Continua a girare sui social la scorrettezza ed il falso clamoroso di quelli che, senza sprezzo del ridicolo e, soprattutto, senza conoscere l’evoluzione delle norme, affermano la clamorosa sciocchezza secondo la quale sarebbe stato il fascismo ad introdurre l’unicità del ruolo dei giudici e dei PM, sicchè, la conclusione assurda sarebbe che la Costituzione antifascista avrebbe costituzionalizzato norme fasciste.
Una sciocchezza che qualifica da sola chi può pensarla e chi
abbocca a questa totale aberrazione e che si smentisce facilissimamente
leggendo le norme.
Non è per nulla vero, ed è anzi un inganno davvero poco
commendevole, che sia stato il fascismo, con la legge 12/1941, nota come “legge
Grandi” a prevedere l’unificazione delle carriere dei magistrati in un unico
ordine, comprendente pubblico ministero e giudici giudicanti.
Perchè tale legge possa aver unito tali carriere, sarebbe
stato necessario che le norme precedenti avessero introdotto una separazione.
L’ordinamento giudiziario antecedente alla legge 12/1941 era
contenuto nel regio decreto 2626/1865.
Mettiamo a confronto, adesso, l’articolo 4 della legge
Grandi, con l’articolo 6 del r.d. 2626/1865:
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articolo
4 della legge Grandi |
articolo
6 del r.d. 2626/1865 |
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Art. 4. Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito
dagli uditori, dai giudici di ogni
grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine
giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice
conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di
corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di
assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro
funzioni giudiziarie. Il personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine
giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono
ausiliari dell'ordine giudiziario. |
Art. 6 Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i
conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti
giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i
cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i
loro sostituti ed aggiunti. Sono uffiziali addetti all'ordine
giudiziario gli uscieri. |
Come si vede, entrambe le disposizioni prevedevano un unico
ordine giudiziario, del quale facevano parte sia i giudici giudicanti (uditori,
conciliatori, pretori, aggiunti giudiziari, ecc..) sia i magistrati della
magistratura requirente.
Quindi, la legge Grandi non ha modificato assolutamente
nulla.
Entrambe le leggi prevedevano un unico concorso per accedere
alla funzione di magistrato, una volta vinto il quale si otteneva l’incarico di
uditore giudiziario e al termine del periodo di uditore v’era un’abilitazione
finale, per conseguire il ruolo di aggiunto giudiziario.
L’articolo 25 del r.d. 2626/1865 prevedeva che “Gli aggiunti giudiziari sono con regio
decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai
bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del
pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio”.
Era dunque il Governo a stabilire quali aggiunti giudiziari,
appartenenti all’univoco ordine, potessero svolgere le funzioni giudicanti, e
quali invece quelle requirenti.
Era il Governo a decidere, perché lo Statuto Albertino non
prevedeva che la magistratura fosse un potere indipendente.
In particolare, l’articolo 129 del r.d. 2626/1865 stabiliva
che “Il pubblico ministero è il rappresentante
del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la
direzione del ministro della giustizia”.
Quindi, nell’ordinamento precedente al fascismo non solo la
magistratura nel suo complesso non era un potere indipendente, ma la funzione
requirente era integralmente considerata di natura esecutiva, tanto che il PM
(procuratore del Re) era alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia.
Vero è che l’articolo 135 del r.d. 2626/1865 conteneva una
norma che poteva lasciar apparire l’esistenza della separazione delle carriere:
“Le carriere della magistratura
giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte”. Ma, questo
perché la carriera del PM era segnata da procedure ministeriali, quella del
giudice giudicante connessa ad anzianità e valutazioni sull’operato giudicante.
In realtà non v’era alcuna separazione, né avrebbe potuto
esservi vista l’unicità dell’ordine e del concorso. Infatti, l’articolo 137 del
r.d. 2626/1865 disponeva: “I funzionari del ministero pubblico, in via
di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purché, rispetto al tempo, abbiano le
condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A.
questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del
ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale.
Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni
di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di
sostituto procuratore generale”.
Quindi, i passaggi da una funzione all’altra erano
perfettamente ammissibili, ma soggetti alle disposizioni del potere esecutivo.
L’articolo 69 della legge Grandi confermava che il PM fosse
alle dipendenze del Governo: “Il pubblico
ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le
funzioni che la legge gli attribuisce”.
E, attenzione, esattamente come nell’ordinamento antecedente
a quello fascista, v’era una tendenziale “separazione delle carriere” sia pure nell’ambito
del medesimo ordine. Lo si ricava dalle previsioni dell’articolo 190 della
legge Grandi, che consentiva il passaggio da una funzione all’altra, ma solo in
via di eccezione e sempre in base ad un provvedimento del Governo: “La magistratura giudicante e requirente,
unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.
Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o
da queste a quelle durante la
permanenza nel medesimo grado può essere
disposto dal Ministro di grazia e giustizia, a domanda dell'interessato o
per esigenze di servizio.
Il Ministro provvede
su proposta del primo presidente della corte, sentito il procuratore generale
del Re Imperatore, se si tratta di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti,
e su proposta del procuratore generale, sentito il primo presidente, nell'altro
caso. È sempre necessario il conforme parere del consiglio superiore della
magistratura.
Il parere del
consiglio superiore non è necessario per i consiglieri della corte suprema di
cassazione o magistrati di grado parificato, e per quelli indicati
nell'articolo 198.
Durante la permanenza
nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è
consentito soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via
eccezionale, per gravi e giustificati motivi; ed il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha speciali
attitudini alle funzioni del pubblico ministero.
Il magistrato, per il
quale viene disposto il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o
viceversa, è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro,
tenuti presenti, per quanto possibile, i criteri generali stabiliti nel
presente ordinamento per l'assegnazione delle sedi”.
Riassumendo, dunque:
1.
nell’Italia unita non vi è mai stata la
separazione delle carriere dei PM da quelle dei giudici giudicanti;
2.
tale separazione non era in alcun modo prevista
dall’ordinamento giudiziario contenuto nel r.d. 2626/1865: tale norma prevedeva
solo la distinzione delle funzioni e la possibilità del passaggio da una
all’altra, previo provvedimento del Ministro della giustizia;
3.
la legge Grandi, quindi, non ha affatto
unificato le carriere, perché non erano mai state separate e ha confermato
nella sostanza esattamente la medesima organizzazione precedente, continuando a
permettere il passaggio da una funzione all’altra sempre a condizione che lo
consentisse il Ministro della giustizia;
4.
sia il r.d. 2626/1865, sia la legge Grandi, del
resto basate sullo Statuto Albertino che non riconosceva il potere giudiziario
come indipendente, consideravano la magistratura sottoposta al Re e, in
particolare, il PM come un funzionario del Ministero della giustizia.
E’ stato solo con la Costituzione Repubblicana che il potere
giudiziario è stato riconosciuto come indipendente, dunque non più subordinato
al Governo. Il PM, nell’ambito delle istituzioni repubblicane, non è più stato,
quindi, un funzionario del Ministero della giustizia incaricato di rappresentare
il Governo.
L’unitarietà dell’ordine giudiziario era stata prevista
all’alba della nascita del Regno d’Italia, con la legge 2626/1865:
Il fascismo non ha fatto altro se non adottare una norma che
aveva praticamente lo stesso contenuto di quella di quasi 80 anni prima:
Dunque, l’unità delle carriere è stata prevista dall’Italia
liberale e per nulla introdotta dal fascismo.
In secondo luogo, prima della Costituzione la funzione del
PM era subordinata al governo. Questo avveniva tanto nell’ordinamento liberale
(sempre con la legge 2626/1866)
tanto con la successiva disciplina fascista:
La Costituzione, dunque, lungi dal costituzionalizzare norme
fasciste, ha davvero reso indipendente il potere giudiziario da quello
esecutivo. Tutto l’opposto della narrazione falsa proposta da chi,
legittimamente convinto dell’opportunità del Sì, non approfondisce e cade nella
disinformazione.
