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Dire e approfondire
martedì 14 luglio 2026
lunedì 18 maggio 2026
Sinner, non solo re di Roma, ma autore di record nemmeno riusciti ai big three
Senza scadere in trionfalismi e piaggerie, la vittoria di Jiannik Sinner a Roma e il bilancio di questi primi 5 mesi della stagione presenta le dimensioni di un campione straordinario.
Anche se il tennis si fermasse oggi, saremmo in presenza di qualcuno
che ha vinto 4 tornei del grande Slam e 10 Master 1000. E’ bene ricordare alcuni
considerati tra i grandissimi che non sono arrivati a 4 tornei Slam: Nastase,
Murray, Wawrinka, Kodes, Kuerten, Lleyton Hewitt, Ashe, Rafter…
In quanto a tornei della categoria 1000, ne hanno vinto più
di lui solo Sampras, Murray, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic.
Questi dati forniscono di per sé l’idea di un campione
clamoroso, ma pur essendo già formidabili non danno ancora l’idea completa del
giocatore che è Sinner. Infatti, ad essi si accompagnano (tra i molti altri) ulteriori
traguardi: Analizziamoli.
Sinner è il primo tennista che sia mai stato capace di
vincere 6 tornei della categoria Master 1000 di seguito, perdendo per altro
solo 3 set per strada. Essere “il primo tennista” a compiere una tale impresa è
qualcosa di valore immenso: Sinner, infatti, giunge dopo la generazione dei tre
monumenti del tennis, cioè Djokovic, Nadal e Federer, autori di imprese e
record che per molti sarebbero stati imbattibili per sempre. E, invece, nessuno
di loro era riuscito a mettere in fila 6 successi nei “1.000”.
Ancora, grazie a questo filotto di vittorie nei 1000, Sinner
risulta oggi detenere il record di partite consecutivamente vinte in questa
categoria di tornei: 34. Il giovane italiano, per far capire il valore di
questo dato, si è lasciato dietro Djokovic, la cui serie di vittorie consecutive
di 31 appariva semplicemente impensabile solo da raggiungere.
Ma, non basta. Djokovic era stato sin qui l’unico tra i
grandissimi a vincere tutte le 9 prove della categoria 1000, un risultato di
immensa difficoltà, perché significa aggiudicarsi 9 tornei su superfici diverse
(dalla terra battuta al cemento all’aperto e al veloce al chiuso) in condizioni
diverse (dall’altura al deserto, dal caldo umido soffocante all’indoor), in sedi
diverse, in periodi della stagione diversi. E, però, ecco che anche Sinner, a meno
di 3 anni dal primo Master 1000 vinto a Toronto nell’estate 2023, completa la
serie di tutti i tornei della categoria: ne ha vinti complessivamente 10,
doppiando una volta Miami e vincendo una volta in tutte le altre prove.
Per proseguire, Sinner eguaglia un altro record che appariva
nell’immediatezza più alla portata di Alacaraz: cioè vincere tutti di seguito i
1000 europei sulla terra battuta, ottenendo un risultato che era sin qui stato
alla portata solo del re del mattone tritato, Rafael Nadal.
Solo per mettere la ciliegina sulla torta, qui non è un
record, ma si infrange un tabù: Sinner torna a far scrivere nell’albo d’oro
degli Internazionali d’Italia il nome di un italiano, 50 anni esatti dopo la vittoria
di Adriano Panatta.
Se si pensa che tutto ciò avviene in un periodo, come visto
sopra, di nemmeno 3 anni e gran parte è concentrato tra novembre 2025 e maggio 2026,
si resta a bocca aperta.
Certo, nel mezzo di questi risultati straordinari v’è stata
la sconfitta patita in semifinale a Melbourne contro Djokovic. Ma è proprio quella
battuta d’arresto a dare ulteriore conferma e “cifra” dell’impresa gigantesca
di Sinner.
Quella semifinale persa deve ricordare a tutti un elemento
fondamentale: queste vittorie in serie del ventiquattrenne sono “srtraordinarie”
nel vero senso della parola, cioè fuori dall’ordinario: una serie quantitativa
e qualitativa di vittorie di questo genere non ha, cioè, nulla di normale,
tanto è vero che ha portato a superare alcuni dei record considerati inattaccabili
proprio di Djokovic. E, tuttavia, anche in una fase dominante come questa c’è
sempre la possibilità di perdere un incontro e proprio in un torneo importante.
Basta davvero poco, come ha insegnato la semifinale contro
Medvedev a Roma. Basta, cioè, una banale situazione fisica che abbassi il
rendimento, o l’emergere di un accumulo di stanchezza, o una giornata
particolarmente felice dell’avversario, o condizioni di gioco non favorevoli e
talora l’insieme di queste cose, per giungere alla sconfitta. Nel tennis, come
nello sport in generale, la normalità non è vincere tutto e vincere sempre: al
contrario, in buona parte dei casi si perde e le vittorie sono tanto più
esaltanti proprio perché un evento non scontato, raro, particolare. Per questo,
i numeri messi in fila da Sinner sono di così tanto peso e qualità.
Per queste stesse ragioni, non si deve cadere nell’errore di
considerare i risultati che Sinner ha fin qui acquisito come qualcosa di scontato,
ordinario, routinario e pretendere che batta l’avversario ogni volta che scenda
in campo.
In Australia, Sinner era sembrato aver compiuto qualche
leggero passo indietro rispetto al tennis espresso fino a qualche mese prima.
Djokovic era riuscito a scardinare i meccanismi del ragazzo italiano, ritrovando
le formidabili capacità difensive dei bei tempi, rispondendo (come suo solito)
benissimo al servizio, annullando decine di break point, ma soprattutto
riuscendo ad ottenere l’abbassamento del ritmo e della forza spaventosi del
gioco di Sinner, così da azionare angoli, variazioni e trame che hanno
determinato quel risultato.
L’italiano, però, sembra aver fatto davvero tesoro di quella
partita e la dimostrazione è data dalle due vittorie con il tennista che più di
ogni altro è capace di tessere trame simili a quelle utilizzate dal serbo a
Melbourne: Medvedev.
Sinner ha battuto il russo in due soffertissimi set a Indian
Wells e in tre set a Roma, ancora più sofferti. Nella Capitale, infatti, si
erano verificati quasi tutti gli elementi ricordati sopra che possono concorrere
a determinare la sconfitta di un campione: condizioni di gioco pesantissime,
con campo lento, umidità che rallenta i colpi, palline appesantite che rendono
difficile il vincente e il ritmo, un avversario che capisce il momento e
sfrutta le condizioni di umidità riuscendo a rallentare il gioco, tessendo una
difesa formidabile e trovando angoli e smorzate, rompendo gli schemi di Sinner,
che, in più, ha subìto chiaramente gli effetti delle tantissime energie spese nei
tornei giocati e una situazione di ansia.
Ma, stavolta, a differenza di Melbourne, Sinner è riuscito a
raddrizzare la barra e già all’inizio del terzo set, prima dell’interruzione
per pioggia, aveva ripreso quelle redini che in Australia aveva perso.
Affermare, quindi, che quella sconfitta a Melbourne, fisiologica
e normale, sia stato un ulteriore trampolino di lancio, non è azzardato; certo,
il merito è tutto di Sinner e del suo staff, capaci di trarre da quello stop le
lezioni e la forza per poi scatenare questa sequenza di vittorie.
Nella finale con Ruud non si è visto il miglior Sinner. O,
forse, non si è visto il Sinner tritatutto, elargitore di punteggi severissimi,
ma un campione sicuro e solido, che dall’alto del proprio maggiore livello cerca
e trova quei due-tre games di risposta di livello altissimo che segnano le sorti.
Il break operato da Sinner per giungere al 5-4, ottenuto con tre drop-shot dimostra
come il campione italiano sia in grado di effettuare le necessarie variazioni esattamente
quando serve: non per la ricerca dello spettacolo (la sua concretezza di
pensiero e di gioco lo lascia lontano dalla ricerca del colpo ad effetto), ma
per sconcertare l’avversario, prenderlo di sorpresa. Il resto, lo continua ad
ottenere con la solita formidabile risposta al servizio e con un’attitudine
maggiore rispetto anche a soli pochi mesi fa a costruire la sua irresistibile
azione di pressione anche con traiettorie alte ed angolate, accettando di poter
chiudere lo scambio non necessariamente entro pochi colpi, ma con un po’ più di
pazienza e strategia. Per gli avversari, questa non è una buona notizia:
infatti, si tratta di un’attitudine che avevano Djokovic e Nadal.
Infatti, la partita con Ruud, nonostante l’avvio non
brillante, non è mai apparsa in discussione. Si è visto che il livello di
Sinner è ben più alto di quello del norvegese.
Complessivamente, si è anche constatato come da febbraio in
poi chiunque tenti di salire ai livelli di Sinner, sempre che vi riesca, non
riesce a starvi per più di 45 minuti, al massimo un’ora. Poi, cede.
Il che, potrebbe cambiare anche le prospettive del ragazzone
nei tornei dello Slam. Come detto, ne ha già vinti 4, ma complessivamente fin
qui ha dimostrato di non gradire troppo l’allungamento al 5° set, situazione
che nella gran parte dei casi lo vede perdente.
Forse, ma è tutto da dimostrare ed è sperabile comunque che al
5° ci arrivi il meno possibile, le cose sono cambiate. Proprio perché la
resistenza strenua degli avversari pare destinata a durare non oltre l’ora di
gioco, una prospettiva di una partita che duri oltre le tre ore e conduca
Sinner al 5° appare limitata davvero a situazioni al limite: salute non al
100%, giornata galattica dell’avversario, stanchezza non rimediabile.
Si vedrà cosa accadrà a Parigi. Come ha detto Ljubicic, non bisognerebbe
certo – visti questi risultati acquisiti – farne una tragedia se il caso e la
statistica dei grandi numeri si mettessero di traverso proprio al Bois de Boulogne:
la grandezza di Sinner, i suoi record anche oltre i big three, il suo livello
di gioco, sono ormai un dato di fatto.
Infine, una piccola considerazione: non c’è un “grande slam”
dei 1000, ma ottenere 6 titoli di seguito, a ben vedere, non appare proprio così
meno di rilievo di vincere i 4 slam nello stesso anno.
sabato 21 marzo 2026
Le disposizioni di attuazione della Costituzione non inducono affatto a prevedere la separazione delle carriere dei magistrati
Alcuni costituzionalisti (tra cui Baldassarre e Barbera), in riferimento al referendum affermano che la riforma costituzionale proposta sarebbe necessaria allo scopo di eliminare la legge di stampo fascista sull’ordinamento giudiziario ancora oggi “vigente”, il regio decreto 12/1941, attuando così finalmente e realmente la VII disposizione di attuazione della Costituzione.
Si tratta di un evidente artificio
retorico. La Costituzione della Repubblica è ovviamente intervenuta dopo l’epoca
della dittatura ed ha modificato radicalmente i principi ordinamentali, ma
entro un ordinamento giuridico nel quale erano presenti leggi del ventennio.
Non era possibile cancellarle tutte
improvvisamente. Era necessario attuarle nei limiti imposti dal nuovo assetto costituzionale.
Per altro, l’opera di adeguamento
ordinamentale è risultata inizialmente complicata anche dal ritardo col quale
si mise in funzione solo nel 1956 la Corte Costituzionale.
In ogni caso, il testo vigente del
regio decreto 12/1941 è ovviamente profondamente diverso da quello originario.
Chiunque può verificarlo accedendo al sito di Normattiva qui.
Il regio decreto non solo è stato
oggetto di ripetute modifiche da parte del Parlamento della Repubblica, ma da
una quantità notevolissima di sentenze (72 utilizzando il motore di ricerca con
i seguenti parametri
)
della Corte costituzionale, anche
interpretative di rigetto, volte a renderlo compatibile con l’ordinamento repubblicano.
Per esempio, sull’indipendenza del
pubblico ministero, l’articolo 69 del testo originario del regio decreto
dispone:
Ma, già il REGIO DECRETO
LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511, aveva modificato il testo della norma come
segue:
Dunque, affermare che l’ordinamento
giudiziario sia una “legge fascista” è con ogni evidenza una forzatura
dialettica.
Allo stesso modo, è un espediente
retorico ritenere che la VII disposizione di attuazione della Costituzione
abbia svolto il ruolo di salvaguardare l’ordinamento fascista in attesa di una
sua modifica.
Il testo di tale disposizione è il
seguente: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione
la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione”.
Da dove si possa evincere che il
fine di tale disposizione fosse quello di conservare l’ordinamento fascista,
posto che già nel maggio 1946 il regio decreto legislativo n. 511 era intervenuto
per modificare l’assetto del regio decreto 12/1941 davvero non si capisce.
E, attenzione: la Costituzione è
stata approvata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata
in vigore il 1° gennaio 1948: quindi dopo il primo riordino dell’ordinamento
giudiziario, disposto, come visto, nel 1946.
Era forse intento dei costituenti,
con la disposizione transitoria, conservare gli effetti della norma fascista
oppure di delineare un futuro che sboccasse necessariamente nella separazione
delle carriere?
Basta leggere i lavori preparatori
alla VII disposizione di attuazione, relativi alla seduta pomeridiana di
venerdì 5 dicembre 1947 per rendersi conto che non è affatto così: “L’onorevole
Grassi ha facoltà di svolgerla.
GRASSI. È una disposizione
transitoria, la quale tende ad evitare – e forse in questo non è pleonastica –
che l’attuale Consiglio superiore della magistratura possa aver esso le
funzioni e le attribuzioni che la Costituzione ha attribuito al futuro Consiglio
superiore. Siccome, finché l’ordinamento giudiziario non stabilirà il nuovo
Consiglio superiore, dovrà funzionare l’attuale, ritengo che la norma non sia
pleonastica appunto perché tende ad evitare equivoci. La Commissione potrà poi
vedere come coordinarla, ma io sento la necessità, per le responsabilità che
assumo ora, di cercare di evitare equivoci in una materia così importante come
quella costituita dalla carriera nella Magistratura..
PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha
facoltà di esprimere il parere della Commissione.
RUINI, Presidente della
Commissione per la Costituzione. Certo è che siamo andati incontro con un
vero crescendo a tutto un sistema di precauzioni. Non v’è offesa, nell’usare la
parola: «pleonastico»; possiamo tuttavia dire «non necessario». Mi sia lecito
esprimere qualche dubbio su quanto propone l’onorevole Grassi. Il primo dubbio
è se la disposizione sia necessaria; evidentemente, finché il Consiglio
superiore della magistratura non avrà assunto la nuova struttura che gli
abbiamo data, non potrà esercitare le nuove funzioni, che del resto son poche,
e non sarebbe gran male se intanto, pei trasferimenti, si volesse investire il
Consiglio attuale. Secondo dubbio: se noi dovessimo per tutti gli organi che
abbiamo modificati stabilire una norma di questo genere, la serie degli
emendamenti non avrebbe più fine. Malgrado questi dubbi, di fronte alle
esigenze che l’onorevole Grassi avanza pel funzionamento del servizio, non mi
resta che rimettermi, e non oppormi all’emendamento.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta Grassi, testé letta.
(È approvata)”.
mercoledì 18 marzo 2026
Riforma della Costituzione nel merito: il sorteggio non rompe con certezza il correntismo
Una delle argomentazioni a sostegno della riforma costituzionale del Csm si fonda sull’enunciazione secondo la quale il sorteggio dei magistrati e dei PM “rompe” l’influsso delle “correnti”. In tal modo, nessun Gip si potrebbe considerare condizionato dalle richieste di un PM appartenente ad una corrente che, in sede di Csm, possa incidere poi sul proprio percorso di carriera.
A parte la circostanza che simili
illazioni andrebbero dimostrate volta per volta (ed è accaduto che la magistratura,
scoperto il sistema illegale di gestione degli incarichi ha aperto un’inchiesta
che ha portato alla radiazione di chi gestiva tale sistema), in ogni caso il
sorteggio non può garantire l’effetto sperato.
Infatti, la casualità della
composizione della componente “togata” dei Csm apre una serie di scenari
possibili (per inciso: la riforma sostanzialmente non fa altro che aprire
possibilità: non si sa come si comporranno i Csm e l’Alta Corte, non si sa come
saranno composti i collegi di questa, non si sa quali saranno i contenuti delle
troppe leggi attuative. Una riforma in gran parte “in bianco”).
Un primo scenario: si sorteggiano
tutti PM e giudici non appartenenti ad alcuna corrente. L’effetto voluto dalla
riforma è ottenuto. Forse (ci torniamo dopo).
Un secondo scenario: il sorteggio “pesca”
un rappresentante di una corrente. Certo, sarebbe il solo tra gli altri non
iscritti alla corrente. Ma, per paradosso, assume una forza di rappresentanza
ancora maggiore di quella dell’attuale sistema, essendo l’unico sorretto da un
consapevole sostegno di colleghi.
Un terzo scenario: vengono
sorteggiati un buon numero di PM e giudici appartenenti alle correnti. La forza
rappresentativa di costoro, anche se fossero in minoranza, risulterebbe molto
organizzata ed influente, ben più di un loro collega finito lì letteralmente
per caso.
Un quarto scenario: vengono
sorteggiati PM e giudici in maggioranza appartenenti a correnti. Si riproduce l’esistente,
col pregiudizio che la sorte possa dare più rappresentanza alle correnti con
meno iscritti.
Un quinto scenario: vengono
sorteggiati solo PM e giudici appartenenti alle correnti. Si producono gli
effetti del quarto scenario, amplificati.
Tutto appartiene, lo si ripete, al
campo delle possibilità. Ma una legge, specie se costituzionale, dovrebbe incidere
sull’ordinamento dando certezze, guidando le cose, facendo in modo che accadano
in un certo modo, non abbandonandosi al Fato.
Ovviamente, visto che gli iscritti
alle correnti sono oggi una minoranza (ma, se tutti i magistrati decidessero di
iscriversi? Anche questa è una possibilità: ma, va scartata?), il primo
scenario è quello più probabile.
Non c’è, però, nessuna garanzia che
uno o più tra PM e giudici, una volta eletti, non si iscrivano a una qualche
corrente per avere, sia pure ex post, un sostegno tra i colleghi allo scopo di supportare
le funzioni svolte. Gli effetti della riforma verrebbero vanificati.
C’è un’altra eventualità (sempre perché
la riforma lascia al Destino gli eventi, senza guidarli): che uno o più PM o
giudici costituisca ex post una propria corrente. Il fatto di essere componenti
nel Csm attribuisce ad essi in ogni caso una posizione di rilievo, che
permetterebbe loro di proporre ai colleghi la costituzione di una specifica
associazione correntizia dei PM/giudici del Nord, o tifosi di una certa squadra,
o appassionati del bird watching, o orientati verso una certa concezione culturale
della società e dell’economia: riproducendo e moltiplicando le correnti, che, come
evidenziato, potrebbero spuntare per gemmazione solo dopo, infittendo ancor di
più il sistema.
Come si nota, la riforma non è
capace di garantire realmente l’obiettivo enunciato. Ed è un punto di debolezza
evidentissimo, sul piano tecnico e teleologico.
L’unico modo per scongiurare che l’attività
del Csm possa incidere sull’operato quotidiano dei magistrati sarebbe prevedere
– e basterebbe una legge ordinaria – una specifica causa di conflitto di
interesse tra l’essere componente del Csm ed iscritto o rappresentante di una “corrente”,
privando quindi gli appartenenti dell’elettorato passivo nell’organo.
Certo, sarebbe una decisione molto
forte e da valutare bene alla luce delle libertà di associazione e di
formazione della rappresentanza, garantite dall’ordinamento. Ma, un sistema
veramente solido per evitare i condizionamenti delle correnti deve impedire
radicalmente che esse si affaccino nel Csm: non può affidarsi alla Sorte.
sabato 14 marzo 2026
Il procedimento disciplinare (e civile) dei magistrati non è un quarto grado di giudizio nè esiste uno "scudo" alle responsabilità connesse
Il dibattito sul referendum si spinge
sempre più su argomenti e materie che non sono direttamente attinenti alla
riforma, ma che con essa sono strettamente collegati. E riprova indiretta della
circostanza che le ricadute della legge costituzionale di riforma dell’assetto
della magistratura è una premessa di future ulteriori riforme di natura
ordinarie, del resto in alcune parti richieste dalla riforma stessa.
Uno tra i principali temi è quello
secondo il quale i giudici “non rispondono mai” per le loro responsabilità, che
risponde ad una sorta di equazione: poiché il
numero delle riparazioni per ingiusta detenzione è di tantissimo superiore
al numero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, pari a
uno zero virgola e poco più per cento.
Tuttavia, non si considera che
questa equazione mette a rapporto due grandezze tra loro non commensurabili e
finisce per creare un equivoco di fondo: quello di ritenere, cioè, che l’attuale
sezione disciplinare del Csm e, domani, l’Alta corte disciplinare siano una
sorta di quarto grado di giudizio, chiamato a far rispondere PM o giudici dell’esito
dei processi in generale e delle misure restrittive in particolare.
Si tratta, però, solo di
suggestioni infondate. Almeno finchè resti in vigore il d.lgs 109/2006 la
responsabilità disciplinare del magistrato, come la responsabilità disciplinare
di ogni professionista o dipendente, riguarda il modo con cui ha svolto la propria
attività e sanziona, dunque, infrazioni di rilievo al livello minimo necessario
di competenza e professionalità nel porre in essere tale attività.
La prestazione, in particolare, del
pubblico ministero non è “di risultato”, come è quella di un appaltatore. Per
chiarire, il PM – per fortuna – nell’ordinamento non è obbligato ad ottenere la
misura restrittiva e la condanna di indagati e poi imputati.
Il giudice è, evidentemente,
chiamato all’enunciazione delle corrette norme da applicare al caso concreto,
operazione che non può giungere ad un livello scientifico di matematica applicabilità:
l’emergere di prove, gli esiti di perizie tecniche (spesso, per altro,
contrastanti), la valutazione di fatti e testimonianze possono accavallarsi nel
tempo e nei gradi di giudizio, previsti proprio allo scopo di estendere –
quando necessario – l’analisi della situazione in modo più ampio così da “garantire”
la posizione dell’imputato, che si presume non colpevole fino ad una sentenza
definitiva.
Nello svolgere le proprie funzioni,
i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale, però, regola casi e
fattispecie solo in astratto. Per applicarla occorre verificare se l’azione od
omissione possano essere ricondotte effettivamente nello schema astratto, da
leggere, dunque, comunque in stretta correlazione al fatto concreto.
Questa è, mal descritta, l’opera
imprescindibile dell’interpretazione della norma: proprio l’impossibilità che
la legge possa regolare ogni possibile fatto concreto impone che la
giurisprudenza, in base alle regole dei vari riti, cerchi la correlazione
corretta tra enunciazioni generali e astratte e fatti concreti accaduti.
L’interpretazione è, quindi, un
elemento proprio e del tutto imprescindibile della funzione giurisdizionale.
Alcune indicazioni su come svolgere
la delicata funzione dell’interpretazione delle leggi sono specificate dall’articolo
12 delle disposizioni preliminari al codice civile (le “preleggi”):
“Nell'applicare la legge non si
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere
decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Ora, poiché l’attività dei
magistrati non è consiste in un’obbligazione di risultato ma di mezzi (esattamente
come per gli avvocati), cioè nell’obbligo di svolgere la propria funzione nel
migliore dei modi, l’articolo 2, comma 2, del g.ls 109/2006, cioè il codice che
detta la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati, chiarisce
che in termini generali la responsabilità disciplinare dei magistrati non può
essere direttamente connessa appunto alla funzione di interpretazione: “Fermo
quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff),
l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”.
Qualcuno sta evidenziando la natura
di sostanziale “clausola di salvaguardia” di tale previsione, leggendola come
volta a creare una sorta di “scudo” alla responsabilità dei magistrati.
Un’attenta lettura della
disposizione richiamata evidenzia l’infondatezza di tale tesi. Si vede che la
norma esclude la responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione,
“fermo quanto previsto” da una serie di lettere che indicano fattispecie
ben precise di illeciti disciplinari, che riportiamo di seguito e indicati nel
comma 1 del medesimo articolo 2 del d.lgs 109/2006:
g) la grave violazione di legge
determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti
determinato da negligenza inescusabile;
i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24
OTTOBRE 2006, N. 269;
l) l'emissione di provvedimenti
privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli
elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è
richiesta dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti
adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali;
n) la reiterata o grave
inosservanza delle norme regolamentari , delle direttive o delle
disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici
adottate dagli organi competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri
di attività rientranti nei propri compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di
risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio
all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
cc) l'adozione intenzionale di
provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile
contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
ff) l'adozione di provvedimenti non
previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di
grave e inescusabile negligenza”.
L’espressione “fermo quanto
previsto” significa che le ipotesi di illecito disciplinari elencate qui
sopra restano comunque applicabili anche vigente la generale esclusione di
responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione delle norme.
Appare evidente a chiunque che la
lunga serie di illeciti disciplinari riportati afferisce in maniera chiarissima
all’esercizio della funzione giurisdizionale, così da creare argini molto
precisi e severi all’azione dei magistrati, proprio quando svolgono le proprie
funzioni.
In estrema sintesi, cadute di
professionalità e capacità operative (violazione di legge e suoi travisamenti provvedimenti
immotivati, contraddizioni in termini) rilevabili dall’azione espongono il
magistrato all’azione disciplinare.
Ed è bene ricordare che la
responsabilità disciplinare, per nulla oggetto di una salvaguardia generica,
come dimostrato, si aggiunge alla responsabilità civile dei magistrati regolata
dall’articolo 2, comma 1 e 3, della legge 117/1988:
“1. Chi ha
subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire
contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali.
…
3. Costituisce colpa grave la
violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il
travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui
esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la
negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti
del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o
reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Altri argini molto chiari ad uno
svolgimento poco attento e professionale delle delicate funzioni della
magistratura.
Per inciso, il comma 2 dell’articolo
2 della legge 117/1988 esclude a propria volta che la responsabilità civile
possa applicarsi alla funzione di interpretazione, se non viziata dagli errori
passibili di condotta disciplinarmente e civilmente perseguibile: “Fatti
salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di
norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
Nella sostanza, né il procedimento
disciplinare, né il giudizio di responsabilità civile dei magistrati possono essere
intesi come una sorta di ultimo e quarto grado di giudizio, per giunta di
merito, nel quale tornare a mettere in discussione l’esito dei processi,
rivalutando fatti, testimonianze, perizie, documenti e prove. La garanzia per
una maggiore ponderazione del merito e dello ius dicere è data dai gradi di
giudizio.
Le responsabilità civile e/o
disciplinare non possono essere intese come riesame finale o strumento mediante
il quale chiamare i magistrati a rispondere di esiti non graditi.
E’ da tenere presente, e il
legislatore costituzionale come quello ordinario lo sa bene, che la funzione
giurisdizione è contenziosa: si tratta pur sempre – detto male – di verificare
quale tra due parti in causa ha “ragione” rispetto all’altra.
La conflittualità propria del
giudizio porta necessariamente alla conseguenza che almeno una delle parti
resti scontenta, quella soccombente, il che avviene sempre e comunque nel
giudizio civile. Ma, anche la parte vittoriosa non sempre resta soddisfatta
dell’esito sia pur favorevole e anche laddove tale esito sia pienamente
conforme alle aspettative alla fin fine la parte vittoriosa addebita tale
successo non all’operato del magistrato, che nel dire il diritto ha
semplicemente svolto il proprio compito, ma a quello dell’avvocato o, comunque,
alle circostanze che essendo oggettive non potevano non condurre a quella
decisione. Nel caso del processo penale, l’eventuale condanna non può
certamente rendere contento il condannato, anche se effettivamente consapevole
della propria colpevolezza.
Se i giudizi disciplinare e civile
finissero per divenire un quarto grado di giudizio, nel quale si finisce per
rivalutare il merito allo scopo di mettere sotto accusa il giudice e rimettere
totalmente in discussione l’esito processuale, sarebbero evidenziabili alcune
possibili conseguenze, tra le quali principalmente la possibilità, in
particolare per soggetti economicamente molto forti, di condizionare l’operato
del singolo giudice. Ricordando che simili conseguenze coinvolgerebbero non
solo il PM e la questione della “terzietà”, ma ogni giudice giudicante.
Sono i gradi di giudizio la sede
per approfondire gli elementi valutativi. Nella sede delle indagini sono i
mezzi a tutela e garanzia della libertà personale gli strumenti per evitare
conseguenze inaccettabili sulla sfera personale degli indagati.
Il problema, nell’ambito penale, è
che è il codice di rito a tenere ancora – a dispetto dei richiami al processo
accusatorio emerso dalla riforma Vassalli – troppo poco incisivi i poteri della
difesa: in una fase in cui non si formano le prove definitive ma di natura
prevalentemente indiziaria il sistema per ridurre ingiuste detenzioni è non
tanto separare le carriere tra PM e giudici nella convinzione che ciò renda i
Gip maggiormente “critici” rispetto alle richieste dei requirenti, ma agire sul
rito. Incidere sul codice disciplinare o sulla responsabilità civile non consente
di ottenere maggiori garanzie, ma rischia solo di rendere il sistema della
giustizia nel suo complesso zoppo, capace di colpire solo chi non abbia mezzi
di pressione nei confronti del singolo magistrato.
