Le vicende dell'interpretazione giuridica sono sempre tante ed imprevedibili. Per ben tre anni la Corte dei conti, attraverso interpretazioni piuttosto discutibili delle sezioni regionali di controllo, ha reso la vita estremamente difficile ai comuni, perché si è ostinata a ritenere che i diritti di rogito non spettassero ai segretari comunali di classe A e B (equiparabili alla dirigenza), anche se operanti in comuni privi di dirigenti.
Un'ostinazione piuttosto resistente, visto che le sezioni regionali hanno insistito in questa lettura delle norme, nonostante nel frattempo decine e decine di sentenze del giudice del lavoro in tutta Italia avessero considerato illegittimo il comportamento dei comuni che, allineandosi ad interpretazioni della magistratura contabile non considerate condivisibili dal giudice ordinario, negavano la liquidazione dei diritti di segreteria.
Questa vicenda incredibile, che ha per altro portato al problema dei danni erariali eventualmente derivanti dalle spese di giudizio per le vertenze regolarmente perse dai comuni (un danno paradossalmente indotto dalle pronunce delle sezioni di controllo), si è chiusa solo di recente, dopo che la Sezione Autonomie della Corte dei conti sì è sostanzialmente arresa all'evidenza con la deliberazione 18/2018.
Ma, i paradossi non finiscono. La cassazione Civile con sentenza 20.11.2018, n. 29947 ha stabilito che al segretario comunale non titolare di sede, perché chiamato a svolgere servizio presso l'Agenzia in posizione di utilizzo ai sensi dell'articolo 48-bis del Ccnl 16.5.2001, ma in costanza di incarico di sede, spettino i diritti di rogito.
Ciò sulla base del comma 2 del detto articolo 48-bis, ai sensi del quale "Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall'art.37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo". Poiché il comma 1 dell'articolo 37 alla lettera g) contempla il pagamento dei diritti di rogito ai segretari, la conclusione della Cassazione è che tali diritti continuino a spettare al segretario utilizzato dall'Agenzia.
Ora, formalmente le cose stanno così. La previsione contrattuale è chiara. Ma, alla Cassazione non sarebbe dovuto sfuggire che i diritti di rogito spettano "se spettano", come direbbe Catalano, o spettano quando il segretario rogita, come direbbe Boskov.
Il segretario comunale chiamato a svolgere attività presso l'Agenzia, a meno che non roghi contratti nell'interesse di questa, non svolge nessuna funzione rogante. Quindi, sebbene la norma contrattuale in astratto ammetta la percezione dei diritti di rogito appare oltre il confine dell'assurdo che possa ammettersi il pagamento dei diritti di rogito in favore di segretari comunali che non rogitano.
Una strana inversione di tendenza: dal disegno di abolizione della categoria, inutilmente perseguito dal Governo Renzi, addirittura al beneficio del pagamento di diritti di rogito per attività non svolte.
La vicenda fa emergere una forte curiosità. La notizia, diffusa dai giornali specializzati, parrebbe dover essere considerata notizia di danno, visto che si tratta di un'erogazione di denaro pubblico non fondata su una controprestazione. Dunque, si pone spontanea la domanda: cosa farà la magistratura contabile, per tre anni così tetragona nell'insistere a negare la legittimità di diritti di rogito invece sicuramente spettanti, in presenza della paradossale situazione di segretari in utilizzo all'Agenzia che non rogitano, ma percepiscono diritti di rogito?
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