dispone il comma 2, va da un minimo di 500 ad un massimo di 10.000 euro.

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