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venerdì 6 maggio 2022

Appalti: legittimo sorteggiare le imprese che hanno chiesto di partecipare ad una negoziata a seguito di un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti. No rotazione

 Finalmente, la giurisprudenza (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Catania, Sezione II Sentenza 20 aprile 2022, n. 1130) ci arriva e sancisce la legittimità di una prima fase di invito a tutti gli operatori economici a manifestare interesse ad una successiva fase di gara, alla quale essere invitati ed una seconda fase, nella quale la scelta delle imprese da invitare non sia discrezionalmente rimessa all’amministrazione e tanto meno al Rup, ma ottenuta da un sorteggio.

Chi scrive, lo sostiene da una vita. Qui un articolo risalente al 2019. Anni ed anni di rovellamenti senza senso su un principio, quello della rotazione, reso un disastro burocratico dalle letture formaliste e radicali di troppi.

1 commento:

  1. In realtà dalla pronuncia del TAR Catania, così come da Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999, richiamata dal TAR, potrebbe emergere il seguente equivoco, non dipanabile non disponendo né degli atti di gara né del testo del ricorso. Infatti, dai due arresti giurisprudenziali non si comprende se:
    1) sia sato formato un elenco “aperto” a tutti quelli che hanno manifestato interesse alla partecipazione in seguito al famoso avviso pubblico propedeutico informale (o attingendo all’intero elenco “aperto” presente sul MEPA il che non cambierebbe le cose) in modo che nell’ambito di tali operatori siano stati sorteggiati in un numero congruo da inviate a presentare offerta, senza alcuna selezione di natura discrezionale bensì tramite la selezione casuale del sorteggio (che esclude appunto valutazioni discrezionali); e questa sarebbe una prassi abbastanza diffusa;
    oppure:
    2) con l’avviso pubblico l'avviso avviso pubblico (o con l’invito a tutti i soggetti idonei presenti sul MEPA il che non cambierebbe le cose) è stata richiesta l’offerta e poi il sorteggio sia avvenuto tra le offerte presentate (e ammesse); e questa sarebbe una prassi discutibile anche pure in tal caso sarebbero omesse scelte discrezionali.
    In altre parole, non si comprende se la gara ritenuta legittima dai giudici si sia svolta previa sorteggio dei candidati che, una volta invitati presentano offerta, o con sorteggio degli offerenti titolari di offerte ammesse ) il che sarebbe un sorteggio delle offerte e non dei candidati)

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