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sabato 20 febbraio 2016

Rinvii ai bilanci, la consueta farsa della contabilità Province: la grottesca scusa della verifica delle sanzioni per violazione del patto


La nuova scadenza per l’approvazione dei bilanci dei comuni è il 30 aprile (per ora).
Anche nel 2016, come era inevitabile, si innesca la solita tragicommedia della fissazione delle scadenze per l’approvazione del bilancio di previsione e di tutto quello che viene dietro.
E’ l’ennesima conferma di come si sia totalmente perso, ormai il senso dell’orientamento.
Il 2016 è (dovrebbe essere) il primo anno della completa applicazione della riforma della contabilità locale, approvata con lo sciagurato d.lgs 118/2011, norma che si sta rivelando, come era facile ipotizzare, solo una complicazione poco utile.

L’esordio della nuova contabilità è da anni preparato a suon di squilli di tromba e corredato dalla sostituzione della vecchia relazione previsionale e programmatica col documento unico di programmazione, cioè la stessa cosa, ma da redigere senza indicazioni, con molti più dati e con infinte burocratizzazioni.
Il Dup è uno degli emblemi della riforma della contabilità, come dimostra la circostanza che le norme posto a regolarlo ed i vari principi contabili e faq (le nuove fonti del diritto moderno, purtroppo) lo ammantano ad ogni più sospinto dell’aggettivo “strategico”. Tutto nel Dup è “strategico”, persino asfaltare le buche, sostituire le maniglie rotte ed acquistare le gomme per cancellare.
Tanto è “strategico” tutto, con la nuova contabilità, che il bilancio intanto si approva essendo andato via il primo quadrimestre. Ma, ovviamente, la scadenza slitterà ancora.
E, a proposito di scadenze e di Dup: la scadenza per l’approvazione del Dup quale sarebbe? Mesi e mesi ad approfondire il tema, data la valenza ovviamente “strategica” del Dup, da molti qualificato come il documento di economia e finanza (Def; ma quanti ridicoli acronimi utilizziamo?) locale, e a dire e spergiurare che il Dup, vista la sua valenza programmatoria, deve essere approvato ben prima del bilancio, così da condizionarne i contenuti e preparare la strada poi alla programmazione gestionale. E, poi, qual è il risultato? In Conferenza Stato-città si è “giunti alla conclusione” (sì, perché l’illuminata riforma della contabilità ovviamente non era stata redatta in modo da chiarire quale fosse la natura della scadenza di approvazione del Dup) che il Dup può essere approvato insieme col bilancio, visto che le scadenze previste dalle norme sono solo ordinatorie e non perentorie.
Per questo, sempre la Conferenza Stato-città ha stabilito di non modificare la data di scadenza di aggiornamento del Dup, fissata al 29 febbraio; tanto, può essere violata, che problema c’è?
Sicchè i comuni, potranno approvare il loro Dup molto “strategico” praticamente un secondo prima di approvare il bilancio di previsione.
Ma, allora, qualcuno di malizioso si chiederà: “non si poteva lasciare la relazione previsionale e programmatica”? No, non si poteva. Tanti consulenti che hanno redatto la riforma hanno osservato che la Rpp non è “strategica”, mentre il Dup lo è, dunque, via la Rpp, forza col Dup, anche perché, poi, i convegni, i seminari, le consulenze ed i prodotti informatici come si vendono?
Questa poco piacevole contradanza sul Dup e le sue scadenze altro non è che l’anticipazione ad una serie probabilmente infinita di correttivi alla riforma della contabilità, che anche ad uno sguardo distratto si rivela un assoluto disastro burocratico.
E per le province? Il grottesco tragicomico è ancora più pronunciato. Per gli enti capri espiatori del populismo, il termine per approvare i bilanci nel 2016 (ricordando che si tratta di bilanci solo annuali e non triennali) è il 31 luglio.
Il motivo di questo termine ancora più ritardato, semplice nella sua assurdità. Il Mef, la Conferenza Stato-città, l’Upi e gli altri organismi si prendono tempo per verificare l’impatto che avranno le sanzioni per la violazione del patto di stabilità a carico della quasi totalità delle province.
Cioè, in altre parole, nel 2016 la gran parte delle province non si sa come faranno ad approvare il bilancio e, soprattutto, a gestire i servizi (e anche a pagare gli incentivi al personale), perché hanno violato il patto, a causa della circostanza che lo Stato, con la sciagurata legge 190/2014, le ha gravate di una spesa di 3 miliardi mediante il prelievo forzoso parte corrente loro imposto, che ha fatto saltare ovviamente tutti gli equilibri di bilancio.
In parole ancora più semplici, lo Stato strozza un comparto che ha un volume di spesa corrente di circa 6,5 miliardi requisendone 3, ma lasciando per tutto il 2015 tutte le competenze e relative spese a carico di quel comparto, così indotto dallo Stato a violare il patto e, ora, nel 2016, si discetta sulle “sanzioni”? Ma, in qualsiasi consesso civile, non sarebbe chiaro per chiunque l’impossibilità di sanzionare chi non ha dato corso per sua responsabilità ad inadempimenti? Nell’ordinamento privato esiste il principio sacrosanto, posto dall’articolo 1218 del codice civile, dell’assenza di responsabilità del debitore qualora dimostri che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Ci vuol proprio così tanto a capire che il sistema del patto non può trovare applicazione nel comparto delle province e delle città metropolitane, a causa dell’intervento a gamba tesa (di nessuna utilità né per la riduzione delle tasse, né per la qualità dei servizi) dello Stato sulle province, dovuto solo alla volontà di dare ascolto alle inchieste di stampa sommarie e populiste?

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