sabato 14 marzo 2026

Il procedimento disciplinare (e civile) dei magistrati non è un quarto grado di giudizio nè esiste uno "scudo" alle responsabilità connesse

 

Il dibattito sul referendum si spinge sempre più su argomenti e materie che non sono direttamente attinenti alla riforma, ma che con essa sono strettamente collegati. E riprova indiretta della circostanza che le ricadute della legge costituzionale di riforma dell’assetto della magistratura è una premessa di future ulteriori riforme di natura ordinarie, del resto in alcune parti richieste dalla riforma stessa.

Uno tra i principali temi è quello secondo il quale i giudici “non rispondono mai” per le loro responsabilità, che risponde ad una sorta di equazione: poiché il numero delle riparazioni per ingiusta detenzione è di tantissimo superiore al numero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, pari a uno zero virgola e poco più per cento.

Tuttavia, non si considera che questa equazione mette a rapporto due grandezze tra loro non commensurabili e finisce per creare un equivoco di fondo: quello di ritenere, cioè, che l’attuale sezione disciplinare del Csm e, domani, l’Alta corte disciplinare siano una sorta di quarto grado di giudizio, chiamato a far rispondere PM o giudici dell’esito dei processi in generale e delle misure restrittive in particolare.

Si tratta, però, solo di suggestioni infondate. Almeno finchè resti in vigore il d.lgs 109/2006 la responsabilità disciplinare del magistrato, come la responsabilità disciplinare di ogni professionista o dipendente, riguarda il modo con cui ha svolto la propria attività e sanziona, dunque, infrazioni di rilievo al livello minimo necessario di competenza e professionalità nel porre in essere tale attività.

La prestazione, in particolare, del pubblico ministero non è “di risultato”, come è quella di un appaltatore. Per chiarire, il PM – per fortuna – nell’ordinamento non è obbligato ad ottenere la misura restrittiva e la condanna di indagati e poi imputati.

Il giudice è, evidentemente, chiamato all’enunciazione delle corrette norme da applicare al caso concreto, operazione che non può giungere ad un livello scientifico di matematica applicabilità: l’emergere di prove, gli esiti di perizie tecniche (spesso, per altro, contrastanti), la valutazione di fatti e testimonianze possono accavallarsi nel tempo e nei gradi di giudizio, previsti proprio allo scopo di estendere – quando necessario – l’analisi della situazione in modo più ampio così da “garantire” la posizione dell’imputato, che si presume non colpevole fino ad una sentenza definitiva.

Nello svolgere le proprie funzioni, i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale, però, regola casi e fattispecie solo in astratto. Per applicarla occorre verificare se l’azione od omissione possano essere ricondotte effettivamente nello schema astratto, da leggere, dunque, comunque in stretta correlazione al fatto concreto.

Questa è, mal descritta, l’opera imprescindibile dell’interpretazione della norma: proprio l’impossibilità che la legge possa regolare ogni possibile fatto concreto impone che la giurisprudenza, in base alle regole dei vari riti, cerchi la correlazione corretta tra enunciazioni generali e astratte e fatti concreti accaduti.

L’interpretazione è, quindi, un elemento proprio e del tutto imprescindibile della funzione giurisdizionale.

Alcune indicazioni su come svolgere la delicata funzione dell’interpretazione delle leggi sono specificate dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (le “preleggi”):

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

Ora, poiché l’attività dei magistrati non è consiste in un’obbligazione di risultato ma di mezzi (esattamente come per gli avvocati), cioè nell’obbligo di svolgere la propria funzione nel migliore dei modi, l’articolo 2, comma 2, del g.ls 109/2006, cioè il codice che detta la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati, chiarisce che in termini generali la responsabilità disciplinare dei magistrati non può essere direttamente connessa appunto alla funzione di interpretazione: “Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”.

Qualcuno sta evidenziando la natura di sostanziale “clausola di salvaguardia” di tale previsione, leggendola come volta a creare una sorta di “scudo” alla responsabilità dei magistrati.

Un’attenta lettura della disposizione richiamata evidenzia l’infondatezza di tale tesi. Si vede che la norma esclude la responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione, “fermo quanto previsto” da una serie di lettere che indicano fattispecie ben precise di illeciti disciplinari, che riportiamo di seguito e indicati nel comma 1 del medesimo articolo 2 del d.lgs 109/2006:

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari , delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza”.

L’espressione “fermo quanto previsto” significa che le ipotesi di illecito disciplinari elencate qui sopra restano comunque applicabili anche vigente la generale esclusione di responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione delle norme.

Appare evidente a chiunque che la lunga serie di illeciti disciplinari riportati afferisce in maniera chiarissima all’esercizio della funzione giurisdizionale, così da creare argini molto precisi e severi all’azione dei magistrati, proprio quando svolgono le proprie funzioni.

In estrema sintesi, cadute di professionalità e capacità operative (violazione di legge e suoi travisamenti provvedimenti immotivati, contraddizioni in termini) rilevabili dall’azione espongono il magistrato all’azione disciplinare.

Ed è bene ricordare che la responsabilità disciplinare, per nulla oggetto di una salvaguardia generica, come dimostrato, si aggiunge alla responsabilità civile dei magistrati regolata dall’articolo 2, comma 1 e 3, della legge 117/1988:

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. 

3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

Altri argini molto chiari ad uno svolgimento poco attento e professionale delle delicate funzioni della magistratura.

Per inciso, il comma 2 dell’articolo 2 della legge 117/1988 esclude a propria volta che la responsabilità civile possa applicarsi alla funzione di interpretazione, se non viziata dagli errori passibili di condotta disciplinarmente e civilmente perseguibile: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

Nella sostanza, né il procedimento disciplinare, né il giudizio di responsabilità civile dei magistrati possono essere intesi come una sorta di ultimo e quarto grado di giudizio, per giunta di merito, nel quale tornare a mettere in discussione l’esito dei processi, rivalutando fatti, testimonianze, perizie, documenti e prove. La garanzia per una maggiore ponderazione del merito e dello ius dicere è data dai gradi di giudizio.

Le responsabilità civile e/o disciplinare non possono essere intese come riesame finale o strumento mediante il quale chiamare i magistrati a rispondere di esiti non graditi.

E’ da tenere presente, e il legislatore costituzionale come quello ordinario lo sa bene, che la funzione giurisdizione è contenziosa: si tratta pur sempre – detto male – di verificare quale tra due parti in causa ha “ragione” rispetto all’altra.

La conflittualità propria del giudizio porta necessariamente alla conseguenza che almeno una delle parti resti scontenta, quella soccombente, il che avviene sempre e comunque nel giudizio civile. Ma, anche la parte vittoriosa non sempre resta soddisfatta dell’esito sia pur favorevole e anche laddove tale esito sia pienamente conforme alle aspettative alla fin fine la parte vittoriosa addebita tale successo non all’operato del magistrato, che nel dire il diritto ha semplicemente svolto il proprio compito, ma a quello dell’avvocato o, comunque, alle circostanze che essendo oggettive non potevano non condurre a quella decisione. Nel caso del processo penale, l’eventuale condanna non può certamente rendere contento il condannato, anche se effettivamente consapevole della propria colpevolezza.

Se i giudizi disciplinare e civile finissero per divenire un quarto grado di giudizio, nel quale si finisce per rivalutare il merito allo scopo di mettere sotto accusa il giudice e rimettere totalmente in discussione l’esito processuale, sarebbero evidenziabili alcune possibili conseguenze, tra le quali principalmente la possibilità, in particolare per soggetti economicamente molto forti, di condizionare l’operato del singolo giudice. Ricordando che simili conseguenze coinvolgerebbero non solo il PM e la questione della “terzietà”, ma ogni giudice giudicante.

Sono i gradi di giudizio la sede per approfondire gli elementi valutativi. Nella sede delle indagini sono i mezzi a tutela e garanzia della libertà personale gli strumenti per evitare conseguenze inaccettabili sulla sfera personale degli indagati.

Il problema, nell’ambito penale, è che è il codice di rito a tenere ancora – a dispetto dei richiami al processo accusatorio emerso dalla riforma Vassalli – troppo poco incisivi i poteri della difesa: in una fase in cui non si formano le prove definitive ma di natura prevalentemente indiziaria il sistema per ridurre ingiuste detenzioni è non tanto separare le carriere tra PM e giudici nella convinzione che ciò renda i Gip maggiormente “critici” rispetto alle richieste dei requirenti, ma agire sul rito. Incidere sul codice disciplinare o sulla responsabilità civile non consente di ottenere maggiori garanzie, ma rischia solo di rendere il sistema della giustizia nel suo complesso zoppo, capace di colpire solo chi non abbia mezzi di pressione nei confronti del singolo magistrato.

 

venerdì 13 marzo 2026

Problemi tecnici della riforma costituzionale del Csm e della magistratura


La legge costituzionale oggetto del referendum il 22 e il 23 marzo presenta una serie di problemi applicativi ed interpretativi evidenti.

Perplessità sulla portata e gli effetti della riforma possono essere evidenziate, prescindendo dalle suggestioni di scenari futuribili, per quanto non sia comunque possibile escluderli del tutto.

Infatti, uno dei primi punti dolenti della riforma è la sua eccessiva lacunosità, dovuta ad un rinvio estremamente ampio a leggi, senza nemmeno l’indicazione di criteri o indirizzi verso il legislatore ordinario.

Si consideri l’ultimo comma dell’articolo 105 della Costituzione come risulterebbe dalla riforma: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

La riforma istituisce l’Alta corte con un rapporto tra laici e togati che non è 33%-67%, ma 40%-60%, con un numero complessivo di 15 soggetti, che rende possibile l’effetto che collegi interni abbiano maggioranze di laici invece che di togati:

 

Se, invece, si costituissero 3 collegi con 6 membri, tre togati sarebbero necessariamente compresenti in un collegio

Pertanto, l’appello contro la sentenza di questo imporrebbe la costituzione di un collegio nel quale non fossero presenti i 2 laici ed i 4 togati che hanno emesso la sentenza; resterebbero, quindi, disponibili altri 9 componenti, dei quali 5 togati e 4 laici: il rapporto tra essi va ulteriormente a rafforzamento dei laici.

Non abbiamo idea minima di come la legge ordinaria potrà disciplinare la composizione dei collegi: quel che è certo è che la Costituzione riformata non prevede per nulla che il legislatore ordinario rispetti un certo criterio di proporzione tra collegi.

Se è vero che molte altre disposizioni della Costituzione rinviano a leggi ordinarie attuative, altrettanto oggettivo è constatare che i rinvii disegnano, però, cornici abbastanza precise entro le quali il legislatore ordinario deve muoversi. In questo caso, manca del tutto ogni indirizzo e, quindi, la riforma non è un semplice rinvio, si manifesta assolutamente lacunosa ed aperta a qualsiasi scenario.

Vi sono, poi, rilevanti antinomie ed incoerenze interne. Riportiamo di seguito, in una tabella, il testo degli articoli 104 e 107 della Costituzione come risulterebbero se la riforma superasse il referendum:

Art. 104

Art 107

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

Si notano alcuni elementi rilevanti:

1.      1. tra le ragioni da molti evidenziate come basi della riforma v’è quella di assicurare maggiore terzietà dei giudici, in modo da scongiurare il rischio di condizionamenti derivanti dall’appartenenza ad un medesimo ordine al quale accedere attraverso uno stesso concorso e con un percorso governato da un medesimo organo di autogoverno; tuttavia, come si nota, l’ordine dei magistrati anche con la riforma rimane uno solo; se, quindi, il problema è dato dalla “colleganza” esso non viene del tutto risolto;
2. l’articolo 104, comma 1, nel prevedere le due carriere separate va in contrasto con l’articolo 107, comma 3, ove si prevede che i magistrati sono distinti tra loro “solo”, cioè esclusivamente, per le funzioni svolte[1]. Tenere insieme nella stessa Costituzione una norma che dispone le carriere separate ed un’altra secondo la quale la distinzione tra magistrati è esclusivamente di natura funzionale è evidentemente un errore, dovuto ad un chiaro difetto di drafting normativo, che crea un’aporia irrisolvibile;
3.     v’è, ancora, il problema posto dal comma 1 dell’articolo 107, a mente del quale è competenza di ciascuno dei due consigli superiori della magistratura creati dalla riforma a dispensare o sospendere dal servizio o destinare i magistrati ad altre sedi o funzioni; ma, l’articolo 105 riformato, invece, assegna la funzione disciplinare all’Alta corte disciplinare. Anche in questo caso si riscontra un’insanabile contraddizione in termini ed un’imprecisione molto evidente nella formulazione del testo della riforma.

C’è, poi, un problema specifico, molto indagato in dottrina, posto dal comma 4 dell’articolo 107 della Costituzione.

Tale disposizione è stata letta da alcuni orientamenti come fonte della possibile affermazione di una distinzione tra magistratura giudicante e magistratura requirente già nell’attuale ordinamento costituzionale non riformato.

Si è affermato, infatti, che sebbene il testo dell’articolo 104, comma 1, della Costituzione ancora al 13.3.2026 vigente disponga che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, tuttavia il comma 4 dell’articolo 107 della Costituzione potrebbe consentire di considerare il PM come funzione separata e possibile destinataria, mediante la legge ordinaria che disciplina l’ordinamento giudiziario, di una configurazione del tutto distinta, financo tale da poter ricondurre la magistratura requirente alla dipendenza dall’esecutivo.

Tale lettura, tuttavia, è stata respinta dalla dottrina maggioritaria, che ha ritenuto imprescindibile considerare articoli 104, comma 1, e articolo 107, comma 4, della Costituzione come un unicum coordinato, sicchè le particolari garanzie per il PM non possono giungere alla creazione di un “corpo separato” dal resto dalla magistratura.

Appare piuttosto evidente che con la riforma dell’articolo 104 della Costituzione, laddove dispone la separazione delle carriere (sia pure con la contraddizione rappresentata dal comma 3 dell’articolo 107) può prendere estrema forza la tesi secondo la quale il comma 4 dell’articolo 107 possa configurare l’ordinamento del PM in modo radicalmente differente da quello della magistratura giudicante, sì da porlo anche alle dipendenze del governo (come avviene praticamente in tutti i Paesi nei quali esiste la separazione delle carriere). In questo caso, non si tratta di delineare uno scenario solo “futuribile” o di fantadiritto, bensì di evidenziare una chiara possibile apertura verso questa direzione.

V’è, infine, la questione della “terzietà” ed “equidistanza” del giudice rispetto al pubblico ministero e, ovviamente, viceversa.

Secondo alcuni, una prima strada che la riforma apre per giungere al risultato di una vera terzietà è data dalla circostanza che i giudici, in particolare competenti per la fase delle indagini, potranno essere maggiormente responsabilizzati se dovranno rispondere ad un’Alta corte che, per la propria specifica composizione, garantirà che non siano presenti al proprio interno magistrati eletti in considerazione della loro appartenenza a correnti, sì da scongiurare il rischio di “intese” improprie tra PM e Gip in particolare, connesse a condizionamenti derivanti dall’appartenenza alla corrente “vincente”, capace, nell’ambito del collegio competente per le sanzioni disciplinari, di “coprire” e di assicurare, nell’ambito delle valutazioni di carriera, percorsi più spediti.

E’ da evidenziare, tuttavia, che la riforma non intacca l’articolo 101, comma 2, della Costituzione: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Né l’attuale Sezione disciplinare del Csm, né l’Alta corte potranno mai essere legittimamente concepiti, in una lettura rispettosa della Costituzione, come organi gerarchicamente superiori ai quali PM o giudici dovranno rispondere; altrettanto improponibile è immaginare di creare mediante leggi ordinarie un ordinamento gerarchizzato.

Pertanto, l’effetto di “maggiore responsabilizzazione” proposto come chiave di lettura della riforma appare un sofisma infondato.

La seconda, ma solo nell’ordine di queste modeste riflessioni, strada è appunto quella della separazione delle carriere. Si afferma che chi esercita l'azione penale, il PM non può essere “collega” di concorso, di reclutamento, di carriera e di istituzione di appartenenza del giudicante che dovrebbe “controllarlo”.

E’ la vecchia questione della “colleganza” (i magistrati requirenti e giudicanti che prendono il caffè insieme).

Ammettiamo che la colleganza sia effettivamente un vizio tale da inficiare il giusto processo (è d’obbligo, tuttavia, ricordare che non vi sono sentenze della Corte Costituzionale, o della Cedu, o iniziative di Istituzioni internazionali alla luce delle quali il sistema italiano risulti in violazione dei diritti generali dell’uomo e delle parti processuali a causa della “colleganza” dei magistrati).

La riforma, dunque, sarebbe una soluzione. C’è da osservare che perché tale soluzione inizi ad essere comunque sentita come efficace da questo punto di vista occorrerebbe un lasso di tempo ben lungo: infatti, solo i giudici ed i PM assunti con i concorsi successivi alla riforma potranno essere avulsi dalla “colleganza” ed essere considerati tra loro del tutto autonomi ed estranei.

Il problema è che i magistrati sono circa 9500; i concorsi, quando mettono molti posti a bando, prevedono 300-400 assunzioni. Prima che si possa modificare l’assetto numerico dei magistrati così da avere una quantità di “non colleghi” sufficiente a superare il problema occorrerà molto tempo. Il che non è evidentemente un vizio della riforma, bensì l’evidenziazione che essa non ha la capacità di modificare affatto lo stato delle cose dall’oggi al domani.

Ma, il problema della “colleganza”, se legato al “controllo” che i giudici sarebbero chiamati a svolgere sull’operato dei colleghi non può limitarsi a riguardare solo da una parte i magistrati requirenti (i PM) e dall’altra i magistrati giudicanti (i giudici). Vi sono, infatti, i diversi gradi di giudizio. Ora, per coerenza, occorre ammettere che un giudice giudicante in appello resterà “collega” del giudice giudicante di primo grado: pertanto, resterebbe forte anche nel rapporto tra giudici della funzione giudicante il problema della “colleganza”, con la possibilità, quindi, di influenze indebite tali da indebolire la funzione di “controllo” dei gradi superiori rispetto a quelli di prime cure.

La riforma non può ovviamente risolvere questo problema, la cui soluzione non potrebbe che consistere nel creare carriere separate anche per i giudici giudicanti nell’ambito dei vari gradi di giudizio.

E’ evidente che v’è un errore nei presupposti. La funzione giudicante non è di “controllo” dell’azione né dei PM, né dei giudici del grado precedente. Essa ha lo scopo di formare le prove, cercando di giungere all’evidenza più chiara possibile della situazione processuale (giungere alla verità assoluta appartiene al divino, non all’umano). Nei successivi gradi non si “controlla” l’operato precedente: si amplia, nei limiti delle regole dell’appello o del ricorso, l’esame delle prove, allo scopo anche di giungere ad una revisione che non è necessariamente il frutto della correzione connessa al controllo, ma dell’acquisizione di elementi non presenti o non adeguatamente valutati in precedenza.

Si afferma, infine, che la riforma è un “doveroso” completamento del nuovo assetto accusatorio del processo penale.

Sul punto, appare corretto intanto evidenziare che la questione della caratteristica del processo come accusatorio o meno riguarda esclusivamente la giurisdizione penale, ma la riforma coinvolge tutta la magistratura, anche quella civile (che per altro è oggetto dei forti contrasti di vedute, per esempio, sul rimpatrio degli immigrati: ma la riforma non intacca minimamente la giurisdizione ordinaria civile).

In secondo luogo, altrettanto necessario è ricordare che il rito scaturito dalla riforma del 1988 non è pienamente accusatorio o non è accusatorio puro. Non sono infatti presenti in maniera piena alcuni degli aspetti fondamentali (da https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/ebfe913f-c0c5-c45d-8729-20478319a598): “1) l’idea che il procedimento non possa tendenzialmente iniziare d’ufficio, ma che serva l’impulso della vittima, dei suoi prossimi congiunti e in certi casi anche del quivis de populo; 2) l’idea che il giudice non possa autonomamente cercare prove, le quali devono essere invece indicate e richieste dalla parte accusatrice, che è “altra” rispetto al giudice (in origine, può essere anche un privato cittadino, non un magistrato d’accusa), e all’imputato; 3) la tendenziale pubblicità del processo, i cui atti sono sostanzialmente orali (perché il pubblico possa assistere e comprendere quello che sta accadendo in giudizio) (principio di oralità), sono compiuti immediatamente davanti al giudice e alle parti (principio di immediatezza) e dovrebbero concentrarsi in un tempo ristretto e in un medesimo spazio (principio di concentrazione); 4) la parità di posizioni tra le parti, con un giudice terzo e imparziale che fa da moderatore, e che fa ricorso al principio del “libero convincimento”; 5) la tendenziale libertà dell’accusato fino alla sentenza irrevocabile di condanna. Altrimenti detto: la carcerazione preventiva (qui vista, per usare una felice espressione di Massimo Nobili, una “immoralità (talvolta) necessaria”) in questo modello è l’eccezione e non la regola”.

Per giungere ad un rito realmente accusatorio occorrerebbero molti altri passi ed elementi rispetto alla sola questione della “terzietà”.

Il problema reale è quello della parità della posizione delle parti, ma non dipende dalla Costituzione o dalla separazione delle carriere, bensì dai poteri di indagine, da come sono esercitati e da quanto la difesa sia messa davvero nelle condizioni di compartecipare con pienezza di azione.

Se non si modificano le procedure, lo svolgimento delle indagini resterebbe identico a se stesso e ci si può solo affidare a ciò che altro non è se non una suggestione che un Gip possa essere maggiormente terzo ed imparziale perché accede all’ordine attraverso un concorso diverso e non beva il caffè col PM.

Per giungere al rafforzamento della configurazione del rito penale come accusatorio sarebbe bastato ampiamente agire sul codice di procedura, che invece resta uguale a se stesso.

La separazione delle carriere, dunque, non comporta di per sé alcuno sviluppo evidente del rito accusatorio italiano solo spurio.



[1] Il comma 3 dell’articolo 107 della Costituzione è con ogni evidenza erede dell’articolo 18, comma 1, della legge 8 giugno 1890 , n. 6878, il “codice Zanardelli”: “Le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere”. E’ bene ricordare che l’unità delle carriere, dunque, non è stata affatto introdotta dalla riforma Grandi del fascismo, ma esiste sin dagli albori dell’unità d’Italia.

domenica 8 marzo 2026

Ragionamenti sul No

Alcune possibili ragioni del No

 

ü  Perché un processo giusto (ex art. 111 Cost.), in cui difesa e accusa operano su un piano di parità esiste già, in quanto il giudice giudicante è già terzo: la terzietà ed imparzialità dipende dalla totale estraneità di chi giudica a situazioni di fatto e soggettive connesse alla causa, non certo dall’appartenenza ad una medesima carriera. Il giudice, cioè, non deve aver preso le parti di nessuno. Oltre tutto, nell’attuale sistema penale le misure restrittive e ed il rinvio a giudizio sono assunte da ulteriori giudici terzi rispetto al PM. In ogni caso: l’eventuale non terzietà quando ricorrerebbe? Quando il giudice assolve non accogliendo le tesi dell’accusa? O solo quando il giudice condanna?

ü  Perché la carriera dei magistrati deve ricondursi a merito e professionalità e non all’appartenenza a correnti di potere interne al Csm. Ma, tali correnti di potere di potere sono state possibili perché influenzate dalle ingerenze politiche nel Csm. E la magistratura, colto sul fatto chi ha reso possibili queste influenze, lo ha eliminato e radiato. La permanenza di una presenza di laici espressione dei partiti nei 2 nuovi Csm e nell'Alta lascia totalmente aperti, anzi triplica, i rischi di ingerenza delle espressioni politiche, se trovano chi sia disposto a farsi influenzare.

ü  Perché se un magistrato ha sbagliato deve essere valutato da un giudice terzo e questo è quel che accade già adesso, visto che la terzietà, come evidenziato prima, non dipende dalla collocazione in un certo ruolo e, soprattutto, visto che l’Alta corte riunisce di nuovo in sé PM e giudici, per cui non si capisce perché la riforma allora li si separi.


ARGOMENTO

RAGIONI DEL NO come pittorescamente sintetizzate dal sì

RAGIONI DEL Sì in contrasto alle travisate ragioni del No

DEBOLEZZA DELLE  ARGOMENTAZIONI DEL Sì

Riforma e cittadinanza

La riforma non serve al cittadino

Falso. La riforma rafforza proprio i diritti dei cittadini, realizzando il giusto processo (art.111 Cost), in condizioni dl parità tra accusa e difesa, di fronte ad un Giudice terzo

La riforma:

1.   Riguarda esclusivamente il processo penale;

2.   Non è una riforma della “giustizia”: i codici di procedura civile e penale non sono toccati, i riti processuali restano identici, i problemi connessi proprio alle norme farraginose dei codici non sono toccati, i tempi dei processi non sono incisi; inoltre, la riforma non aumenta il numero di PM e giudici, non aumenta le risorse ai tribunali, non incrementa le risorse finanziarie ed economiche dei tribunali e delle corti, non aumenta il personale tecnico e di cancelleria. Non c’è nessun beneficio operativo sui tempi;

3.   Siccome la riforma non tocca in alcun modo il processo, non influisce in alcun modo sulla circostanza che possa essere più “giusto” di quanto esso non lo sia perché la terzietà del giudice resta esattamente come adesso, semplicemente si separano le carriere del PM, il che non ha alcuna influenza sulle dinamiche processuali, né interessa in alcun modo la stragrande maggioranza delle vertenze, che sono civili, non penali.

Politica e Magistratura

 

La riforma sottometterà i magistrati alla politica

Falso. E’ esattamente il contrario perchè l’autonomia o l’indipendenza dei Magistrati verranno garantiti da due CSM a maggioranza dl Magistrati e presieduti dal Presidente della Repubblica

Il NO non parla di sottomissione dei MAGISTRATI alla politica.

Ciò che si paventa è la posizione del PM sotto la direzione del Governo, elemento ricorrente in modo comune, oltre tutto, a molti degli ordinamenti nazionali nei quali le carriere dei PM e quelle dei giudici sono separate.

In ogni caso, siccome l’attuale Costituzione sancisce il principio della separazione dei poteri, non si tratta di “autonomia” della magistratura, bensì di Indipendenza di essa dai poteri Legislativo ed Esecutivo.

Indipendenza già oggi perfettamente assicurata dall’attuale Csm, sicchè non si vede la necessità della sua triplicazione.

Governo e PM

La riforma sottoporre i PM al potere esecutivo

Falsissimo! La riforma rafforza l’indipendenza della Magistratura Requirente (I PM) espressamente richiamata d’art. 104 della Costituzione

 

Il sì qui cade in una contraddizione evidentissima. Intanto, l’articolo 104 già adesso prevede l’indipendenza della magistratura tutta, non solo dei PM: dunque, non si rafforza assolutamente nulla.

Ma, se davvero la riforma intendesse rafforzare il PM, si andrebbe esattamente nella direzione opposta di quanto enunciato come fine della riforma, cioè il riequilibrio tra difesa e accusa.

Infatti, si afferma che la riforma serve per ridurre l’influenza dei PM sui giudici e quindi per evitare uno strapotere dei PM, ma al tempo stesso si dice che la riforma “rafforza” i PM.

In assenza delle leggi ordinarie di attuazione, affermare che sarebbe “falsissimo” evidenziare possibili conseguenze della riforma, cioè ricondurre il PM al governo, è un artificio retorico infondato e contraddittorio, anche perché si parla del para-giuridico e di un futuro ancora ignoto. Il futuro non può essere né vero, né falso, né falsissimo.

Giusto processo

C’è già il Giusto processo nell’art. 358 cpp dove é previsto che il PM debba indagare anche a favore dell’indagato

Falso. E proprio con la Riforma Nordio che il Giusto processo si realizza sin dalle indagini del PM, perchè dovrà rispondere ad un Giudice per le indagini preliminari terzo ed indipendente

Anche questo ragionamento del sì è infondato, erroneo e causa di confusione in chi non ha cognizioni giuridiche, mediante l’utilizzo di argomenti di pancia. Intanto, le indagini col “processo” non hanno niente a che vedere, perché riguardano una fase non processuale, ma appunto quelle delle indagini, che grazie all’articolo 358 del codice penale possono concludersi con l’archiviazione direttamente disposta dal PM.

Il PM, poi, non “risponde” a nessun giudice: si “risponde” nell’ambito di un rapporto di gerarchia, che nell’ambito della magistratura non esiste (cosa diversa sono le funzioni ed i poteri di organizzazione ed assegnazione delle indagini e delle cause).

Il PM già adesso propone le misure cautelari ed il rinvio a giudizio ad un giudice terzo.

E, attenzione: il giudice giudicante, il Gip o il Gup, è terzo, ma è assurdo e senza alcun senso parlare di giudice “indipendente” dal PM. La magistratura, tutta, deve essere indipendente solo da Esecutivo e Legislativo: l’indipendenza tra funzioni della magistratura non ha alcun significato logico e tecnico.

II sistema del sorteggio

II sorteggio umilia e indebolisce la Magistratura perchè verranno sorteggiati anche Magistrati inadeguati

Falso. Al contrario, Il sorteggio rafforza la Magistratura perchè esclude il condizionamento dei Magistrati dal potere delle Correnti.

Nel 2022 in un sondaggio interno dell’ANM. era emerso che il 42% dei Magistrati fosse favorevole al sorteggio. II Magistrato adeguato a giudicare la

vita del cittadino è idoneo anche a giudicare un Collega!

Anche qui argomentazioni tutte solo evocative. E’ assurdo pensare che in un collegio una persona capitata lì a caso, a seguito di un sorteggio, possa avere il medesimo peso e la medesima autorevolezza di chi sia eletto a seguito della presentazione di candidature sostenute da un’associazione in base a specifici programmi operativi.

E’ evidente che una massa, per quanto numericamente prevalente, di sorteggiati buttati per avventura non ha la medesima capacità aggregativa e di influenza di una minoranza organizzata.

Per altro, il “caso Palamara” si è verificato per ingerenze determinate dalla politica con chi era già componente del Csm. Le “combine” non possono verificarsi al momento delle elezioni, ma per condizionare il funzionamento dell’organo già costituito: nulla esclude il rischio che medesime influenze negative possano determinarsi con i componenti estratti a sorte, indeboliti dall’assenza di una lista di sostegno alle loro spalle.

Poi, privo di alcun peso è l’argomento secondo il quale il sorteggio andrebbe bene perché il 42% dei magistrati dell’Anm nel 2022 era favorevole a ciò: il dato che emerge è, allora, che il 58% era contrario e, fino a prova contraria, in un sondaggio è la maggioranza delle opinioni a contare.

Infine, il magistrato è idoneo a fare il magistrato. Non è per nulla detto che sia anche idoneo a svolgere cariche di natura organizzativa e gestionale, nell’ambito di un organo di autogoverno. Lo stesso vale per i medici: tutti sono evidentemente in grado di curare i pazienti, non tutti di svolgere le funzioni manageriali proprie del primario.

Il Csm, oltre tutto, non svolge certo solo le funzioni disciplinari.

Sorteggio nell’Alta Corte Disciplinare

La politica controllerà la Magistratura attraverso component laici

Falso. Perché i componenti Magistrati saranno in maggioranza. Su 15 componenti dell'Alta Corte disciplinare, 9 sono magistrati e 6 sono laici.

In quanto alla riduzione della capacità di influenza di un sorteggiato si è detto sopra. In merito all’Alta Corte è da evidenziare:

1.       Il rapporto tra togati e laici non è più di due terzi e un terzo: perchè fosse tale dovrebbero esservi 10 magistrati e 5 laici, invece v’è un laico in più;

2.       Il sì continua ad evidenziare che l’indipendenza della magistratura, con la riforma, è garantita dalla presidenza del Presidente della Repubblica. Che però vale solo per i 2 Csm, ma non per l’Alta Corte;

3.       Anche in questo caso mancano le norme di attuazione e la riforma demanda alla legge ordinaria la composizione delle sottocommissioni di disciplina, senza precisare per nulla che debba rispettarsi la proporzione tra togati e laici: dunque si ammette in astratto che nelle commissioni i secondi possano essere anche prevalenti sui primi;

4.       La riforma punta tutto sulla “separazione” tra PM e giudici, ma nell’Alta Corte, a questo punto inspiegabilmente, sono rappresentati sia PM, sia giudici, a suggello dell’assoluta incoerenza dell’iniziativa.

Istituzione dell’Alta Corte Disciplinare

Una novità del governo Meloni per controllare la Magistratura

Falso. Nei programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva esplicitamente l’istituzione: il Pd!

Che il Pd a trazione possa aver proposto l’Alta Corte (per altro in termini comunque diversi) è del tutto indifferente.

Non conta certo quel che si scrive nei programmi, che nessuna maggioranza ha sempre molte difficoltà a rispettare, ma la produzione normativa concreta.

L’Alta Corte, dunque, è oggettivamente una novità ed affermare con contorsioni argomentative senza senso il contrario dimostra un sofisma argomentativo vuoto di contenuti.

 

 

  

Problemi di operatività e di compatibilità con la Costituzione dell’Alta Corte disciplinare

 

L’Alta corte disciplinare, introdotta dall’articolo 4 della legge costituzionale, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.253 del 30-10-2025, modifica l’articolo 105 della Costituzione, ponendo una serie di problemi interpretativi ed applicativi molto rilevanti.

La prima questione che si rileva è la sua composizione: 15 membri, dei quali 9 “togati” (facenti parte della magistratura, 6 magistrati e 3 requirenti) e 6 “laici” (3 espressi dal Presidente della Repubblica, 3 espressi dal Parlamento in seduta comune).

Tale composizione non è allineata con quanto prevede l’articolo 104 come la legge costituzionale intenderebbe riformare, ai sensi del quale i componenti dei due Csm, oltre al Presidente della Repubblica, sono per 2/3 “togati” e per 1/3 “laici”.

Risulta chiaro che l’Alta Corte disciplinare è un organo diverso dai due Csm

  1. perché non è presieduta dal Presidente della Repubblica, che non ne è componente;
  2. perché ha un rapporto tra “togati” e “laici” non di due terzi, ma di tre mezzi.

Non è, ovviamente, la stessa cosa. Nel rapporto di 2/3 e 1/3, il numero maggiore risulta sempre il doppio di quello minore. Se si fosse rispettato, quindi, il criterio di composizione dei 2 Csm, vi sarebbero dovuti essere 10 togati e 5 laici.

Nel rapporto di 3/2, invece, il numero maggiore risulta sempre pari al 50% in più del minore. Infatti, il 50% di 6 è 3, che sommato a 6 dà 9 che è i 3/2 di 6. Ancora, 9 risulta il 60% di 15; quindi 6 è il 40% di 15; in un rapporto 2/3 e 1/3, invece il numero maggiore corrisponde al 66,66667% del totale e il numero minore al 33,33333% del totale.

V’è, dunque, uno squilibrio tra la composizione dei 2 Csm e l’Alta corte disciplinare, la cui conseguenza è l’aumento evidente dell’incidenza del numero dei laici sui togati.

La scelta, poi, di 15 componenti rende piuttosto complessa l’attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 105 come risulta dalla legge costituzionale: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

In primo luogo, si evidenzia la lacunosità della legge costituzionale che risulta incompleta: infatti rinvia ad una legge ordinaria il compito di stabilire

1. come comporre i collegi
2. come assicurare la rappresentanza dei magistrati nei collegi.

E’ da notare che la legge costituzionale, così come formulata, non prevede espressamente che la legge ordinaria componga i collegi nel rispetto del rapporto 3/2 tra togati e laici: si limita a specificare soltanto che i magistrati (giudicanti o requirenti) “siano rappresentati” nel collegio. Pertanto, la legge ordinaria ha la possibilità di comporre i collegi anche con una maggioranza di laici ed una minoranza di togati: infatti, basta solo che questi siano “rappresentati”.

Ora, poiché il massimo comun divisore tra 9 e 6 è 3, perché si rispetti il rapporto 3/2 tra togati e laici occorrerebbe necessariamente, per distribuire tutti i componenti senza che partecipino contemporaneamente a più collegi, che questi fossero 3 e composti sempre da 5 membri: in questo modo si avrebbero sempre 3 togati per 3 collegi, dunque 9, e 2 laici per 3 collegi, dunque 6.

Basta che la legge ordinaria stabilisca che i collegi risultino in numero diverso da 3 e/o che i componenti dei collegi siano in numero diverso da 5 e gli equilibri tra le due componenti saltano.

Per esempio:

Tre collegi con 6 membri

collegio 1

collegio 2

collegio 3

togati

1

5

9

2

6

2

3

7

3

4

8

7

laici

10

12

14

11

13

15

Come si nota, il terzo collegio dovrebbe essere necessariamente composto chiamando qualcuno dei togati incaricati nei primi 2 collegi. Questi, quindi, avrebbero un carico del tutto differente rispetto ai laici, che invece resterebbero distribuiti senza duplicazione dei carichi tra i vari collegi. Inoltre, il collegio 3 avrebbe maggiori problemi di costituzione e funzionamento degli altri 2, per il rischio della coincidenza dei calendari di lavoro dei componenti togati che vi operino "a cavallo" con gli altri.

Ancora, questo esempio evidenzia quanto risulti complicato individuare i componenti dell’Alta Corte chiamati a giudicare le impugnazioni avverso le sentenze di prima istanza. Dispone, infatti, il comma 7 dell’articolo 105 della Costituzione come risulterebbe dalla riforma: “Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

Nell’esempio dei 3 collegi giudicanti ipotizzato sopra, se a pronunciarsi fosse il terzo collegio, tre componenti togati non potrebbero far parte dell’Alta Corte giudicante in sede di appello. Il che crea un problema, perché la legge costituzionale non indica come l’Alta Corte debba essere composta quando giudica sulle impugnazioni, né rinvia esplicitamente la soluzione di tale questione alla legge ordinaria prevista dal comma 8.

Una lettura volta ad intendere la norma in modo che risulti applicabile porterebbe a ritenere che la legge ordinaria debba prevedere anche come vada composta l’Alta Corte in sede di giudizio di impugnazione delle sentenze di prima istanza. Le variabili, però, saranno moltissime se i collegi non saranno 3 con 5 componenti di cui 3 togati e 2 laici.

Se si prevedesse che a giudicare in sede di appello fosse il plenum, al netto dei componenti del collegio che ha giudicato in prima istanza, nell’ipotesi di 3 collegi con 6 componenti e nell’ipotesi che in prima istanza abbia deciso il Collegio 3 di cui sopra, 4 togati non potrebbero entrare nel collegio di appello a fronte di soli 2 laici. Per il collegio giudicante in sede di appello, quindi, in questa ipotesi estrema, resterebbero disponibili solo 5 togati (9 meno 4) a fronte di 4 laici (6 meno 2). Non solo non si rispetterebbe il rapporto di 2/3 di togati e 1/3 di laici previsto per i 2 Csm, ma nemmeno sarebbe rispettato il rapporto 3/2 tra togati e laici del plenum: si passerebbe ad un rapporto di 5/4, con un’ulteriore accrescimento dell’incidenza della componente laica rispetto a quella togata.

Senza dilungarsi in altri esempi, il cui esito condurrebbe comunque a risultati diversi sia dal rapporto due terzi/un terzo previsti per i 2 Csm, sia dal rapporto 3/2 del plenum, risulta evidente che la disciplina della composizione (e indirettamente) del funzionamento dell’Alta Corte è irrazionale.

Le difficoltà applicative sarebbero risultate meno complesse se il numero dei componenti fosse stato pari a 18 in un rapporto di 2/3 togati e 1/3 laici.

Invece, un rapporto 60%-40% del totale, qual è quello previsto dalla legge costituzionale, avrebbe potuto funzionare senza creare squilibri se il numero complessivo dei componenti fosse stato pari a 5, 10 o 20.

Sarebbe, comunque, rimasta l’incongruenza dell’estromissione del Presidente della Repubblica dalla presidenza dell’Alta Corte. Incongruenza alla quale non pone rimedio la circostanza che tre dei componenti laici siano nominati dal Capo dello Stato.

L’assenza del Presidente della Repubblica dall’Alta Corte evidenzia che questa è un organo costituzionale peculiare e diverso dai Csm, non solo per funzioni e competenze, ma anche per composizione: proprio un organo a sé stante, solo indirettamente collegato ai 2 Csm, ma ad essi del tutto autonomo ed estraneo.

Per altro, come anche si intuisce dalla denominazione, l’Alta Corte disciplinare è pensata come un organo giurisdizionale, meglio dire come un vero e proprio giudice.

Lo dimostra letteralmente il comma 7 dell’articolo 105 della Costituzione come riformato dalla legge costituzionale, laddove stabilisce le modalità di impugnazione avverso le pronunce in prima istanza, definite espressamente “sentenze”.

Il che pone un ulteriore problema, cioè quello della configurazione dell’Alta Corte come “giudice speciale”.

L’articolo 102 della Costituzione al comma 1 stabilisce: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”.

Una prima osservazione appare doverosa ed oggettiva: l’Alta Corte esercita una funzione giurisdizionale, che si esplica attraverso la pronuncia di sentenze e la decisione delle loro impugnazioni, ma non è composta solo da magistrati ordinari. Si ha una prima rilevante base per affermare che si tratta di un giudice speciale.

Resta la questione della possibilità per i magistrati soggetti alla giurisdizione dell’Alta Corte di agire avverso le sentenze di seconda istanza rivolgendosi alla Cassazione.

Va considerato l’articolo 111 della Costituzione il quale prevede, al comma 7: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”.

Sulla base di una prima lettura superficiale, l’articolo 105, comma 7, della Costituzione come risultante dalla riforma, in combinazione con l’articolo 111 della Costituzione, pare comunque consentire al magistrato di ricorrere in Cassazione avverso la decisione di secondo grado.

Ma, questo sarebbe sufficiente per non qualificare l’Alta Corte come giudice speciale? La risposta è negativa: infatti, la piana lettura dell’articolo 111 della Costituzione evidenzia come sia possibile ricorrere in cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati sia dagli organi giurisdizionali ordinari, sia “speciali”. Quindi, di per sé la ricorribilità in Cassazione di queste pronunce non incide sulla qualificazione di un organo che esercita la funzione giurisdizionale come giudice ordinario o speciale. Nel caso di specie resta certamente fermo che sul piano soggettivo l’Alta Corte non è un giudice ordinario; la conseguenza logica da trarre non può che condurre verso la conclusione della sua qualificazione come giudice speciale.

Il che pone, allora, il grave problema della compatibilità della riforma con l’articolo 102, comma 2, della Costituzione: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”. Un divieto che con ogni evidenza non è posto solo al legislatore ordinario, ma anche al legislatore costituente.

Può una legge costituzionale, dunque, porsi in contrasto con la Costituzione, sì da ammettere il giudicato in merito da parte della Corte Costituzionale? La risposta è affermativa e l’ha fornita la Corte Costituzionale stessa con la sentenza 1146/1988: “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte "in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana" (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984). Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore”.

Pare piuttosto complicato dimostrare che il divieto di istituire giudici speciali posto dall’articolo 102, comma 2, della Costituzione non appartenga a quel novero di disposizioni costituzionali che pongono “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, come tali non suscettibili nemmeno di una riforma costituzionale.

Se, allora, come appare oggettivamente, l’Alta Corte è un giudice speciale, ammesso che la sua istituzione non sia considerata in violazione del supremo principio enunciato dall’articolo 102, comma 2, della Costituzione, in ogni caso ai sensi dell’articolo 362 del codice di procedura civile le impugnazioni contro le pronunce di secondo grado dell'Alta Corte sarebbe piuttosto circoscritto: “Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso” (è da segnalare comunque l’esistenza di un ampio dibattito in merito all’estensione dei limiti oggettivi al ricorso per cassazione avverso le pronunce dei giudici speciali, con specifico riferimento al Consiglio di Stato).

C’è, però, un altro elemento critico: l’articolo 105, comma 7, della Costituzione come risulterebbe dalla riforma, non pare consentire nemmeno il ricorso per Cassazione. Rileggiamolo: “Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

La norma, dunque, prevede:

  1. che l’Alta Corte emetta sentenze in prima istanza;
  2. che sia ammessa impugnazione contro dette sentenze;
  3. che tale impugnazione riguardi “anche” motivi di merito;
  4. che tale impugnazione, oltre ai motivi di merito, riguardi “anche” motivi di legittimità.

Se non si conclude nel senso che la norma attribuisca alla medesima Alta Corte in sede di esame delle impugnazione delle sentenze di prima istanza la decisione "anche" sui motivi di legittimità, non si comprenderebbe la presenza della congiunzione “anche”: essa lascia evidentemente trasparire che l’Alta Corte in secondo grado esamini motivi di merito e inoltre, cioè “anche”, altri motivi, i quali non possono che riguardare la legittimità.

D’altra parte, pure a volere ammettere che, come qualcuno sostiene, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni di secondo grado dell’Alta Corte “non sia vietato”[1] dall’articolo 111 della Costituzione, in ogni caso si applicherebbe l’articolo 362 del codice di procedura civile e, dunque, non sarebbe ammissibile un ricorso per motivi di legittimità, ma solo per ragioni di giurisdizione.

Pertanto, si tornerebbe comunque a confinare la decisione di legittimità al solo giudizio di secondo grado dell’Alta Corte (a meno dello sviluppo oggi solo futuribile di una giurisprudenza che tenda ad estendere anche a questioni di merito il giudizio in Cassazione riguardante la sola giurisdizione nel caso di impugnazione di sentenze di giudici speciali).


[1] E’ bene precisare che criterio ermeneutico secondo il quale sarebbe ammesso tutto ciò che non è vietato vale solo ed esclusivamente ai fini dell’interpretazione delle norme riguardanti i rapporti economici tra privati.

Si tratta della garanzia della cosiddetta “libertà di azione”, posta dagli articoli 2 e 41 della Costituzione, alla luce dei quali le libertà individuali e, specificamente, quelle imprenditoriali non possono e non debbono essere limitate da regole solo implicite o presunte, bensì da norme espresse, per altro rispondenti a fini generali e sociali equivalenti o superiori alla generale libertà di azione.

Le regole, invece, poste per il funzionamento dell’ordinamento delle istituzioni e per l’operato della pubblica amministrazione sono soggette a regole ermeneutiche del tutto differenti.

Per l’operato della pubblica amministrazione, in applicazione del principio di legalità, in termini generali è legittimo solo tutto ciò che sia espressamente autorizzato o previsto dalla legge e non ciò che non sia vietato.

Per quanto riguarda l’assetto delle istituzioni, posto dalla Costituzione, valgono esclusivamente i precetti espressamente stabiliti o i principi enunciati o desumibili da norme espresse e non implicite. Anche in questo caso, non può valere come criterio di applicazione delle regole costituzionali la ricerca di assenza di divieti: altrimenti la Costituzione perderebbe totalmente la propria connotazione di norma conchiusa e rigida di fissazione delle regole ordinamentali.