Il parere dell'Anac evidenzia l'ovvio, anche a tutti coloro secondo i quali a seguito dei d.l. 76/2020 e 77/2021 era doveroso, imprescindibile e inevitabile utilizzare le procedure in deroga, ritenendo perfino che fossero implicitamente abolite le previsioni del codice dei contratti.
Evidenzia, cioè, l'Anac, che le procedure in deroga (chiamate eufemisticamente "semplificazioni"):
- non sono per nulla doverose ed obbligatorie;
- infatti, sono da applicare solo laddove si riscontri (e dimostri) una situazione di emergenza; la rivitalizzazione dell'economia è una motivazione contenuta nella norma stessa, in termini generali e va, di conseguenza, a sua volta evidenziata alla base delle scelte di "semplificazione";
- le presunte "semplificazioni", infatti, costituiscono una forte limitazione ai principi di concorrenza posti dalla direttive europee e, quindi, vanno in ogni caso maneggiate con cura;
- pertanto, le procedure ordinarie o codicistiche sono rimaste sempre in vigore e le amministrazioni hanno sempre avuto la possibilità di valutare la scelta di avvalersi delle regole in deroga o meno;
- infatti, le norme in deroga, non aboliscono le norme derogate, che restano vigenti.
Un semplicissimo ABC del diritto di base, che molti esegeti, affascinati dall'emergenzialità e dalla visione del Rup (responsabile unico del procedimento) come di un supereroe dotato di esoterici poteri di individuazione istantanea ed a sentimento dell'appaltatore, hanno dimenticato. Creando una confusione enorme tra gli operatori.
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