Alcune possibili ragioni del No
ü Perché un processo giusto (ex art. 111 Cost.), in cui difesa e accusa operano su un piano di parità esiste già, in quanto il giudice giudicante è già terzo: la terzietà ed imparzialità dipende dalla totale estraneità di chi giudica a situazioni di fatto e soggettive connesse alla causa, non certo dall’appartenenza ad una medesima carriera. Il giudice, cioè, non deve aver preso le parti di nessuno. Oltre tutto, nell’attuale sistema penale le misure restrittive e ed il rinvio a giudizio sono assunte da ulteriori giudici terzi rispetto al PM. In ogni caso: l’eventuale non terzietà quando ricorrerebbe? Quando il giudice assolve non accogliendo le tesi dell’accusa? O solo quando il giudice condanna?
ü Perché la carriera
dei magistrati deve ricondursi a merito e professionalità e non
all’appartenenza a correnti di potere interne al Csm. Ma, tali correnti di
potere di potere sono state possibili perché influenzate dalle ingerenze
politiche nel Csm. E la magistratura, colto sul fatto chi ha reso possibili
queste influenze, lo ha eliminato e radiato. La permanenza di una presenza di
laici espressione dei partiti nei 2 nuovi Csm e nell'Alta lascia
totalmente aperti, anzi triplica, i rischi di ingerenza delle espressioni
politiche, se trovano chi sia disposto a farsi influenzare.
ü Perché se un
magistrato ha sbagliato deve essere valutato da un giudice terzo e questo è
quel che accade già adesso, visto che la terzietà, come evidenziato prima, non
dipende dalla collocazione in un certo ruolo e, soprattutto, visto che l’Alta
corte riunisce di nuovo in sé PM e giudici, per cui non si capisce perché la riforma allora li si
separi.
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ARGOMENTO |
RAGIONI DEL NO come
pittorescamente sintetizzate dal sì |
RAGIONI DEL Sì in
contrasto alle travisate ragioni del No |
DEBOLEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI DEL Sì |
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Riforma e
cittadinanza |
La riforma non
serve al cittadino |
Falso. La riforma
rafforza proprio i diritti dei cittadini, realizzando il giusto processo
(art.111 Cost), in condizioni dl parità tra accusa e difesa, di fronte ad un
Giudice terzo |
La riforma: 1.
Riguarda
esclusivamente il processo penale; 2.
Non
è una riforma della “giustizia”: i codici di procedura civile e penale non
sono toccati, i riti processuali restano identici, i problemi connessi
proprio alle norme farraginose dei codici non sono toccati, i tempi dei
processi non sono incisi; inoltre, la riforma non aumenta il numero di PM e
giudici, non aumenta le risorse ai tribunali, non incrementa le risorse
finanziarie ed economiche dei tribunali e delle corti, non aumenta il
personale tecnico e di cancelleria. Non c’è nessun beneficio operativo sui
tempi; 3.
Siccome
la riforma non tocca in alcun modo il processo, non influisce in alcun modo
sulla circostanza che possa essere più “giusto” di quanto esso non lo sia
perché la terzietà del giudice resta esattamente come adesso, semplicemente
si separano le carriere del PM, il che non ha alcuna influenza sulle
dinamiche processuali, né interessa in alcun modo la stragrande maggioranza
delle vertenze, che sono civili, non penali. |
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Politica e Magistratura
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La riforma sottometterà
i magistrati alla politica |
Falso. E’ esattamente
il contrario perchè l’autonomia o l’indipendenza dei Magistrati verranno
garantiti da due CSM a maggioranza dl Magistrati e presieduti dal Presidente
della Repubblica |
Il NO non parla
di sottomissione dei MAGISTRATI alla politica. Ciò che si
paventa è la posizione del PM sotto la direzione del Governo, elemento
ricorrente in modo comune, oltre tutto, a molti degli ordinamenti nazionali
nei quali le carriere dei PM e quelle dei giudici sono separate. In ogni caso,
siccome l’attuale Costituzione sancisce il principio della separazione dei
poteri, non si tratta di “autonomia” della magistratura, bensì di
Indipendenza di essa dai poteri Legislativo ed Esecutivo. Indipendenza già
oggi perfettamente assicurata dall’attuale Csm, sicchè non si vede la
necessità della sua triplicazione. |
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Governo e PM |
La riforma
sottoporre i PM al potere esecutivo |
Falsissimo! La riforma
rafforza l’indipendenza della Magistratura Requirente (I PM) espressamente
richiamata d’art. 104 della Costituzione
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Il sì qui cade in
una contraddizione evidentissima. Intanto, l’articolo 104 già adesso prevede
l’indipendenza della magistratura tutta, non solo dei PM: dunque, non si
rafforza assolutamente nulla. Ma, se davvero la
riforma intendesse rafforzare il PM, si andrebbe esattamente nella direzione
opposta di quanto enunciato come fine della riforma, cioè il riequilibrio tra
difesa e accusa. Infatti, si
afferma che la riforma serve per ridurre l’influenza dei PM sui giudici e
quindi per evitare uno strapotere dei PM, ma al tempo stesso si dice che la
riforma “rafforza” i PM. In assenza delle
leggi ordinarie di attuazione, affermare che sarebbe “falsissimo” evidenziare
possibili conseguenze della riforma, cioè ricondurre il PM al governo, è un
artificio retorico infondato e contraddittorio, anche perché si parla del para-giuridico
e di un futuro ancora ignoto. Il futuro non può essere né vero, né falso, né falsissimo. |
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Giusto processo |
C’è già il Giusto
processo nell’art. 358 cpp dove é previsto che il PM debba indagare anche a
favore dell’indagato |
Falso. E proprio
con la Riforma Nordio che il Giusto processo si realizza sin dalle indagini del
PM, perchè dovrà rispondere ad un Giudice per le indagini preliminari terzo
ed indipendente |
Anche questo
ragionamento del sì è infondato, erroneo e causa di confusione in chi non ha
cognizioni giuridiche, mediante l’utilizzo di argomenti di pancia. Intanto,
le indagini col “processo” non hanno niente a che vedere, perché riguardano
una fase non processuale, ma appunto quelle delle indagini, che grazie
all’articolo 358 del codice penale possono concludersi con l’archiviazione direttamente
disposta dal PM. Il PM, poi, non
“risponde” a nessun giudice: si “risponde” nell’ambito di un rapporto di
gerarchia, che nell’ambito della magistratura non esiste (cosa diversa sono
le funzioni ed i poteri di organizzazione ed assegnazione delle indagini e
delle cause). Il PM già adesso
propone le misure cautelari ed il rinvio a giudizio ad un giudice terzo. E, attenzione: il
giudice giudicante, il Gip o il Gup, è terzo, ma è assurdo e senza alcun
senso parlare di giudice “indipendente” dal PM. La magistratura, tutta, deve
essere indipendente solo da Esecutivo e Legislativo: l’indipendenza tra
funzioni della magistratura non ha alcun significato logico e tecnico. |
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II sistema del sorteggio |
II sorteggio
umilia e indebolisce la Magistratura perchè verranno sorteggiati anche Magistrati
inadeguati |
Falso. Al
contrario, Il sorteggio rafforza la Magistratura perchè esclude il condizionamento
dei Magistrati dal potere delle Correnti. Nel 2022 in un
sondaggio interno dell’ANM. era emerso che il 42% dei Magistrati fosse favorevole
al sorteggio. II Magistrato adeguato a giudicare la vita del cittadino
è idoneo anche a giudicare un Collega! |
Anche qui
argomentazioni tutte solo evocative. E’ assurdo pensare che in un collegio
una persona capitata lì a caso, a seguito di un sorteggio, possa avere il
medesimo peso e la medesima autorevolezza di chi sia eletto a seguito della
presentazione di candidature sostenute da un’associazione in base a specifici
programmi operativi. E’ evidente che
una massa, per quanto numericamente prevalente, di sorteggiati buttati per
avventura non ha la medesima capacità aggregativa e di influenza di una
minoranza organizzata. Per altro, il
“caso Palamara” si è verificato per ingerenze determinate dalla politica con
chi era già componente del Csm. Le “combine” non possono verificarsi al
momento delle elezioni, ma per condizionare il funzionamento dell’organo già
costituito: nulla esclude il rischio che medesime influenze negative possano
determinarsi con i componenti estratti a sorte, indeboliti dall’assenza di
una lista di sostegno alle loro spalle. Poi, privo di
alcun peso è l’argomento secondo il quale il sorteggio andrebbe bene perché
il 42% dei magistrati dell’Anm nel 2022 era favorevole a ciò: il dato che
emerge è, allora, che il 58% era contrario e, fino a prova contraria, in un
sondaggio è la maggioranza delle opinioni a contare. Infine, il
magistrato è idoneo a fare il magistrato. Non è per nulla detto che sia anche
idoneo a svolgere cariche di natura organizzativa e gestionale, nell’ambito
di un organo di autogoverno. Lo stesso vale per i medici: tutti sono
evidentemente in grado di curare i pazienti, non tutti di svolgere le
funzioni manageriali proprie del primario. Il Csm, oltre
tutto, non svolge certo solo le funzioni disciplinari. |
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Sorteggio nell’Alta
Corte Disciplinare |
La politica
controllerà la Magistratura attraverso component laici |
Falso. Perché i componenti
Magistrati saranno in maggioranza. Su 15 componenti dell'Alta Corte disciplinare,
9 sono magistrati e 6 sono laici. |
In quanto alla
riduzione della capacità di influenza di un sorteggiato si è detto sopra. In
merito all’Alta Corte è da evidenziare: 1.
Il
rapporto tra togati e laici non è più di due terzi e un terzo: perchè fosse
tale dovrebbero esservi 10 magistrati e 5 laici, invece v’è un laico in più; 2.
Il
sì continua ad evidenziare che l’indipendenza della magistratura, con la
riforma, è garantita dalla presidenza del Presidente della Repubblica. Che
però vale solo per i 2 Csm, ma non per l’Alta Corte; 3.
Anche
in questo caso mancano le norme di attuazione e la riforma demanda alla legge
ordinaria la composizione delle sottocommissioni di disciplina, senza
precisare per nulla che debba rispettarsi la proporzione tra togati e laici:
dunque si ammette in astratto che nelle commissioni i secondi possano essere
anche prevalenti sui primi; 4.
La
riforma punta tutto sulla “separazione” tra PM e giudici, ma nell’Alta Corte,
a questo punto inspiegabilmente, sono rappresentati sia PM, sia giudici, a
suggello dell’assoluta incoerenza dell’iniziativa. |
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Istituzione dell’Alta
Corte Disciplinare |
Una novità del
governo Meloni per controllare la Magistratura |
Falso. Nei
programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva
esplicitamente l’istituzione: il Pd! |
Che il Pd a
trazione possa aver proposto l’Alta Corte (per altro in termini comunque
diversi) è del tutto indifferente. Non conta certo
quel che si scrive nei programmi, che nessuna maggioranza ha sempre molte
difficoltà a rispettare, ma la produzione normativa concreta. L’Alta Corte,
dunque, è oggettivamente una novità ed affermare con contorsioni
argomentative senza senso il contrario dimostra un sofisma argomentativo
vuoto di contenuti. |
