domenica 8 marzo 2026

Ragionamenti sul No

Alcune possibili ragioni del No

 

ü  Perché un processo giusto (ex art. 111 Cost.), in cui difesa e accusa operano su un piano di parità esiste già, in quanto il giudice giudicante è già terzo: la terzietà ed imparzialità dipende dalla totale estraneità di chi giudica a situazioni di fatto e soggettive connesse alla causa, non certo dall’appartenenza ad una medesima carriera. Il giudice, cioè, non deve aver preso le parti di nessuno. Oltre tutto, nell’attuale sistema penale le misure restrittive e ed il rinvio a giudizio sono assunte da ulteriori giudici terzi rispetto al PM. In ogni caso: l’eventuale non terzietà quando ricorrerebbe? Quando il giudice assolve non accogliendo le tesi dell’accusa? O solo quando il giudice condanna?

ü  Perché la carriera dei magistrati deve ricondursi a merito e professionalità e non all’appartenenza a correnti di potere interne al Csm. Ma, tali correnti di potere di potere sono state possibili perché influenzate dalle ingerenze politiche nel Csm. E la magistratura, colto sul fatto chi ha reso possibili queste influenze, lo ha eliminato e radiato. La permanenza di una presenza di laici espressione dei partiti nei 2 nuovi Csm e nell'Alta lascia totalmente aperti, anzi triplica, i rischi di ingerenza delle espressioni politiche, se trovano chi sia disposto a farsi influenzare.

ü  Perché se un magistrato ha sbagliato deve essere valutato da un giudice terzo e questo è quel che accade già adesso, visto che la terzietà, come evidenziato prima, non dipende dalla collocazione in un certo ruolo e, soprattutto, visto che l’Alta corte riunisce di nuovo in sé PM e giudici, per cui non si capisce perché la riforma allora li si separi.


ARGOMENTO

RAGIONI DEL NO come pittorescamente sintetizzate dal sì

RAGIONI DEL Sì in contrasto alle travisate ragioni del No

DEBOLEZZA DELLE  ARGOMENTAZIONI DEL Sì

Riforma e cittadinanza

La riforma non serve al cittadino

Falso. La riforma rafforza proprio i diritti dei cittadini, realizzando il giusto processo (art.111 Cost), in condizioni dl parità tra accusa e difesa, di fronte ad un Giudice terzo

La riforma:

1.   Riguarda esclusivamente il processo penale;

2.   Non è una riforma della “giustizia”: i codici di procedura civile e penale non sono toccati, i riti processuali restano identici, i problemi connessi proprio alle norme farraginose dei codici non sono toccati, i tempi dei processi non sono incisi; inoltre, la riforma non aumenta il numero di PM e giudici, non aumenta le risorse ai tribunali, non incrementa le risorse finanziarie ed economiche dei tribunali e delle corti, non aumenta il personale tecnico e di cancelleria. Non c’è nessun beneficio operativo sui tempi;

3.   Siccome la riforma non tocca in alcun modo il processo, non influisce in alcun modo sulla circostanza che possa essere più “giusto” di quanto esso non lo sia perché la terzietà del giudice resta esattamente come adesso, semplicemente si separano le carriere del PM, il che non ha alcuna influenza sulle dinamiche processuali, né interessa in alcun modo la stragrande maggioranza delle vertenze, che sono civili, non penali.

Politica e Magistratura

 

La riforma sottometterà i magistrati alla politica

Falso. E’ esattamente il contrario perchè l’autonomia o l’indipendenza dei Magistrati verranno garantiti da due CSM a maggioranza dl Magistrati e presieduti dal Presidente della Repubblica

Il NO non parla di sottomissione dei MAGISTRATI alla politica.

Ciò che si paventa è la posizione del PM sotto la direzione del Governo, elemento ricorrente in modo comune, oltre tutto, a molti degli ordinamenti nazionali nei quali le carriere dei PM e quelle dei giudici sono separate.

In ogni caso, siccome l’attuale Costituzione sancisce il principio della separazione dei poteri, non si tratta di “autonomia” della magistratura, bensì di Indipendenza di essa dai poteri Legislativo ed Esecutivo.

Indipendenza già oggi perfettamente assicurata dall’attuale Csm, sicchè non si vede la necessità della sua triplicazione.

Governo e PM

La riforma sottoporre i PM al potere esecutivo

Falsissimo! La riforma rafforza l’indipendenza della Magistratura Requirente (I PM) espressamente richiamata d’art. 104 della Costituzione

 

Il sì qui cade in una contraddizione evidentissima. Intanto, l’articolo 104 già adesso prevede l’indipendenza della magistratura tutta, non solo dei PM: dunque, non si rafforza assolutamente nulla.

Ma, se davvero la riforma intendesse rafforzare il PM, si andrebbe esattamente nella direzione opposta di quanto enunciato come fine della riforma, cioè il riequilibrio tra difesa e accusa.

Infatti, si afferma che la riforma serve per ridurre l’influenza dei PM sui giudici e quindi per evitare uno strapotere dei PM, ma al tempo stesso si dice che la riforma “rafforza” i PM.

In assenza delle leggi ordinarie di attuazione, affermare che sarebbe “falsissimo” evidenziare possibili conseguenze della riforma, cioè ricondurre il PM al governo, è un artificio retorico infondato e contraddittorio, anche perché si parla del para-giuridico e di un futuro ancora ignoto. Il futuro non può essere né vero, né falso, né falsissimo.

Giusto processo

C’è già il Giusto processo nell’art. 358 cpp dove é previsto che il PM debba indagare anche a favore dell’indagato

Falso. E proprio con la Riforma Nordio che il Giusto processo si realizza sin dalle indagini del PM, perchè dovrà rispondere ad un Giudice per le indagini preliminari terzo ed indipendente

Anche questo ragionamento del sì è infondato, erroneo e causa di confusione in chi non ha cognizioni giuridiche, mediante l’utilizzo di argomenti di pancia. Intanto, le indagini col “processo” non hanno niente a che vedere, perché riguardano una fase non processuale, ma appunto quelle delle indagini, che grazie all’articolo 358 del codice penale possono concludersi con l’archiviazione direttamente disposta dal PM.

Il PM, poi, non “risponde” a nessun giudice: si “risponde” nell’ambito di un rapporto di gerarchia, che nell’ambito della magistratura non esiste (cosa diversa sono le funzioni ed i poteri di organizzazione ed assegnazione delle indagini e delle cause).

Il PM già adesso propone le misure cautelari ed il rinvio a giudizio ad un giudice terzo.

E, attenzione: il giudice giudicante, il Gip o il Gup, è terzo, ma è assurdo e senza alcun senso parlare di giudice “indipendente” dal PM. La magistratura, tutta, deve essere indipendente solo da Esecutivo e Legislativo: l’indipendenza tra funzioni della magistratura non ha alcun significato logico e tecnico.

II sistema del sorteggio

II sorteggio umilia e indebolisce la Magistratura perchè verranno sorteggiati anche Magistrati inadeguati

Falso. Al contrario, Il sorteggio rafforza la Magistratura perchè esclude il condizionamento dei Magistrati dal potere delle Correnti.

Nel 2022 in un sondaggio interno dell’ANM. era emerso che il 42% dei Magistrati fosse favorevole al sorteggio. II Magistrato adeguato a giudicare la

vita del cittadino è idoneo anche a giudicare un Collega!

Anche qui argomentazioni tutte solo evocative. E’ assurdo pensare che in un collegio una persona capitata lì a caso, a seguito di un sorteggio, possa avere il medesimo peso e la medesima autorevolezza di chi sia eletto a seguito della presentazione di candidature sostenute da un’associazione in base a specifici programmi operativi.

E’ evidente che una massa, per quanto numericamente prevalente, di sorteggiati buttati per avventura non ha la medesima capacità aggregativa e di influenza di una minoranza organizzata.

Per altro, il “caso Palamara” si è verificato per ingerenze determinate dalla politica con chi era già componente del Csm. Le “combine” non possono verificarsi al momento delle elezioni, ma per condizionare il funzionamento dell’organo già costituito: nulla esclude il rischio che medesime influenze negative possano determinarsi con i componenti estratti a sorte, indeboliti dall’assenza di una lista di sostegno alle loro spalle.

Poi, privo di alcun peso è l’argomento secondo il quale il sorteggio andrebbe bene perché il 42% dei magistrati dell’Anm nel 2022 era favorevole a ciò: il dato che emerge è, allora, che il 58% era contrario e, fino a prova contraria, in un sondaggio è la maggioranza delle opinioni a contare.

Infine, il magistrato è idoneo a fare il magistrato. Non è per nulla detto che sia anche idoneo a svolgere cariche di natura organizzativa e gestionale, nell’ambito di un organo di autogoverno. Lo stesso vale per i medici: tutti sono evidentemente in grado di curare i pazienti, non tutti di svolgere le funzioni manageriali proprie del primario.

Il Csm, oltre tutto, non svolge certo solo le funzioni disciplinari.

Sorteggio nell’Alta Corte Disciplinare

La politica controllerà la Magistratura attraverso component laici

Falso. Perché i componenti Magistrati saranno in maggioranza. Su 15 componenti dell'Alta Corte disciplinare, 9 sono magistrati e 6 sono laici.

In quanto alla riduzione della capacità di influenza di un sorteggiato si è detto sopra. In merito all’Alta Corte è da evidenziare:

1.       Il rapporto tra togati e laici non è più di due terzi e un terzo: perchè fosse tale dovrebbero esservi 10 magistrati e 5 laici, invece v’è un laico in più;

2.       Il sì continua ad evidenziare che l’indipendenza della magistratura, con la riforma, è garantita dalla presidenza del Presidente della Repubblica. Che però vale solo per i 2 Csm, ma non per l’Alta Corte;

3.       Anche in questo caso mancano le norme di attuazione e la riforma demanda alla legge ordinaria la composizione delle sottocommissioni di disciplina, senza precisare per nulla che debba rispettarsi la proporzione tra togati e laici: dunque si ammette in astratto che nelle commissioni i secondi possano essere anche prevalenti sui primi;

4.       La riforma punta tutto sulla “separazione” tra PM e giudici, ma nell’Alta Corte, a questo punto inspiegabilmente, sono rappresentati sia PM, sia giudici, a suggello dell’assoluta incoerenza dell’iniziativa.

Istituzione dell’Alta Corte Disciplinare

Una novità del governo Meloni per controllare la Magistratura

Falso. Nei programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva esplicitamente l’istituzione: il Pd!

Che il Pd a trazione possa aver proposto l’Alta Corte (per altro in termini comunque diversi) è del tutto indifferente.

Non conta certo quel che si scrive nei programmi, che nessuna maggioranza ha sempre molte difficoltà a rispettare, ma la produzione normativa concreta.

L’Alta Corte, dunque, è oggettivamente una novità ed affermare con contorsioni argomentative senza senso il contrario dimostra un sofisma argomentativo vuoto di contenuti.

 

 

  

Problemi di operatività e di compatibilità con la Costituzione dell’Alta Corte disciplinare

 

L’Alta corte disciplinare, introdotta dall’articolo 4 della legge costituzionale, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.253 del 30-10-2025, modifica l’articolo 105 della Costituzione, ponendo una serie di problemi interpretativi ed applicativi molto rilevanti.

La prima questione che si rileva è la sua composizione: 15 membri, dei quali 9 “togati” (facenti parte della magistratura, 6 magistrati e 3 requirenti) e 6 “laici” (3 espressi dal Presidente della Repubblica, 3 espressi dal Parlamento in seduta comune).

Tale composizione non è allineata con quanto prevede l’articolo 104 come la legge costituzionale intenderebbe riformare, ai sensi del quale i componenti dei due Csm, oltre al Presidente della Repubblica, sono per 2/3 “togati” e per 1/3 “laici”.

Risulta chiaro che l’Alta Corte disciplinare è un organo diverso dai due Csm

  1. perché non è presieduta dal Presidente della Repubblica, che non ne è componente;
  2. perché ha un rapporto tra “togati” e “laici” non di due terzi, ma di tre mezzi.

Non è, ovviamente, la stessa cosa. Nel rapporto di 2/3 e 1/3, il numero maggiore risulta sempre il doppio di quello minore. Se si fosse rispettato, quindi, il criterio di composizione dei 2 Csm, vi sarebbero dovuti essere 10 togati e 5 laici.

Nel rapporto di 3/2, invece, il numero maggiore risulta sempre pari al 50% in più del minore. Infatti, il 50% di 6 è 3, che sommato a 6 dà 9 che è i 3/2 di 6. Ancora, 9 risulta il 60% di 15; quindi 6 è il 40% di 15; in un rapporto 2/3 e 1/3, invece il numero maggiore corrisponde al 66,66667% del totale e il numero minore al 33,33333% del totale.

V’è, dunque, uno squilibrio tra la composizione dei 2 Csm e l’Alta corte disciplinare, la cui conseguenza è l’aumento evidente dell’incidenza del numero dei laici sui togati.

La scelta, poi, di 15 componenti rende piuttosto complessa l’attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 105 come risulta dalla legge costituzionale: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

In primo luogo, si evidenzia la lacunosità della legge costituzionale che risulta incompleta: infatti rinvia ad una legge ordinaria il compito di stabilire

1. come comporre i collegi
2. come assicurare la rappresentanza dei magistrati nei collegi.

E’ da notare che la legge costituzionale, così come formulata, non prevede espressamente che la legge ordinaria componga i collegi nel rispetto del rapporto 3/2 tra togati e laici: si limita a specificare soltanto che i magistrati (giudicanti o requirenti) “siano rappresentati” nel collegio. Pertanto, la legge ordinaria ha la possibilità di comporre i collegi anche con una maggioranza di laici ed una minoranza di togati: infatti, basta solo che questi siano “rappresentati”.

Ora, poiché il massimo comun divisore tra 9 e 6 è 3, perché si rispetti il rapporto 3/2 tra togati e laici occorrerebbe necessariamente, per distribuire tutti i componenti senza che partecipino contemporaneamente a più collegi, che questi fossero 3 e composti sempre da 5 membri: in questo modo si avrebbero sempre 3 togati per 3 collegi, dunque 9, e 2 laici per 3 collegi, dunque 6.

Basta che la legge ordinaria stabilisca che i collegi risultino in numero diverso da 3 e/o che i componenti dei collegi siano in numero diverso da 5 e gli equilibri tra le due componenti saltano.

Per esempio:

Tre collegi con 6 membri

collegio 1

collegio 2

collegio 3

togati

1

5

9

2

6

2

3

7

3

4

8

7

laici

10

12

14

11

13

15

Come si nota, il terzo collegio dovrebbe essere necessariamente composto chiamando qualcuno dei togati incaricati nei primi 2 collegi. Questi, quindi, avrebbero un carico del tutto differente rispetto ai laici, che invece resterebbero distribuiti senza duplicazione dei carichi tra i vari collegi. Inoltre, il collegio 3 avrebbe maggiori problemi di costituzione e funzionamento degli altri 2, per il rischio della coincidenza dei calendari di lavoro dei componenti togati che vi operino "a cavallo" con gli altri.

Ancora, questo esempio evidenzia quanto risulti complicato individuare i componenti dell’Alta Corte chiamati a giudicare le impugnazioni avverso le sentenze di prima istanza. Dispone, infatti, il comma 7 dell’articolo 105 della Costituzione come risulterebbe dalla riforma: “Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

Nell’esempio dei 3 collegi giudicanti ipotizzato sopra, se a pronunciarsi fosse il terzo collegio, tre componenti togati non potrebbero far parte dell’Alta Corte giudicante in sede di appello. Il che crea un problema, perché la legge costituzionale non indica come l’Alta Corte debba essere composta quando giudica sulle impugnazioni, né rinvia esplicitamente la soluzione di tale questione alla legge ordinaria prevista dal comma 8.

Una lettura volta ad intendere la norma in modo che risulti applicabile porterebbe a ritenere che la legge ordinaria debba prevedere anche come vada composta l’Alta Corte in sede di giudizio di impugnazione delle sentenze di prima istanza. Le variabili, però, saranno moltissime se i collegi non saranno 3 con 5 componenti di cui 3 togati e 2 laici.

Se si prevedesse che a giudicare in sede di appello fosse il plenum, al netto dei componenti del collegio che ha giudicato in prima istanza, nell’ipotesi di 3 collegi con 6 componenti e nell’ipotesi che in prima istanza abbia deciso il Collegio 3 di cui sopra, 4 togati non potrebbero entrare nel collegio di appello a fronte di soli 2 laici. Per il collegio giudicante in sede di appello, quindi, in questa ipotesi estrema, resterebbero disponibili solo 5 togati (9 meno 4) a fronte di 4 laici (6 meno 2). Non solo non si rispetterebbe il rapporto di 2/3 di togati e 1/3 di laici previsto per i 2 Csm, ma nemmeno sarebbe rispettato il rapporto 3/2 tra togati e laici del plenum: si passerebbe ad un rapporto di 5/4, con un’ulteriore accrescimento dell’incidenza della componente laica rispetto a quella togata.

Senza dilungarsi in altri esempi, il cui esito condurrebbe comunque a risultati diversi sia dal rapporto due terzi/un terzo previsti per i 2 Csm, sia dal rapporto 3/2 del plenum, risulta evidente che la disciplina della composizione (e indirettamente) del funzionamento dell’Alta Corte è irrazionale.

Le difficoltà applicative sarebbero risultate meno complesse se il numero dei componenti fosse stato pari a 18 in un rapporto di 2/3 togati e 1/3 laici.

Invece, un rapporto 60%-40% del totale, qual è quello previsto dalla legge costituzionale, avrebbe potuto funzionare senza creare squilibri se il numero complessivo dei componenti fosse stato pari a 5, 10 o 20.

Sarebbe, comunque, rimasta l’incongruenza dell’estromissione del Presidente della Repubblica dalla presidenza dell’Alta Corte. Incongruenza alla quale non pone rimedio la circostanza che tre dei componenti laici siano nominati dal Capo dello Stato.

L’assenza del Presidente della Repubblica dall’Alta Corte evidenzia che questa è un organo costituzionale peculiare e diverso dai Csm, non solo per funzioni e competenze, ma anche per composizione: proprio un organo a sé stante, solo indirettamente collegato ai 2 Csm, ma ad essi del tutto autonomo ed estraneo.

Per altro, come anche si intuisce dalla denominazione, l’Alta Corte disciplinare è pensata come un organo giurisdizionale, meglio dire come un vero e proprio giudice.

Lo dimostra letteralmente il comma 7 dell’articolo 105 della Costituzione come riformato dalla legge costituzionale, laddove stabilisce le modalità di impugnazione avverso le pronunce in prima istanza, definite espressamente “sentenze”.

Il che pone un ulteriore problema, cioè quello della configurazione dell’Alta Corte come “giudice speciale”.

L’articolo 102 della Costituzione al comma 1 stabilisce: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”.

Una prima osservazione appare doverosa ed oggettiva: l’Alta Corte esercita una funzione giurisdizionale, che si esplica attraverso la pronuncia di sentenze e la decisione delle loro impugnazioni, ma non è composta solo da magistrati ordinari. Si ha una prima rilevante base per affermare che si tratta di un giudice speciale.

Resta la questione della possibilità per i magistrati soggetti alla giurisdizione dell’Alta Corte di agire avverso le sentenze di seconda istanza rivolgendosi alla Cassazione.

Va considerato l’articolo 111 della Costituzione il quale prevede, al comma 7: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”.

Sulla base di una prima lettura superficiale, l’articolo 105, comma 7, della Costituzione come risultante dalla riforma, in combinazione con l’articolo 111 della Costituzione, pare comunque consentire al magistrato di ricorrere in Cassazione avverso la decisione di secondo grado.

Ma, questo sarebbe sufficiente per non qualificare l’Alta Corte come giudice speciale? La risposta è negativa: infatti, la piana lettura dell’articolo 111 della Costituzione evidenzia come sia possibile ricorrere in cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati sia dagli organi giurisdizionali ordinari, sia “speciali”. Quindi, di per sé la ricorribilità in Cassazione di queste pronunce non incide sulla qualificazione di un organo che esercita la funzione giurisdizionale come giudice ordinario o speciale. Nel caso di specie resta certamente fermo che sul piano soggettivo l’Alta Corte non è un giudice ordinario; la conseguenza logica da trarre non può che condurre verso la conclusione della sua qualificazione come giudice speciale.

Il che pone, allora, il grave problema della compatibilità della riforma con l’articolo 102, comma 2, della Costituzione: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”. Un divieto che con ogni evidenza non è posto solo al legislatore ordinario, ma anche al legislatore costituente.

Può una legge costituzionale, dunque, porsi in contrasto con la Costituzione, sì da ammettere il giudicato in merito da parte della Corte Costituzionale? La risposta è affermativa e l’ha fornita la Corte Costituzionale stessa con la sentenza 1146/1988: “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte "in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana" (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984). Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore”.

Pare piuttosto complicato dimostrare che il divieto di istituire giudici speciali posto dall’articolo 102, comma 2, della Costituzione non appartenga a quel novero di disposizioni costituzionali che pongono “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, come tali non suscettibili nemmeno di una riforma costituzionale.

Se, allora, come appare oggettivamente, l’Alta Corte è un giudice speciale, ammesso che la sua istituzione non sia considerata in violazione del supremo principio enunciato dall’articolo 102, comma 2, della Costituzione, in ogni caso ai sensi dell’articolo 362 del codice di procedura civile le impugnazioni contro le pronunce di secondo grado dell'Alta Corte sarebbe piuttosto circoscritto: “Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso” (è da segnalare comunque l’esistenza di un ampio dibattito in merito all’estensione dei limiti oggettivi al ricorso per cassazione avverso le pronunce dei giudici speciali, con specifico riferimento al Consiglio di Stato).

C’è, però, un altro elemento critico: l’articolo 105, comma 7, della Costituzione come risulterebbe dalla riforma, non pare consentire nemmeno il ricorso per Cassazione. Rileggiamolo: “Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

La norma, dunque, prevede:

  1. che l’Alta Corte emetta sentenze in prima istanza;
  2. che sia ammessa impugnazione contro dette sentenze;
  3. che tale impugnazione riguardi “anche” motivi di merito;
  4. che tale impugnazione, oltre ai motivi di merito, riguardi “anche” motivi di legittimità.

Se non si conclude nel senso che la norma attribuisca alla medesima Alta Corte in sede di esame delle impugnazione delle sentenze di prima istanza la decisione "anche" sui motivi di legittimità, non si comprenderebbe la presenza della congiunzione “anche”: essa lascia evidentemente trasparire che l’Alta Corte in secondo grado esamini motivi di merito e inoltre, cioè “anche”, altri motivi, i quali non possono che riguardare la legittimità.

D’altra parte, pure a volere ammettere che, come qualcuno sostiene, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni di secondo grado dell’Alta Corte “non sia vietato”[1] dall’articolo 111 della Costituzione, in ogni caso si applicherebbe l’articolo 362 del codice di procedura civile e, dunque, non sarebbe ammissibile un ricorso per motivi di legittimità, ma solo per ragioni di giurisdizione.

Pertanto, si tornerebbe comunque a confinare la decisione di legittimità al solo giudizio di secondo grado dell’Alta Corte (a meno dello sviluppo oggi solo futuribile di una giurisprudenza che tenda ad estendere anche a questioni di merito il giudizio in Cassazione riguardante la sola giurisdizione nel caso di impugnazione di sentenze di giudici speciali).


[1] E’ bene precisare che criterio ermeneutico secondo il quale sarebbe ammesso tutto ciò che non è vietato vale solo ed esclusivamente ai fini dell’interpretazione delle norme riguardanti i rapporti economici tra privati.

Si tratta della garanzia della cosiddetta “libertà di azione”, posta dagli articoli 2 e 41 della Costituzione, alla luce dei quali le libertà individuali e, specificamente, quelle imprenditoriali non possono e non debbono essere limitate da regole solo implicite o presunte, bensì da norme espresse, per altro rispondenti a fini generali e sociali equivalenti o superiori alla generale libertà di azione.

Le regole, invece, poste per il funzionamento dell’ordinamento delle istituzioni e per l’operato della pubblica amministrazione sono soggette a regole ermeneutiche del tutto differenti.

Per l’operato della pubblica amministrazione, in applicazione del principio di legalità, in termini generali è legittimo solo tutto ciò che sia espressamente autorizzato o previsto dalla legge e non ciò che non sia vietato.

Per quanto riguarda l’assetto delle istituzioni, posto dalla Costituzione, valgono esclusivamente i precetti espressamente stabiliti o i principi enunciati o desumibili da norme espresse e non implicite. Anche in questo caso, non può valere come criterio di applicazione delle regole costituzionali la ricerca di assenza di divieti: altrimenti la Costituzione perderebbe totalmente la propria connotazione di norma conchiusa e rigida di fissazione delle regole ordinamentali.

mercoledì 18 febbraio 2026

La bufala dell'unificazione delle carriere di PM e giudici da parte del fascismo che sarebbe stata confermata dalla Costituzione

 Continua a girare sui social la scorrettezza ed il falso clamoroso di quelli che, senza sprezzo del ridicolo e, soprattutto, senza conoscere l’evoluzione delle norme, affermano la clamorosa sciocchezza secondo la quale sarebbe stato il fascismo ad introdurre l’unicità del ruolo dei giudici e dei PM, sicchè, la conclusione assurda sarebbe che la Costituzione antifascista avrebbe costituzionalizzato norme fasciste.

Una sciocchezza che qualifica da sola chi può pensarla e chi abbocca a questa totale aberrazione e che si smentisce facilissimamente leggendo le norme.

Non è per nulla vero, ed è anzi un inganno davvero poco commendevole, che sia stato il fascismo, con la legge 12/1941, nota come “legge Grandi” a prevedere l’unificazione delle carriere dei magistrati in un unico ordine, comprendente pubblico ministero e giudici giudicanti.

Perchè tale legge possa aver unito tali carriere, sarebbe stato necessario che le norme precedenti avessero introdotto una separazione.

L’ordinamento giudiziario antecedente alla legge 12/1941 era contenuto nel regio decreto 2626/1865.

Mettiamo a confronto, adesso, l’articolo 4 della legge Grandi, con l’articolo 6 del r.d. 2626/1865:

articolo 4 della legge Grandi

articolo 6 del r.d. 2626/1865

Art. 4.

Ordine giudiziario.

 

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 6

 

Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.

 

Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.

 

Come si vede, entrambe le disposizioni prevedevano un unico ordine giudiziario, del quale facevano parte sia i giudici giudicanti (uditori, conciliatori, pretori, aggiunti giudiziari, ecc..) sia i magistrati della magistratura requirente.

Quindi, la legge Grandi non ha modificato assolutamente nulla.

Entrambe le leggi prevedevano un unico concorso per accedere alla funzione di magistrato, una volta vinto il quale si otteneva l’incarico di uditore giudiziario e al termine del periodo di uditore v’era un’abilitazione finale, per conseguire il ruolo di aggiunto giudiziario.

L’articolo 25 del r.d. 2626/1865 prevedeva che “Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio”.

Era dunque il Governo a stabilire quali aggiunti giudiziari, appartenenti all’univoco ordine, potessero svolgere le funzioni giudicanti, e quali invece quelle requirenti.

Era il Governo a decidere, perché lo Statuto Albertino non prevedeva che la magistratura fosse un potere indipendente.

In particolare, l’articolo 129 del r.d. 2626/1865 stabiliva che “Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia”.

Quindi, nell’ordinamento precedente al fascismo non solo la magistratura nel suo complesso non era un potere indipendente, ma la funzione requirente era integralmente considerata di natura esecutiva, tanto che il PM (procuratore del Re) era alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia.

Vero è che l’articolo 135 del r.d. 2626/1865 conteneva una norma che poteva lasciar apparire l’esistenza della separazione delle carriere: “Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte”. Ma, questo perché la carriera del PM era segnata da procedure ministeriali, quella del giudice giudicante connessa ad anzianità e valutazioni sull’operato giudicante.

In realtà non v’era alcuna separazione, né avrebbe potuto esservi vista l’unicità dell’ordine e del concorso. Infatti, l’articolo 137 del r.d. 2626/1865 disponeva: “I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purché, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A. questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale”.

Quindi, i passaggi da una funzione all’altra erano perfettamente ammissibili, ma soggetti alle disposizioni del potere esecutivo.

L’articolo 69 della legge Grandi confermava che il PM fosse alle dipendenze del Governo: “Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.

E, attenzione, esattamente come nell’ordinamento antecedente a quello fascista, v’era una tendenziale “separazione delle carriere” sia pure nell’ambito del medesimo ordine. Lo si ricava dalle previsioni dell’articolo 190 della legge Grandi, che consentiva il passaggio da una funzione all’altra, ma solo in via di eccezione e sempre in base ad un provvedimento del Governo: “La magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.

Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza nel medesimo grado può essere disposto dal Ministro di grazia e giustizia, a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio.

Il Ministro provvede su proposta del primo presidente della corte, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, se si tratta di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti, e su proposta del procuratore generale, sentito il primo presidente, nell'altro caso. È sempre necessario il conforme parere del consiglio superiore della magistratura.

Il parere del consiglio superiore non è necessario per i consiglieri della corte suprema di cassazione o magistrati di grado parificato, e per quelli indicati nell'articolo 198.

Durante la permanenza nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è consentito soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via eccezionale, per gravi e giustificati motivi; ed il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

Il magistrato, per il quale viene disposto il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenuti presenti, per quanto possibile, i criteri generali stabiliti nel presente ordinamento per l'assegnazione delle sedi”.

Riassumendo, dunque:

1.      nell’Italia unita non vi è mai stata la separazione delle carriere dei PM da quelle dei giudici giudicanti;

2.      tale separazione non era in alcun modo prevista dall’ordinamento giudiziario contenuto nel r.d. 2626/1865: tale norma prevedeva solo la distinzione delle funzioni e la possibilità del passaggio da una all’altra, previo provvedimento del Ministro della giustizia;

3.      la legge Grandi, quindi, non ha affatto unificato le carriere, perché non erano mai state separate e ha confermato nella sostanza esattamente la medesima organizzazione precedente, continuando a permettere il passaggio da una funzione all’altra sempre a condizione che lo consentisse il Ministro della giustizia;

4.      sia il r.d. 2626/1865, sia la legge Grandi, del resto basate sullo Statuto Albertino che non riconosceva il potere giudiziario come indipendente, consideravano la magistratura sottoposta al Re e, in particolare, il PM come un funzionario del Ministero della giustizia.

E’ stato solo con la Costituzione Repubblicana che il potere giudiziario è stato riconosciuto come indipendente, dunque non più subordinato al Governo. Il PM, nell’ambito delle istituzioni repubblicane, non è più stato, quindi, un funzionario del Ministero della giustizia incaricato di rappresentare il Governo.



L’unitarietà dell’ordine giudiziario era stata prevista all’alba della nascita del Regno d’Italia, con la legge 2626/1865:


Il fascismo non ha fatto altro se non adottare una norma che aveva praticamente lo stesso contenuto di quella di quasi 80 anni prima:


Dunque, l’unità delle carriere è stata prevista dall’Italia liberale e per nulla introdotta dal fascismo.

In secondo luogo, prima della Costituzione la funzione del PM era subordinata al governo. Questo avveniva tanto nell’ordinamento liberale (sempre con la legge 2626/1866)



tanto con la successiva disciplina fascista:



La Costituzione, dunque, lungi dal costituzionalizzare norme fasciste, ha davvero reso indipendente il potere giudiziario da quello esecutivo. Tutto l’opposto della narrazione falsa proposta da chi, legittimamente convinto dell’opportunità del Sì, non approfondisce e cade nella disinformazione.