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domenica 6 marzo 2016

Programmazione obbligatoria per forniture e servizi


Il nuovo codice dei contratti scioglie un nodo importante e chiarisce una volta per tutte l’obbligatorietà della programmazione delle forniture e dei servizi di importo superiore ai 40.000 euro.
E’ l’articolo 21 del nuovo codice dedicato al tema, con una rubrica “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” che, come si nota, non restringe più la programmazione alla sola fattispecie dei lavori e delle opere pubbliche.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 21 impone ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (oltre al programma triennale dei lavori pubblici), con i relativi aggiornamenti annuali, specificando che entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
Nel caso delle amministrazioni locali, sarà il Documento Unico di Programmazione ad ospitare appunto la programmazione dei contratti di fornitura e servizi di importo superiore ai 40.000 euro. Questa soglia coincide, ovviamente, con la possibilità di affidamenti diretti, dovuta eventualmente anche ad esigenze urgente e non prevedibili: sicchè il legislatore ha ritenuto non necessario dettagliare il programma con forniture e servizi il cui affidamento sfugge alle regole generali di trasparenza e pubblicità.
Come si nota, mentre il programma delle opere pubbliche è triennale, quello relativo ad acquisizioni di beni e servizi è biennale. Probabilmente, la scelta si deve in particolare al maggior dinamismo che si riscontra negli approvvigionamenti finanziati con spesa di parte corrente, anche se sarebbe stato meglio, per coerenza, un termine triennale per tutte le fattispecie.
La disposizione apre, adesso, un problema di coordinamento con la riforma della contabilità per regioni ed enti locali, dovuta al d.lgs 118/2011. Se la programmazione delle acquisizioni mediante spesa corrente ha un respiro biennale, non pare avere più molto senso la previsione dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs 267/2000 come novellato dalla riforma del 2011: tale norma, infatti, non consente che le prenotazioni di spesa relative a forniture e servizi confluiscano nel fondo pluriennale vincolato, se non si giunge all’aggiudicazione entro l’anno, sicchè vanno nell’avanzo di amministrazione. Si tratta, a lume di logica, di una conseguenza inconciliabile con una programmazione biennale: le prenotazioni di spesa dovrebbero garantire la fruibilità della spesa stessa per un arco di tempo almeno pari a quello previsto dalla programmazione.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 21 chiarisce che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono sostanzialmente un elenco degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
La programmazione richiede, pertanto, che tutti i responsabili dei servizi raccolgano le esigenze di acquisto, stimino la spesa necessaria e la indirizzino ai soggetti responsabili del coordinamento generale, allo scopo non solo di stilare un’elencazione valida per tutto l’ente, ma anche di considerare l’impatto e la sostenibilità della spesa complessiva.
Il programma, analogamente a quanto previsto per le opere pubbliche, individua, se ricorre l’ipotesi, i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati, allo scopo di attivare il processo di partenariato.
Il nuovo codice introduce un ulteriore onere: impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (cioè, la sede di coordinamento dei Soggetti aggregatori), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
Per quanto riguarda, invece, le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 208/2015, che assegna un ruolo di programmazione riservato all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e considera la Consip o i soggetti aggregatori l’unico canale degli acquisti di beni e servizi informatici.
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, così come quello triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali debbono essere pubblicati:
1)      sul profilo del committente,
2)      sul sito informatico del Ministero  delle infrastrutturee dei trasporti
3)      sul sito dell’Osservatorio,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome regolati dall’articolo 29, comma 4, del nuovo codice dei contratti.
Sarà un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire:
a)  le modalità di  aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere  incompiute;
d)  i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Tuttavia, finchè questo decreto non sia approvato, resteranno validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore.
L’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti dovrebbe comportare l’abolizione dell’articolo 1, comma 505, della legge 208/2015, che disciplina in modo non poco confuso la programmazione di forniture e servizi di importo superiore al milione di euro.

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