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martedì 2 luglio 2019

Differenze tra indagini di mercato, trattativa diretta previa acquisizione di preventivi e Rdo



Sempre più spesso lo strumento della Trattativa diretta presente in MePa viene utilizzato come equivalente della Richiesta d’Offerta (RdO).
In sostanza, le amministrazioni, per le offerte fino a 40.000 euro (ma, sulla base di una lettura non condivisibile del nuovo testo dell’articolo 36, comma 2, lettera b), anche fino ai valori soglia ivi indicati) l’acquisizione dei preventivi viene attivata appunto col sistema della trattativa diretta MePa, rivolto in modo parallelo e autonomo, garantendo il segreto, a due o più operatori economici.
Entro che termini ed in che limiti è legittimo utilizzare la Trattativa diretta diciamo “plurima” come equivalente della Richiesta d’Offerta?

Diamo subito una risposta: occorre che il tutto sia guidato dal rispetto dei principi fondamentali. Ricordiamo quelli citati per primi dall’articolo 30, comma 1, del d.lgs 50/2016: “economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Quest’ultimo principio va esplicitato tenendo conto delle seguenti ulteriori norme:
- articolo 30, comma 8, del d.lgs 50/2016: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;
- articolo 1, comma 1-bis, della legge 241/1990: “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”;
- articolo 1337 del codice civile: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Da queste norme possiamo trarre una prima conclusione: l’attivazione di più Trattative dirette può considerarsi lecita sul piano civilistico, oltre che legittima su quello amministrativo, a condizione di non violare gli obblighi di agire in buona fede e correttezza nel corso delle trattative.
Ma, a questo punto, è necessario comprendere meglio in cosa consistano le “trattative”, elemento decisivo per distinguere la vera e propria negoziazione dalla competizione.
Ricordiamo, allo scopo, alcune delle definizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, del d.lgs 50/2016:
- “bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione”. Il “candidato”, quindi, è l’operatore economico solo invitato a partecipare ad una negoziazione (nel caso delle procedure negoziate), ma che non ha ancora presentato offerta;
- cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta”. L’operatore economico diviene “offerente” solo quando abbia presentato appunto l’offerta, cioè la proposta contrattuale, che poi la PA accetterà o meno, in relazione alle valutazioni di congruità cui si è vincolata;
- “uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”. Si nota che la definizione distingue tre fasi:
1. scelta degli operatori economici da consultare;
2. la “consultazione”;
3. la “negoziazione” con essi.
E’ bene tenere presente che anche l’affidamento diretto è una procedura negoziata. Lo abbiamo letto sopra, nella lettera uuu) dell’articolo 3: le procedure negoziate consentono anche di negoziare con un solo operatore le condizioni dell’appalto.
Il problema che si pone è, come sempre, giungere alla scelta dell’operatore col quale attivare la negoziazione.
L’importante è non confondere tra loro strumenti di:
1. scelta;
2. consultazione;
3. negoziazione.
Nell’affidamento diretto, è la scelta dell’operatore (o degli operatori) da consultare l’elemento più delicato; ma, del resto, altrettanto problematica è la scelta anche del ristretto numero di operatori da invitare nel caso delle procedure negoziate quando il codice richiede un numero minimo da consultare.
Ai fini della scelta, come indicano le Linee Guida Anac n. 4, l’amministrazione “può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni”. Può, non “deve”. In realtà, l’affidamento diretto è una modalità destrutturata di relazione tra PA e operatore economico, come tale priva di formalità procedurali fisse e vincolanti e, come tali, “strutturate”. Di conseguenza, la PA dispone di più modalità di scelta:
1. comparazione di listini di mercato: fissato il bene o il servizio da acquisire o il progetto esecutivo dell’opera da realizzare, la PA può consultare listini presenti in rete proposti da due o più aziende, comparandoli non tra loro, ma con le esigenze progettate e dare conto dell’esistenza di elementi oggettivi di congruità con la prestazione da acquisire;
2. cercare, sempre in rete, ad esempio nelle sezioni Amministrazione Trasparente, gli esiti di procedure di gara già svolte da altre PA e compiere la medesima operazione vista sopra, nei confronti delle ditte risultate aggiudicatarie;
3. oppure, confrontare analisi di mercato già effettuate da altre amministrazioni.
Naturalmente, c’è un’ulteriore possibilità:
4. attivare il mercato, con un’indagine volta a verificare se, resi noti gli elementi essenziali della prestazione, vi siano operatori economici che, come dire, “si scelgano da soli”, in quanto manifestano l’interesse alla successiva consultazione.
E c’è anche la quinta ipotesi, espressamente indicata sempre dalle LG 4: “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
Ma, quando si acquisiscono i preventivi di spesa, in che fase delle tre si è situati? Scelta dell’operatore da consultare? Consultazione dell’operatore? Negoziazione?
A ben vedere, la richiesta di preventivi può collocarsi nella fase della scelta dell’operatore da consultare solo laddove si tratti di un preventivo generico, estratto dal listino ordinario; come tale, quindi, tale tipo di richiesta è esattamente la comparazione di listini di mercato vista prima, desunti non dalla rete, ma da richieste specifiche rivolte ad un preciso operatore economico.
Se, invece, il preventivo di spesa è riferito esattamente alla prestazione richiesta e, quindi, di fatto costituisca una proposta contrattuale, di certo non si è più nella fase della scelta dell’operatore da consultare, ma nelle ultime due. L’operatore è già stato scelto; ed è stato anche “consultato”, perché si è verificata la sua disponibilità a negoziare. In funzione di questo, allora, si è attivata la negoziazione, con l’invio della richiesta del preventivo.
Afferma l’Anac che la richiesta di più preventivi è una buona pratica. Ma: per selezionare poi i soggetti da consultare? Oppure per negoziare direttamente, affidando la prestazione?
Ecco che si evidenzia in tutta la sua gravità la mancata distinzione codicistica tra “consultazione” degli operatori economici e successiva “negoziazione”; opacità giuridica che purtroppo si riscontra nel testo dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice malamente novellato dal d.l. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019, ove per forniture e servizi si parla appunto di “consultazione” di almeno cinque ditte, senza precisare se si tratti di affidamento diretto oppure di procedura negoziata.
Chi scrive è dell’idea che, per forniture e servizi, si resti nell’alveo della procedura negoziata: ne è indice l’identità del minimo di cinque ditte da consultare esistente tra l’articolo 36, comma 2, lettera b) riferito a forniture e servizi, e l’articolo 63, comma 6.
Ma, cosa significa “consultazione”? Per rispondere occorre prima comprendere in cosa consista la “negoziazione”. Per fare ciò, ci aiutiamo con l’articolo 1337 del codice civile: la negoziazione altro non è se non esattamente quello svolgimento delle trattative finalizzate alla formazione del contratto di cui parla il codice.
Quindi, la negoziazione consiste nella dialettica finalizzata alla determinazione delle parti contraenti dell’oggetto o, comunque, di elementi fondamentali della prestazione: tempi, consegna, garanzie, pagamenti.
Non si è in presenza di negoziazione quando gli elementi fondamentali della prestazione sono fissati esclusivamente dalla PA e, quindi, agli operatori economici residua solo la possibilità di proporre un ribasso al prezzo a base di gara o, nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di esporre elementi qualitativi evidentemente superiori agli standard minimi progettuali. Non v’è negoziazione perché i contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla PA procedente ed il rapporto insorge per effetto del criterio di gara seguito.
Insomma, la negoziazione implica una trattativa vera e propria sul contenuto fondamentale del contratto, tanto che le parti collaborano tra loro anche ai fini della stessa stesura del testo.
La “consultazione”, allora, altro non è se non un contatto tra PA ed operatori economici, volto solo a verificare la disponibilità di questi a negoziare. Possiamo far coincidere, approssimativamente, la consultazione o con l’avviso per ottenere la manifestazione di interesse, o con una lettera di invito direttamente rivolta a presentare successivo preventivo o offerta, laddove l’amministrazione procedente abbia scelto l’operatore senza ricorrere ad un preventivo avviso.
Ora, la Trattativa diretta del MePa non è un sistema di consultazione, ma di negoziazione, come del resto afferma espressamente la Consip nel manuale illustrativo della funzionalità della Trattativa stessa.
Se si è, quindi, nella fase delle trattative, occorre rispettare i principi di buona fede e correttezza che sorreggono anche l’operato della PA quando contratta coi privati.
La trattativa, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1326 e 1337 del codice civile porta ad una formazione necessariamente progressiva del contratto, elaborato da entrambe le parti che si obbligano ovviamente a non derogare dai contenuti progressivamente concordati. Si segue lo schema dell’invito a proporre e a negoziare.
Detto invito può essere gestito con procedimenti negoziali:
1. autoritativi, con limitate possibilità di intervento dell’operatore economico;
2. veri e propri, con ampia possibilità dell’operatore di contribuire al contenuto del contratto.
I procedimenti negoziali veri e propri sono quel sistema di “trattative (c.d. multiple o parallele) che determinano la costituzione di un rapporto giuridico sin dal momento della presentazione delle offerte, secondo un’impostazione che risulta rafforzata dalla irrevocabilità delle stesse” richiamato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 04/05/2018 n° 5: (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2014, n. 15260; in termini, nella giurisprudenza amministrativa, cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831).
Dunque, l’attivazione di trattative “parallele” è ammessa. Ma, visto che si rientra in pieno nel campo di applicazione dell’articolo 1337 del codice civile, l’operatore economico coinvolto nelle trattative deve essere messo al corrente che la PA sta parallelamente trattando anche con altri.
Lo spiega il Tar Lazio, Roma, Sezione I, con sentenza 4.1.2019, n 52: “emerge che tra marzo e settembre 2017 il Tribunale di Arezzo aveva interpellato alcuni operatori economici di settore per affidare lo svolgimento dei servizi e che tali richieste risultavano formulate direttamente nei confronti di ciascun operatore economico, senza questi fossero stati posto a conoscenza della circostanza per la quale il Tribunale stava interpellando altri operatori per poi confrontare le rispettive “offerte-proposte” e affidare per un biennio il relativo servizio; [...]
nel caso in esame risulta documentalmente illustrato che il Tribunale non aveva comunicato ai singoli operatori di essere in competizione con altri, non aveva pubblicato un bando anche solo sul sito internet del Tribunale (come rilevato da due componenti del gruppo di giudici che si era riunito il 23.10.17 per valutare le offerte), non aveva predisposto criteri predeterminati su cui conformare le offerte, aveva dato luogo alla predisposizione di un “gruppo di lavoro” per giudicare le offerte, che decideva però secondo una valutazione soggettiva di “affidabilità” del prodotto “software” e non su criteri oggettivi sui quali verificare “ex post” la correttezza del giudizio di valore, il tutto in violazione delle norme sopra richiamate (art. 30 e art. 171, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50/16);
Considerato, infatti, che risulta il mancato rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione, laddove la motivazione per l’affidamento alle controinteressate è fondata su una valutazione soggettiva, espressa esplicitamente solo da due componenti del gruppo giudicante, su una generica “affidabilità” del “software”. Il che ha condotto all’annullamento della procedura di gara.
Possiamo concludere, allora, che mentre la RdO dà consapevolezza piena all’operatore economico di essere coinvolto in una procedura di gara, sia pure in qualche misura “informale” con poca autonomia nella negoziazione, la Trattativa diretta non è immediatamente percepibile dall’operatore economico come strumento “competitivo”.
Quindi, acquisire preventivi a scopo di consultazione mediante la Trattativa Diretta del MePa può risultare fuorviante ed espone al pericolo di violare i principi di buona fede e correttezza, se l’operatore non è messo al corrente di concorrere con altri.
La Trattativa diretta del MePa, allora, andrebbe utilizzata solo dopo aver consultato le imprese e sulla base della consultazione selezionare quella o quelle con cui negoziare, avendo cura di informare, nella fase di consultazione, della parallela trattativa con altri. Così che gli operatori economici siano pienamente consapevoli che la loro successiva offerta non costituisce un diritto soggettivo alla successiva stipulazione del contratto, sì da evitare azioni nei confronti della PA procedente a titolo di responsabilità precontrattuale.
Ed è del tutto ovvio che, comunque, laddove la scelta e la consultazione del o degli operatori economici siano immediatamente e direttamente rivolti alla successiva negoziazione, il tutto non può non essere preceduto dalla formazione di atti progettuali precisi e dalla determinazione a contrattare con la quale impegnare la spesa. L’assenza, infatti, della possibilità di impegnare l’amministrazione contabilmente, al di là dell’illecito contabile, è un sintomo di mancanza di serietà, e quindi di correttezza nelle trattative, a sua volta possibile pericoloso indizio di responsabilità precontrattuale.

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