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venerdì 24 agosto 2018

Il parere legale secretato su Ilva. Abuso del Governo o normalissima ipotesi?

Di sicuro il vice premier Di Maio non brilla per capacità comunicativa. Le sue esternazioni relative ai dossier che tratta sono troppo spesso frutto di impulso e poca riflessione. Le successive correzioni di rotta, quindi, appaiono poco credibili, anche perchè molto spesso basate su documenti ed indicazioni tecniche riassunti in modo non lineare.

Così, le non felicissime esternazioni sul parere dell'Avvocatura dello Stato rispetto alla gara per l'affidamento della gestione dell'Ilva ad Arcelor Mittal hanno creato tanta confusione nel merito (del resto, è difficile comprendere il contenuto di un parere, mal riassunto, se il parere è segreto) e nel metodo.
Ed il metodo è rappresentato, in gran parte, anche dal "segreto" imposto sul parere, che ha spinto la grande stampa ad attaccare frontalmente il vice premier.
Sebastiano Messina su La Repubblica del 24 8 2018 nell'articolo titolato "Il ministro secretato" ironizza e critica affermando "C'è qualcosa di paradossale - e anche indecente, diciamolo - nel comportamento di un Ministro che a Genova tuonava contro le concessioni 'secretate' di Autostrade (senza sapere che da febbraio poteva trovare gli atti integrali su internet) e oggi secreta un delicatissimo parere legale solo perchè non c'è scritto quello che voleva lui. Il paladino della trasparenza, il profeta dello streaming, il nemico dei segreti di Stato, prima invoca pubblicamente il giudizio dell'Avvocatura e poi lo chiude a chiave nel suo cassetto, rivelandone solo qualche parola come se fosse il quarto segreto di Fatima".
Giusta ogni critica. Tuttavia, l'analisi critica dell'operato del Governo non deve avere il medesimo registro tonale delle dichiarazioni avventate e spesso sconclusionate.
Infatti, sarebbe stato opportuno che il giornalista avesse evidenziato:
1. che il segreto sul parere non lo ha apposto Di Maio, ma direttamente l'Avvocatura;
2. che la sottrazione dei pareri legali alle regole sulla trasparenza e sulla pubblicità, oltre ad essere indicata da una tetragona e costante giurisprudenza, è stata affermata anche dall'Anac (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016): "Nell’ordinamento esistono altre diverse disposizioni che prevedono espressamente casi di segreto o di divieto di divulgazione. Nelle presenti linee guida non può che rinviarsi a tali diverse disposizioni indicando di seguito alcune esemplificazioni che, in quanto tali, non sono esaustive. Si ricorda, ad esempio, ... il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario,  arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200"; procedimento contenzioso che, si badi, può anche essere solo potenziale e non necessariamente già instaurato, come conferma la giurisprudenza unanime;
3. le concessioni autostradali sono state, a suo tempo, secretate dal Governo;
4. in internet il testo delle convenzioni non è integralmente disponibile: molti allegati (che fanno parte integrante di esse) sono ancora inaccessibili
La completezza dell'informazione e il doveroso esercizio della critica consiglierebbero di fornire pienamente e correttamente tutti gli elementi di valutazione possibili, per permettere al lettore di comprendere fino in fondo dove stiano i confini di protervia o incompetenza da parte di chi agisce. Fare confusione non serve a nessuno.

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