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mercoledì 18 febbraio 2026

La bufala dell'unificazione delle carriere di PM e giudici da parte del fascismo che sarebbe stata confermata dalla Costituzione

 Continua a girare sui social la scorrettezza ed il falso clamoroso di quelli che, senza sprezzo del ridicolo e, soprattutto, senza conoscere l’evoluzione delle norme, affermano la clamorosa sciocchezza secondo la quale sarebbe stato il fascismo ad introdurre l’unicità del ruolo dei giudici e dei PM, sicchè, la conclusione assurda sarebbe che la Costituzione antifascista avrebbe costituzionalizzato norme fasciste.

Una sciocchezza che qualifica da sola chi può pensarla e chi abbocca a questa totale aberrazione e che si smentisce facilissimamente leggendo le norme.

Non è per nulla vero, ed è anzi un inganno davvero poco commendevole, che sia stato il fascismo, con la legge 12/1941, nota come “legge Grandi” a prevedere l’unificazione delle carriere dei magistrati in un unico ordine, comprendente pubblico ministero e giudici giudicanti.

Perchè tale legge possa aver unito tali carriere, sarebbe stato necessario che le norme precedenti avessero introdotto una separazione.

L’ordinamento giudiziario antecedente alla legge 12/1941 era contenuto nel regio decreto 2626/1865.

Mettiamo a confronto, adesso, l’articolo 4 della legge Grandi, con l’articolo 6 del r.d. 2626/1865:

articolo 4 della legge Grandi

articolo 6 del r.d. 2626/1865

Art. 4.

Ordine giudiziario.

 

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 6

 

Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.

 

Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.

 

Come si vede, entrambe le disposizioni prevedevano un unico ordine giudiziario, del quale facevano parte sia i giudici giudicanti (uditori, conciliatori, pretori, aggiunti giudiziari, ecc..) sia i magistrati della magistratura requirente.

Quindi, la legge Grandi non ha modificato assolutamente nulla.

Entrambe le leggi prevedevano un unico concorso per accedere alla funzione di magistrato, una volta vinto il quale si otteneva l’incarico di uditore giudiziario e al termine del periodo di uditore v’era un’abilitazione finale, per conseguire il ruolo di aggiunto giudiziario.

L’articolo 25 del r.d. 2626/1865 prevedeva che “Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio”.

Era dunque il Governo a stabilire quali aggiunti giudiziari, appartenenti all’univoco ordine, potessero svolgere le funzioni giudicanti, e quali invece quelle requirenti.

Era il Governo a decidere, perché lo Statuto Albertino non prevedeva che la magistratura fosse un potere indipendente.

In particolare, l’articolo 129 del r.d. 2626/1865 stabiliva che “Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia”.

Quindi, nell’ordinamento precedente al fascismo non solo la magistratura nel suo complesso non era un potere indipendente, ma la funzione requirente era integralmente considerata di natura esecutiva, tanto che il PM (procuratore del Re) era alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia.

Vero è che l’articolo 135 del r.d. 2626/1865 conteneva una norma che poteva lasciar apparire l’esistenza della separazione delle carriere: “Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte”. Ma, questo perché la carriera del PM era segnata da procedure ministeriali, quella del giudice giudicante connessa ad anzianità e valutazioni sull’operato giudicante.

In realtà non v’era alcuna separazione, né avrebbe potuto esservi vista l’unicità dell’ordine e del concorso. Infatti, l’articolo 137 del r.d. 2626/1865 disponeva: “I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purché, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A. questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale”.

Quindi, i passaggi da una funzione all’altra erano perfettamente ammissibili, ma soggetti alle disposizioni del potere esecutivo.

L’articolo 69 della legge Grandi confermava che il PM fosse alle dipendenze del Governo: “Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.

E, attenzione, esattamente come nell’ordinamento antecedente a quello fascista, v’era una tendenziale “separazione delle carriere” sia pure nell’ambito del medesimo ordine. Lo si ricava dalle previsioni dell’articolo 190 della legge Grandi, che consentiva il passaggio da una funzione all’altra, ma solo in via di eccezione e sempre in base ad un provvedimento del Governo: “La magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.

Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza nel medesimo grado può essere disposto dal Ministro di grazia e giustizia, a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio.

Il Ministro provvede su proposta del primo presidente della corte, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, se si tratta di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti, e su proposta del procuratore generale, sentito il primo presidente, nell'altro caso. È sempre necessario il conforme parere del consiglio superiore della magistratura.

Il parere del consiglio superiore non è necessario per i consiglieri della corte suprema di cassazione o magistrati di grado parificato, e per quelli indicati nell'articolo 198.

Durante la permanenza nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è consentito soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via eccezionale, per gravi e giustificati motivi; ed il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

Il magistrato, per il quale viene disposto il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenuti presenti, per quanto possibile, i criteri generali stabiliti nel presente ordinamento per l'assegnazione delle sedi”.

Riassumendo, dunque:

1.      nell’Italia unita non vi è mai stata la separazione delle carriere dei PM da quelle dei giudici giudicanti;

2.      tale separazione non era in alcun modo prevista dall’ordinamento giudiziario contenuto nel r.d. 2626/1865: tale norma prevedeva solo la distinzione delle funzioni e la possibilità del passaggio da una all’altra, previo provvedimento del Ministro della giustizia;

3.      la legge Grandi, quindi, non ha affatto unificato le carriere, perché non erano mai state separate e ha confermato nella sostanza esattamente la medesima organizzazione precedente, continuando a permettere il passaggio da una funzione all’altra sempre a condizione che lo consentisse il Ministro della giustizia;

4.      sia il r.d. 2626/1865, sia la legge Grandi, del resto basate sullo Statuto Albertino che non riconosceva il potere giudiziario come indipendente, consideravano la magistratura sottoposta al Re e, in particolare, il PM come un funzionario del Ministero della giustizia.

E’ stato solo con la Costituzione Repubblicana che il potere giudiziario è stato riconosciuto come indipendente, dunque non più subordinato al Governo. Il PM, nell’ambito delle istituzioni repubblicane, non è più stato, quindi, un funzionario del Ministero della giustizia incaricato di rappresentare il Governo.



L’unitarietà dell’ordine giudiziario era stata prevista all’alba della nascita del Regno d’Italia, con la legge 2626/1865:


Il fascismo non ha fatto altro se non adottare una norma che aveva praticamente lo stesso contenuto di quella di quasi 80 anni prima:


Dunque, l’unità delle carriere è stata prevista dall’Italia liberale e per nulla introdotta dal fascismo.

In secondo luogo, prima della Costituzione la funzione del PM era subordinata al governo. Questo avveniva tanto nell’ordinamento liberale (sempre con la legge 2626/1866)



tanto con la successiva disciplina fascista:



La Costituzione, dunque, lungi dal costituzionalizzare norme fasciste, ha davvero reso indipendente il potere giudiziario da quello esecutivo. Tutto l’opposto della narrazione falsa proposta da chi, legittimamente convinto dell’opportunità del Sì, non approfondisce e cade nella disinformazione.



venerdì 10 gennaio 2025

Basta con le ordinanze sindacali da vaudeville: problemi veri e gravi come la sanità in Calabria vanno affrontati con metodi seri

 

La salute è una cosa seria, come lo è l’assistenza sanitaria. La regione Calabria ha la sanità commissariata da 3 lustri e, quindi, in quella regione, il diritto alle cure ospedaliere e mediche è seriamente compromesso e di difficile esigibilità.

Tuttavia, non pare che possa essere il vaudeville lo strumento per porre e soprattutto risolvere la questione in modo corretto.

Ci si riferisce all’ordinanza del sindaco di Belcastro, che ordina



Di certo, il sindaco del comune ha ottenuto l’attenzione mediatica cui aspirava:


I sindaci, ma in ogni caso chi ha cariche amministrative e politiche nell’ambito dei partiti, hanno però modi corretti e ben diversi per affrontare i problemi. Per esempio, indirizzando l’elettorato a non sostenere forze politiche e loro esponenti che abbiano causato le disfunzioni causa, ora, della situazione di allarme a Belcastro.

Questioni di politica ed amministrazione si risolvono attraverso la politica e l’amministrazione. L’utilizzo delle ordinanze sindacali senza senso, in assenza totale di potere, provocatorie e risibili è stato visti e rivisto nel corso della micidiale pandemia Covid.

L’abuso di questi provvedimenti, a fini provocatori e mediatici, francamente ha stancato e non aiuta per nessuna causa, anche la più nobile, trasformare una cosa seria, la gestione della cosa pubblica, in una commedia dell’assurdo.

domenica 8 settembre 2024

Gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione di Ministri e qualsiasi organo di governo sono un fatto totalmente pubblico, mai "privato"

 La circostanza che si dibatta se le vicende relative al Ministro della cultura e della consigliera con l’incarico fantasma siano o meno una questione privata evidenzia di per sé quanto grave sia la situazione generale della normativa e della concreta attuazione relativa agli incarichi negli uffici “di staff” degli organi di governo.

mercoledì 4 settembre 2024

Il consigliere "fantasma" del Ministro della cultura: caso per nulla isolato che conferma 30 anni di norme deleterie per la PA #Boccia #Sangiuliano

 La vicenda del Ministro della cultura e della consulente fantasma non dovrebbe risultare utile ad insegnare quali siano le molte, troppe, storture della normativa sugli incarichi di lavoro autonomo nella PA, ma utile per confermare quanto esiziali siano le norme prodotte dal 1993, anno della “riforma Cassese”, passando dal biennio 1997-1998, epoca delle esiziali riforme Bassanini, per poi procedere con le riforme di altri inquilini di Palazzo Vidoni, tutte indirizzate a fare della PA un mercato di piazza di incaricati, consulenti, consiglieri, segretari particolari: Frattini, Nicolais, Brunetta, Madia, senza soluzioni di continuità, senza mai rimedio alcuno ad un sistema che fa acqua da tutte le parti.

Di vicende identiche, o molto simili, a quella attualmente agli onori della cronaca, ve ne sono migliaia, reperibili negli enti locali, nelle regioni, nelle società partecipate soggette comunque a regole pubblicistiche della disciplina dei rapporti di lavoro autonomo.

Qualsiasi componente di organo di governo di qualsiasi livello, appena insediato immediatamente ritiene che sia consustanziale al proprio “potere” nominare, incaricare, qualcuno: passando da nomine ed incarichi istituzionali, a incarichi i più disparati a frotte di consiglieri e consulenti. Senza quasi mai alcuna selezione effettiva, sulla base dell’appartenenza o spesso realmente di soli specifici individualissimi rapporti personali.

Quando negli anni ’90 si è attuato l’articolo 97 della Costituzione e il principio ivi indirettamente posto della distinzione tra le funzioni politiche e di governo, da quelle gestionali, qualcuno ebbe modo di pensare che dal “governo degli atti”, si dovesse passare al “governo degli uomini”: il ministro, il sindaco, il presidente di regione, che non può più adottare direttamente l’atto amministrativo o la decisione concreta, diviene assegnatario del potere di nominare e incaricare, almeno parte delle compagini di vertice.

Non solo si istituì il deleterio spoil system all’italiana, col quale rilevanti parti dei vertici dirigenziali si selezionano senza concorso ma per l’esiziale “personale adesione” alle politiche della maggioranza; in più si sono allargate all’infinito le maglie di nomine ed incarichi in uffici di gabinetto, di progetto e per consiglieri di ogni genere: da quello giuridico a quello economico, a quello tecnico, a quello per l’immagine, a quello per i rapporti con i social (gli uffici stampa erano da anni caratterizzati da questo “mercato nel tempio”), all’utilizzatissimo consulente per l’organizzazione “di eventi”.

Dovrebbe risultare chiaro da anni e da sempre che i casi, quando emergono, sono solo la piccolissima punta di un icerberg, che nella parte sommersa è di enormi dimensioni.

Incarichi assegnati senza selezione, senza verificare titoli e competenze, senza nessun genere di riferimento per definire gli importi dei compensi. Senza nessuna trasparenza sul perché, sul come e sul quando. Le regole anticorruzione fanno acqua da tutte le parti.

Si è pensato che la “fiducia”, parola e concetto presente nella Costituzione solo per la disciplina dei rapporti tra Parlamento e Governo, fosse la formula magica per garantire che la nomina, l’incarico, la consulenza, il counselling, fossero utili, necessari, opportuni, congrui. Ma, purtroppo, proprio il caso attualmente agli onori della cronaca dimostra l’opposto: una persona incaricata in maniera opaca, forse per nulla incaricata, violando qualsiasi regola di “fiducia”, pubblica atti e documenti, azione che sarebbe del tutto inibita a un dipendente pubblico o ad un consulente “vero”, abilitato a trattare dossier e questioni solo dopo e non prima della formalizzazione di un incarico, chiaro nella spesa, nei modi e nei limiti e, soprattutto, soggetto alle regole del dPR 62/2013, il “codice di comportamento” dei dipendenti pubblici, che però va applicato anche a qualsiasi soggetto che riceva appalti, commesse e consulenze dalla PA.

Paradossalmente, il consulente incaricato non si sa come, non si sa con quale atto, non si sa con quale spesa o proprio per nulla incaricato, ma presente negli uffici e messo nelle condizioni di acquisire documenti e registrare immagini e audio, proprio per il fatto di non aver sottoscritto alcun contratto, di non aver sottoscritto nessun impegno anticorruzione e anti conflitto di interessi, sfugge a qualsiasi possibile reazione di autorità competenti, come l’Anac, per quanto debole e sfocata possa essere tale “reazione”.

Dovrebbe risultare da simili macerie che questo sistema ormai ultra trentennale, va chiuso. Basta con lo spoil system sconsiderato; basta con la “fiducia”; basta con consiglieri e consulenti incaricati senza alcuna selezione plausibile; basta con la creazione di apparati burocratici amministrativi e paralleli, composti da soggetti che proprio per la loro “personale adesione”, si guardano bene dal contraddire, dal suggerire strade più corrette. Il travisamento del principio del “risultato”, tragicamente enunciato nel codice degli appalti, fa ormai apparire che tutto è lecito per raggiungere un fine, anche l’inutile, anche l’abborracciato, anche il costoso, anche l’inopportuno.

La parola “basta” a tutto ciò, però, da anni e da sempre non è stata pronunciata, né lo sarà mai: cambiano le maggioranze, ma gli appetiti dei componenti restano sempre uguali: nominare, incaricare il consulente, il consigliere, l’esperto, il tecnico, il manager, in una spirale deleteria, senza fine.

domenica 14 luglio 2024

Le meraviglie e l'efficienza della PA dopo l'abolizione del reato di #abusodiufficio

 Abolito il reato di abuso d’ufficio, finalmente si notano i primi benefici effetti. Il sindaco del comune di Vattelappesca ha potuto firmare in una conferenza stampa aperta a tutti il suo primo atto senza “paura della firma”, con decisione ed efficienza.

“Era da anni che quel gestore del bar in piazza mi stava sulle scatole, perché fratello del mio maggiore avversario ad ogni elezione. Cercavo da sempre di impedirgli l’occupazione di suolo pubblico a scopi legittimamente ritorsivi, ma nessun funzionario comunale aveva mai proceduto. Mi dicevano, ‘sa, sindaco, c’è l’abuso d’ufficio…’. E insomma, nessuno che avesse il coraggio di adottare il provvedimento che, oggi, finalmente, ho disposto io, grazie alla riforma”.

L’associazione dei comuni della Val di Crasvaleggimo è soddisfattissima ed ha deciso di avviare un corso di formazione sull’adozione di atti formalmente legittimissimi, ma posti a procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Il presidente dell’associazione è raggiante. “Abbiamo sempre selezionato i funzionari più disponibili ad adottare atti anche illegittimi e di prevaricazione, se comunque volti ad attuare il programma politico. Alcuni, con coraggio ed abnegazione, lo hanno sempre fatto, pur in presenza del reato e, giustamente, hanno fatto carriera. Molti altri, attanagliati dalla “paura della firma” non hanno confermato le buone intenzioni. Un corso di formazione, quindi, che li rieduchi all’approvazione di provvedimenti ineccepibili nella forma, ma che al contempo accontentino gli amministratori quando danno l’indicazione di favorire alcuni e danneggiare altri”.

La signora Bravaldella del Brigelmo è soddisfattissima: “pensi, ho ricevuto, finalmente, il primo provvedimento che mi danneggia gravemente: ho partecipato ad una selezione per un incarico professionale, ma poiché mi sono candidata 10 anni fa in un comune diverso con una lista non gradita all’attuale amministrazione, non mi hanno selezionata e al mio posto hanno preso una persona senza alcuna esperienza e senza nemmeno il titolo di studio, però con la tessera di partito ancora nuova fiammante! E tutto, mi creda, con straordinaria efficienza: hanno adottato il provvedimento in soli 2 giorni, così non ho dovuto aspettare molto ad ottenere la giusta prevaricazione delle mie posizioni”.

Infine, Rattobaldo dei Grinfegli è al settimo cielo: “Ho presentato diverse istanze riguardanti miei beni immobili, tutte lesive della posizione del mio vicino. Ma, io ho le prove di aver votato l’amministrazione in carica: era mai possibile che non mi si tutelasse. Proprio ieri, finalmente, il sindaco ha revocato l’incarico all’ingegnere, che attanagliato dalla paura della firma, non accoglieva le mie istanze e il nuovo incaricato ha approvato le mie istanze, che danneggiano il mio vicino. Giustizia è fatta”.

giovedì 11 luglio 2024

Abolito il reato di abuso d'ufficio, resta ora la classica domanda: a chi giova?

 

L’abuso d’ufficio è stato “finalmente” abolito. E’ lecito attendersi che ciò cambierà in meglio qualcosa nella pubblica amministrazione?

Solo chi possa davvero pensare che i problemi della PA siano legati alla fantomatica “paura della firma” può davvero ritenere utile l’abolizione di questo reato.

Se la “paura della firma” davvero esista, a scatenarla sono ulteriori e ben altri spauracchi: la responsabilità erariale e i molti altri reati contro la pubblica amministrazione, che, eliminato l’abuso d’ufficio, saranno presi in considerazione in maniera più ampia e pervasiva dai PM.

A ben vedere l’abolizione del reato di abuso d’ufficio risulta di nessun interesse per chi di firmare qualsiasi cosa, anche appunto comportante il compimento di reati, non ha mai avuto nessuna paura, anche sapendo che in tal modo spesso si traccia la strada per la carriera.

Chi, invece, sia condizionato dalla “paura della firma”, come detto prima, di ragioni per non ritenersi comunque tranquillizzato ne continua ad avere moltissime.

Il giovamento vero, dunque, è soprattutto per chi fa da “spingitore” delle firme altrui, potendo contare di far passare i timorati della firma alla condizione di aver paura non di firmare, bensì di non firmare, pena carriera stroncata e altre conseguenze.

Seguiamo il filo rosso, immaginando un funzionario di uno tra le migliaia di comuni italiani, chiamato a dirigere una struttura amministrativa dell’ente.

Si deve sapere che le riforme degli anni ’90 hanno sapientemente introdotto uno spoil system talvolta conclamato e aperto, come quello per i segretari comunali, talaltra sotto traccia. E’, appunti, il caso dei funzionari chiamati alla direzione di strutture locali, oggi destinatari di incarichi di Elevata Qualificazione, un tempo di Posizione Organizzativa.

Tali incarichi sono attribuiti a tempo determinato e, quindi, gratificanti (fino a un certo punto: la retribuzione connessa non è certo principesca), ma precari.

Adesso guardiamo ad alcune competenze che la normativa accolla a questi funzionari: per esempio, assumere, attribuire incarichi di consulenza, assegnare appalti.

Il codice dei contratti pubblici, recentemente riformato dal d.lgs 36/2023, ha introdotto – molto inopportunamente data la genericità della scrittura della norma – il principio del “risultato”: più che alla forma, sembrerebbe, occorre badare alla sostanza. E lo stesso codice regola anche il principio della “fiducia” nell’efficienza e probità dei funzionari. Tale è la fiducia che la norma riconosce ai funzionari, che in pratica obbliga le amministrazioni a stipulare polizze assicurative dei rischi del personale…

Chiudiamo la stesura del filo rosso evidenziando quel che quotidianamente avviene nelle amministrazioni locali di ogni parte d’Italia: il “risultato” è da molti amministratori inteso come attribuire l’incarico a quella specifica persona, far vincere il concorso a quel preciso candidato, assegnare il contributo a quella identificata associazione, dare l’appalto a quel particolare imprenditore, uno perché amico o amico di amici, l’altro perché parente del segretario provinciale del partito, l’altro ancora perché è amministratore delegato di quell’influente azienda pubblica partecipata, l’altro perché indicato dal partito di maggioranza.

Da sempre nelle amministrazioni si incontra l’estrema difficoltà ad applicare le regole costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità resistendo alle pressioni, per lasciar capire che l’interesse pubblico non coincide con quello privato a trasformare in privilegi decisioni che debbono perseguire l’interesse di tutti, indirizzandole, quindi, non agli “amici” ma a chi risulti meritevole in applicazione di regole tecniche ed oggettive, anche discrezionali.

Ma, se il tuo incarico è precario; se chi te lo ha assegnato ritiene che il “risultato” al quale devi giungere è quell’appalto per quel preciso imprenditore; se ti hanno allo scopo coperto con un’assicurazione contro i rischi; se ti sottolineano che la “firma” sull’incarico non costituisce reato di abuso di ufficio; se ti evidenziano che la tua perplessità ad adottare un atto che comunque appaia non tecnicamente corretto e tale da ledere la posizione di terzi oltre che l’interesse pubblico si sostanzi, visto che non è nemmeno reato, in un boicottaggio, una inefficienza, una paurosità e ti sventolino la revoca dell’incarico o azioni disciplinari o altri metodi simili. Se tutto questo avviene, come affermato, dalla “paura della firma”, che può avere solo chi sia cosciente che la firma si apponga ad un atto non proprio legittimo e corretto, si trasformerà nella paura di non firmare, per non incorrere in conseguenze su carriera e stipendio.

Il tutto, grazie all’eliminazione dell’abuso d’ufficio. Per altro, un reato che su circa 5.000 azioni penali attivate porta a poche centinaia di condanne e a moltissime archiviazioni.

Strano che questo dato statistico sia utilizzato da molti per dimostrare l’opportunità dell’abolizione del reato. Sono quelli stessi, o gran parte di essi, che invocano la riforma della magistratura e la separazione delle carriere, per evitare che il magistrato giudicante sia condizionato dal PM e si appiattisca sull’azione di questo, anche per assecondare la celebrità mediatica. Ma, proprio le statistiche sul reato di abuso di ufficio dimostrano che Gip, Gup e giudici siano ben capaci di autonomia di giudizio e indipendenza e alterità rispetto ai PM, insomma che non esiste, fortunatamente, alcuna tirannia del PM e che l’attivazione di un’indagine non comporta alcuna automatica condanna.

Il tutto non porta che verso una sola direzione: il reato è stato abolito per rendere più facile la vita a chi del reato stesso, quando era previsto, se ne interessava, e renderla più difficile a chi cerca di perseguire interesse pubblico, imparzialità ed efficienza, a prescindere delle sanzioni penali, che generalmente scattano proprio quando si adottino decisioni in spregio dell’interesse pubblico, dell’imparzialità e dell’efficienza.

martedì 23 gennaio 2024

Qual è la differenza tra spoil system ed amichettismo? - Le Autonomie

Qual è la differenza tra spoil system ed amichettismo? - Le Autonomie: Le polemiche riguardanti l’incarico del presidente della fondazione Teatro di Roma appaiono surreali. Come tanti Fregoli, i partiti e le coalizioni sono capaci di smentire continuamente se stessi, a seconda che vestano i panni della maggioranza o dell’opposizione. Che la [...]

martedì 10 ottobre 2023

La disapplicazione delle leggi contrastanti con le direttive Ue autoesecutive. Cosa c'è da sapere che colpevolmente i media ignorano o omettono.

 Per tutti i “giureconsulti” che restano sorpresi dalla disapplicazione del decreto Cutro da parte dei giudici ordinari, sarebbe un po’ il caso di approfondire e conoscere le norme giuridiche e la giurisprudenza connessa.

In primo luogo, dovrebbero dare una piccola lettura all’articolo 117, comma 1, della Costituzione: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Si tratta di una previsione di una chiarezza estrema. Il Legislatore, tanto statale, quanto regionale, è obbligato ad approvare leggi:

1)      che siano rispettose della Costituzione;

2)      che siano, anche, rispettose dei vincoli derivanti dalle norme internazionali, discendenti da varie fonti: trattati e, nel caso della Ue, anche regolamenti e direttive.

In entrambi i casi, le leggi dello Stato (e delle regioni) contrarie alle fonti indicate dall’articolo 117 della Costituzione si espongono alla valutazione di legittimità in sede di giudizio.

Ma, i percorsi giuridici da seguire per la decisione in merito alla costituzionalità delle leggi o del loro rispetto dei vincoli dell’ordinamento comunitario sono totalmente diversi, come diversi sono gli esiti.

Nel caso di questioni di costituzionalità, il giudice non può decidere autonomamente che una norma di legge sia illegittima: valuta la domanda incidentalmente posta da una delle parti posta a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, sulla base della considerazione che tale questione risulti non manifestamente infondata e rilevante ai fini del processo sotto la propria cognizione. Il giudice può anche sollevare di propria iniziativa la questione di legittimità costituzionale, sempre a seguito della rilevazione della rilevanza e non manifesta infondatezza. A quel punto, il giudizio si interrompe, finchè non intervenga la sentenza della Corte Costituzionale (molti pensano che la Corte Costituzionale esprima “pareri”: no, decide con sentenze) che, laddove accolga la questione e dichiari incostituzionale una norma, sortisce l’effetto della sua abrogazione erga omnes: la norma si considera come totalmente eradicata dall’ordinamento e mai esistita (fatti salvi solo eventuali diritti acquisiti in fattispecie antecedenti totalmente concluse). Tutti, quindi, cittadini, autorità amministrative, giudici, non potranno mai più applicare la norma dichiara incostituzionale.

Nel caso, invece, del rapporto tra leggi e norme frutto dei vincoli discendenti dal Trattato Ue, è da sapere che le principali fonti della Ue sono i regolamenti e le direttive. I primi, sebbene siano denominati “regolamenti” sono vere e proprie leggi, immediatamente operanti e incidenti sull’ordinamento giuridico di tutta la comunità e degli Stati membri.

Le direttive, invece, lasciano modo e tempo agli Stati membri di adottare proprie leggi di attuazione. Qualora le direttive fissino un termine perché gli Stati adeguino i propri ordinamenti alle previsioni in esser fissate, oppure contengano precetti così dettagliati da non lasciare spazio ad un diverso assetto normativo disposto dagli Stati membri, esse sono qualificate come “autoesecutive”.

In questo caso, le direttive costituiscono veri e propri diritti soggettivi nei confronti di tutti, persone fisiche e giuridiche, diritti tutelabili davanti al giudice nazionale ordinario. Non occorre in alcun modo il coinvolgimento della Corte costituzionale.

La costante giurisprudenza tanto europea[1] che nazionale[2] da lunghissimo tempo, per rendere attuali e concreti i diritti soggettivi costituiti dalle direttive europee autoesecutive, stabilisce che  tutti gli organi competenti a dare esecuzione alle leggi, tutti, autorità amministrative e giudici (ordinari, amministrativi e contabili) sono obbligati, hanno cioè il dovere, di non dare applicazione alle disposizioni di legge nazionali che si rivelino contrarie alle norme europee, conculcando o limitando i diritti soggettivi da queste costitutivi.

Dunque, la rilevazione del contrasto tra norma di diritto interno e direttiva europea non è competenza esclusiva del giudice, ma anche di ogni altra autorità amministrativa.

In quanto ai giudici, essi non debbono, quindi, sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale, perché sono chiamati a garantire il diritto soggettivo regolato e fondato dalla direttiva europea: qualora la norma italiana contrasti con essa, allora, il giudice nei propri atti disapplica la norma di diritto interno e accerta la necessaria applicazione della norma europea.

Non trattandosi di una decisione sulla legittimità costituzionale della norma di diritto interno in rapporto alla Costituzione, ma piuttosto della decisione sulla necessità di applicare la norma europea invece di quella interna, la norma interna non subisce l’effetto dell’abolizione erga omnes proprio delle sentenze della Consulta. La disapplicazione opera, infatti, solo nell’ambito degli specifici rapporti giuridici presi in considerazione dai singoli giudici e dalle singole autorità amministrative. Ecco perché sul decreto Cutro le pronunce giurisdizionali che lo disapplicano sono molteplici.

S’è detto prima che anche le autorità amministrative debbono disapplicare norme interne contrarie alle direttive autoesecutive. Ma, prima ancora, deve essere il Legislatore a rispettare in vincoli dell’ordinamento comunitario.

Allora, la questione, nel caso del decreto Cutro, ma anche in ogni altro caso, non è legata all’operato dei giudici che, disapplicando le norme, sorprendono solo coloro che non conoscono le regole dei rapporti tra fonti del diritto, bensì alla capacità del Legislatore di adottare leggi che non contrastino con i vincoli dell’ordinamento comunitario.

Allo scopo, il Legislatore dovrebbe, quindi, avvalersi di approfondite e corrette istruttorie degli organi tecnici a disposizione, volte ad evidenziare se la norma da approvare risulti effettivamente esente da difformità con l’ordinamento comunitario.

Quando i giudici (o le autorità amministrative) disapplicano leggi interne per contrasto con le direttive comunitarie, il problema non è la disapplicazione dei giudici: il problema è la qualità delle leggi.

 

[1] Ex multis CGUE 22.06.1989, Causa 103/88, Fratelli Costanzo SpA contro Comune di Milano.

[2] Ex multis Cons. Stato, sez. V 6 aprile 1991, n. 452, Corte cost., (ud. 04-07-1989) 11-07-1989, n. 389.

 

venerdì 6 ottobre 2023

Il "caso" della disapplicazione del decreto migranti disposta dal giudice di Catania visto da una prospettiva diversa: i danni dello spoil system

 Premessa: per quanto gli articoli della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero e di riunirsi fondino diritti che valgono per tutti, giudici compresi e per quanto anche il diritto alla riservatezza e, dunque, di non essere ripresi se non previe dovute informazioni del trattamento, durante manifestazioni pubbliche, valga per tutti, giudici compresi, sul piano dell'opportunità è certo da ritenere non adeguata la presenza del giudice di Catania a manifestazioni marcatamente contrarie a politiche governative sulla migrazione. Specie se poi esprime atti e sentenze in quell'ambito.

Ciò non perchè post di facebook o l'esercizio di libertà costituzionali possa minimamente inficiare elementi per altro non misurabili, come l'imparzialità, bensì perchè è bene per i giudici non prestare il fianco alla più pretestuosa delle polemiche: quella che non valuta il merito tecnico del provvedimento adottato, ma porta a scavare su idee, comportamenti, ed atteggiamenti personale totalmente irrilevanti (come i calzini azzurri), che conducono completamente fuori strada.

Ma, il caso dell'ordinanza del giudice di Catania che ha disapplicato il decreto del Governo sui migranti viene guardato in questi giorni sotto una luce ed una prospettiva che meritano di essere osservati da un'angolazione opposta.

Fin qui, il grosso della polemica si incentra sulla ricerca di prove sulla presunta non imparzialità e sulle scelte di vita privata del magistrato, nonchè su letture totalmente travisate dell'ordinanza, come l'invenzione assolutamente infondata che essa avrebbe qualificato la Tunisia Paese non sicuro: basta leggere il testo del provvedimento per capire che ciò non sia vero.

Proprio modificando il punto di vista, occorrerebbe prendere atto che qualsiasi sia il punto di vista del giudice sul piano socio-politico, l'ordinanza adottata è un atto tecnico giuridico ed opinioni sull'operato del giudice stesso andrebbero espresso in base ad una valutazione tecnico giuridica dell'ordinanza.

Sarebbe interessante, cioè, una valutazione critica dei suoi contenuti, un esame della correttezza di quanto disposto in relazione alle norme che regolano la materia.

D'altra parte, proprio perchè la giustizia è opera comunque dell'uomo e in quanto tale fallibile e nessuno pensa che i giudici agiscono ex cathedra esprimendo verità assolute, esistono i gradi di giudizio, come occasione appunto per approfondire sul piano tecnico le questioni e poter, eventualmente, ribaltare del tutto le conclusioni cui giungano i giudici di prime cure.

Per ora, risulta che siano almeno 3 i giudici pervenuti alle stesse conclusioni, ritenendo il decreto del Governo da disapplicare perchè contrario alla normativa europea. Il Governo ha tutte le possibilità di chiedere ed ottenere alla Cassazione di decidere in senso opposto.

Ma, sempre nell'ottica dell'inversione dei termini della questione, si ponga che la Cassazione, invece, confermi l'ordinanza. Se andasse così, risulterebbe evidente che il problema non consiste nella parzialità o imparzialità di questo o quel giudice, bensì nell'attestazione che sarebbe il Governo autore della prodizione di una norma affetta da un grave errore tecnico.

Ora, il Governo gode della piena discrezionalità di fissare e quindi perseguire l'indirizzo politico. Poichè, però, viviamo in uno Stato di diritto, anche il Governo è soggetto alla legge, così come gli atti che produce: si chiama principio di legalità. Un principio, oltre tutto, che non opera più entro i confini dello Stato, ma si estende all'ordinamento della UE. In pochi hanno notato che l'articolo 117, comma 1, della Costituzione determina l'immediata operatività nell'ordinamento interno: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Lo Stato esercita la potestà legislativa attraverso il Parlamento, ma il Governo da molti anni ad avere il monopolio dell'iniziativa attraverso una continua decretazione d'urgenza che vincola non poco Camera e Senato. Ebbene, lo Stato deve produrre leggi, decreti, regolamenti ed atti normativi che si presuppongono legittimi, ma dotati dei requisiti di legittimità tali da superare il vaglio di legittimità costituzionale o, nel caso delle materie regolate anche da regolamenti, direttive e trattati internazionali, il vaglio dei giudici ordinari, ai fini dell'eventuale disapplicazione se contrari alle regole internazionali e comunitarie (disapplicazione che è obbligatoria non solo per i giudici, ma anche per qualsiasi autorità amministrativa, come stabilito da anni dalla Corte costituzionale).

Allora, se è legittimo che una maggioranza spinga perchè gli atti normativi abbiano un determinato contenuto conforme ad un certo indirizzo, altrettanto lecito è aspettarsi che poi le strutture amministrative a servizio della maggioranza e soprattutto del Governo, preposte ad istruire gli atti e predisporli (o c'è qualcuno che crede che le leggi siano scritte direttamente da ministri e parlamentari?) assicurino la legittimità del loro contenuto. Legittimità che non discende, però, dalla circostanza che la norma provenga da una maggioranza "democraticamente eletta". L'elezione legittima ogni maggioranza ed ogni governo a legiferare esprimendo il già citato indirizzo politico; purtroppo, però, non costituisce scudo alcuno contro illegittimità dovute a violazioni della Costituzione o di norme internazionali, sempre perchè vige il principio di legalità, proprio di uno Stato di diritto. Altrimenti, si vivrebbe in una forma di stato nella quale gli organi di governo risulterebbero "assoluti", cioè sciolti dal rispetto delle leggi, come nelle antiche monarchie antecedenti i "moti" ottocenteschi.

Se gli organi tecnici al servizio del Governo per predisporre sul piano tecnico gli atti normativi operano ritenendo davvero che basti l'elezione per ammantare di legittimità insindacabile ognuno di tali atti normativi, non facendo null'altro che adeguarsi acriticamente ed atecnicamente ai desiderata degli organi di governo, ma poi vari giudici e vari gradi di giudizio evidenzino errori tecnici che conducono ad illegittimità costituzionali o a disapplicazioni, allora il vero nucleo del problema non sta - evidentemente - in chi esercita la funzione giurisdizionale e in un presunto scontro politica-magistratura, bensì nel rapporto insano tra organi di governo e maggioranza politica ed apparati tecnici, supini o impreparati, sì da produrre atti che si rivelino illegittimi.

E' il gravissimo problema dello spoil system e della convinzione, molto profonda anche nei livelli territoriali locali di governo, che le strutture tecniche debbano essere "di fiducia", allineate politicamente alle maggioranze, disposte sempre e comunque a gestire e produrre atti sempre e solo in linea con l'indicazione del "politico eletto", a nulla valendo il principio di legalità.

Un problema, questo, ben più grave di qualsiasi scontro vero o presunto tra politica e magistratura, perchè in tal modo si inquina la vita di ogni giorno e di ogni cittadino, condizionando le decisioni inerenti la sfera personale di ciascuno alle appartenenze, alle tessere, ai voti dati. Per altro, con la possibilità che il "merito" di cui si parla tanto sia misurato non rispetto alla capacità di produrre atti oltre che efficaci legittimi (ma, nessun atto, se illegittimo, quindi soggetto a varie forme di caducazione, può essere efficace), bensì alla supina predisposizione ad obbedire ad indicazioni a costo anche di trasfonderle in atti erronei, nella convinzione che sia questa predisposizione la base per fare carriera.

giovedì 22 giugno 2023

A proposito dell'assoluzione dell'ex sindaco di Lodi

 Sull'azione penale che coinvolse il sindaco di Lodi, scrivemmo questo post nel 2016, trattando anche di altri casi all'epoca agli "onori" della cronaca.

Fummo, fortunatamente, buoni profeti: esprimemmo la convinzione che non vi sarebbe stata colpevolezza.

In questo ulteriore post aggiungemmo:


Tuttavia, 7 anni sono passati, ma rimedi alle disfunzioni normative ed operative che affliggono l'ordinamento, alcuni dei quali ricordati nel post del 2016, non se ne sono visti. Pensare che passino per l'eliminazione di fattispecie di reato non porta da nessuna parte.





giovedì 8 giugno 2023

Controllo concomitante della Corte dei conti: come funziona davvero? Le risposte ai tanti equivoci su natura e procedura

 

In questi giorni sul controllo concomitante della Corte dei conti si stanno diffondendo una serie di informazioni travisate se non erronee. Tutte, si direbbe, influenzate dalla circostanza che molti parlano del controllo concomitante, senza conoscere adeguatamente la norma che lo regola: si tratta dell’articolo 11, comma 2, della legge 15/2009:

venerdì 12 maggio 2023

Questione affitti universitari: la scelta tra la rendita di posizione ed un futuro da Nazione di camerieri, da un lato, e il vero sviluppo, dall'altro.

 

La questione del caro affitti posta dagli studenti universitari non può essere trattata riducendola ad una grottesca rivendicazione del diritto alla casetta in centro per stare vicini ai luoghi dell’apericena. Né la circostanza che nel passato qualcuno si sia laureato affrontando costi e logistiche molto complicati giustifica che si debba continuare in questo modo.

Meglio, allora, partire dai fatti e un’analisi della quantità di laureati in confronto ad altre Nazioni aiuta (fonte: https://italiaindati.com/laureati-in-italia/):


Non è da dubitare sulla circostanza che la stagnazione, anzi per molti versi il declino dell’Italia sia legato a gravissimi problemi connessi all’istruzione ed alla formazione. Il livello degli apprendimenti e delle competenze a scuola si è abbassato, la formazione professionale non è adeguata ai cambiamenti delle esigenze delle imprese (che però si guardano bene dal pensare a strumenti di cofinanziamento e coprogettazione), il numero di laureati molto inferiore a quello dei Paesi competitori.

Il sistema è rimasto fermo ad alcune decine di anni fa, quando lo studio universitario era ancora di èlite e non si è sbloccato. Lo si ritiene non un investimento che il Paese fa in innovazione, ricerca, evoluzione, ma, appunto, un qualcosa di elitario, che sostanzialmente è bene resti tale.

Si è compiuta una scelta abbastanza precisa: tra la rendita di posizione e la crescita delle capacità e competenze, si è privilegiata la prima.

Dunque, si è lasciato spazio alle rendite di posizione vere e proprie, quelle degli immobili e dei pochi servizi nelle loro vicinanze. E’ lo stesso tema dello smart working: sindaci presunti “illuminati” lo hanno avversato, perché si è scoperto che le città potrebbero vivere lo stesso, anzi meglio, riducendo la pressione spaventosa che hanno sui poli gravitazionali dei centri ove sono ubicati i servizi e nei quali si sono riversati gli investimenti immobiliari.

Non vi sono da anni ed anni politiche abitative pubbliche, né adeguati investimenti nelle infrastrutture necessarie per i trasporti pubblici. Per i “fuori sede” spessissimo è impossibile affrontare viaggi con mezzi pubblici decenti, efficienti e puntuali. Quindi, hanno poca scelta rispetto a quella di provare a trasferirsi nelle vicinane delle sedi universitarie.

Anni fa c’era un mercato, invero indegno, di “posti letto”, carissimi in abitazioni al limite della fatiscenza, sempre a causa dell’assenza totale di alloggi come case dello studente.

Nel corso degli anni, la rendita è stata ulteriormente premiata da politiche dell’accoglienza turistica abbastanza bizzarre, che hanno permesso il dilagare senza controllo dei B&B e delle locazioni di appartamenti turistici, ben più lucrose delle locazioni abitative, comprese quelle universitarie.

Così, il mercato ha visto sottrarsi quantità enormi di appartamenti, destinati quasi in via esclusiva al turismo. Gli spazi per abitazione di studenti fuori sede, ma anche per lavoratori e famiglie, si sono ridotti al lumicino e i prezzi sono schizzati alle stelle.

Si è scelta, dunque, la rendita di posizione, l’investimento immobiliare, l’accoglienza turistica, a tutto svantaggio dell’istruzione universitaria.

Del resto l’èlite di chi possiede mezzi economici e magari proprio gli immobili da locare sottratti al mercato, è ben contenta di mandare in via esclusiva i propri figli all’università, contando sulla possibilità di permettere loro in via esclusiva l’accesso a professioni e lavori preclusi a chi non riesca a frequentare gli atenei.

Il numero dei laureati si striminzisce, dunque, con effetti esiziali su nuove tecnologie, nuovi processi, ricerca e innovazione tanto pubblica, quanto privata.

D’altra parte, in un Paese nel quale il lavoro che in apparenza in grandissima maggioranza si cerca è quello del bagnino, del cameriere, del barista, del portiere d’albergo e del lavapiatti, l’interesse per la crescita delle competenze, per le nuove tecnologie, per gli investimenti in innovazione, non può che essere basso e distratto.

Non è un caso che l’insieme di questi fattori ha portato all’assurdo di non aver nemmeno saputo programmare in modo adeguato l’accesso alla professione dei medici. Il Covid ha dimostrato in tutta la sua gravità non solo quanto problematico sia, per un Paese avanzato, disporre di così pochi laureati, ma quanto siano state sbagliate le politiche di accesso ai pur pochi corsi universitari, in particolari in medicina, tra lunari selezioni per i numeri chiusi e veri e propri blocchi all’accesso alle specializzazioni. Col risultato di non aver saputo garantire adeguati ricambi per il turn over, giungendo al paradosso della chiamata dei medici pensionati per evitare il collasso.

Affrontare il tema delle abitazioni per gli studenti universitari, ma in generale degli affitti, della rendita immobiliare, dello smart working, dei trasporti pubblici, non significa pretendere la casa in centro accanto al locale chic, ma pensare allo sviluppo del Paese e scegliere definitivamente di cambiare la strada e passare da quella che porta ad una Nazione di camerieri destinata al declino sempre maggiore dell’economia, a quella che porta alla crescita ed alla rinuncia alle rendite di posizione e al non ascoltare più le voci che quelle rendite e le connesse èlite tutelano, a danno di molti, per il privilegio di pochi.

martedì 6 dicembre 2022

Innalzare la soglia del contante serve ai turisti? No: la soglia per loro è già e da anni di 15.000 euro

 Basterebbe leggere le norme. La giustificazione per l'elevazione dell'utilizzo del contante a 5.000 euro basata sulla necessità di permettere ai turisti (che fra l'altro preferiscono di gran lunga le carte elettroniche) non ha fondamento.









domenica 27 novembre 2022

Nero-evasione e caro bollette

Le politiche indiscutibilmente tese a favorire in qualche modo il "nero" che si stanno prospettando, non possono certo ambire a ridurre l'elevata evasione fiscale in Italia, evidenziata dal grafico in alto, tratto dalla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, anno 2022.

Ischia e la “paura della firma” – Le Autonomie

Ischia e la “paura della firma” – Le Autonomie

sabato 26 novembre 2022

Paura della firma? I tanti modi per superarla – Le Autonomie

Paura della firma? I tanti modi per superarla – Le Autonomie

giovedì 24 novembre 2022

Niente Reddito di cittadinanza a chi non ha un diploma? Le proposte del commissario Javert

 L'uscita del Ministro dell'istruzione e MERITO,  secondo il quale non si deve assegnare il reddito di cittadinanza a chi non abbia un diploma, dà purtroppo la conferma dell'accezione fuorviante che di "merito" si intendeva dare.

Il problema non è tanto riconoscere, come è giusto, ai meritevoli incentivi e possibilità, quanto comprendere quel che si prospetta per i non meritevoli.

Ora, posto che non tutti hanno la capacità precoce di Mozart o il genio di un premio Nobel, sembra vi siano le premesse per assistere ad una suddivisione polarizzata della società: chi meriti il "merito" avrà diritti di serie A; chi si distingua per il de-merito scende in serie B.

giovedì 3 novembre 2022

Il grande caos del decreto anti rave

 Mettendo a confronto gli articoli 17 della Costituzione, l’articolo 633 del codice penale e il nuovo articolo 434-bis del codice penale, introdotto dal d.l. 162/2022, emergono visivamente i problemi di tenuta costituzionale della recente norma.

martedì 25 ottobre 2022

Nel merito del merito

 L’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, con l’aggiunta appunto dell’inciso “merito”, sta scatenando polemiche e dibattiti, come sempre caratterizzati da polarizzazioni su preconcetti ed argomenti fuorvianti.

La questione concerne la definizione che di concetto di “merito” è possibile dare e, conseguentemente, comprendere come si attagli il merito alla scuola.

giovedì 15 settembre 2022

Chi introdusse il tetto agli stipendi dei dirigenti? Renzi? No, Monti

 Superata la pessima figura dell'emendamento che in piena crisi economica aveva consentito lo sforamento del tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, grazie ad un intervento comunque tardivo della presidenza del consiglio, adesso il nuovo motivo del contendere è l'attribuzione del "merito" di aver introdotto quel tetto.

Sui social e nei media, anche televisivi, infuria la narrazione che l'iniziativa di fissare un tetto alla dirigenza pubblica sia stata del Governo Renzi. Ma non è così: il tetto fu introdotto dal Governo Monti, col decreto "salva Italia" (quello degli esodati, noto anche come "legge Fornero") e cioè il d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, articolo 23-ter: