sabato 30 gennaio 2016

Il populismo sulla burocrazia genera informazioni erronee

L’Italia sconta da anni un duplice problema intrecciato: la struttura amministrativa è certamente da rendere più efficiente, ma i problemi sono evidenziati dalla stampa generalista in modo populista, superficiale e sbagliato, sì da indurre a idee risolutive ancora più dannose.

Ne è l’ennesima riprova l’articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera di venerdì 29 gennaio, dal titolo “I burocrati che salvano se stessi”.

Rizzo, come è noto, ha impostato tutta la sua rilevantissima carriera professionale proprio come “paladino” contro la burocrazia e la corruzione. Purtroppo, l’approccio scelto per questo utilissimo e nobile intento è, appunto, quello del populismo, del messaggio facile e dell’inchiesta che piace alla piazza, oltre che sui tavoli da biliardo.

Il messaggio, dunque, è generalmente semplificato e da applausi automatici. Il titolo dell’articolo citato è emblematico: la sola idea di “burocrati che salvano se stessi” fa indignare, prima ancora di leggere il contenuto dell’articolo.

Infatti, l’esordio dell’articolo è da ovazione: “per impedire che una riforma abbia successo c'è un metodo infallibile: affidarne l'applicazione agli stessi burocrati. Viene deciso che la pubblica amministrazione si deve avvalere per i rapporti con i cittadini della posta elettronica certificata? Ecco che salta fuori qualche misteriosa disposizione in tema per cui la richiesta agli uffici si può certamente fare per mail, ma la domanda è ritenuta valida solo se presentata di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno”. Né l’immediato prosieguo è da meno: “la politica, qui, ha enormi responsabilità. Non perché siano i politici a scrivere regolamenti e circolari che stabiliscono come si devono compilare i moduli o le procedure per smaltire una tettoia di eternit. Ma perché la politica delega decisioni frutto della volontà popolare, come le leggi approvate dal Parlamento, agli stessi che dovrebbero subirle”.

Dato il postulato, segue la dimostrazione: “II caso del regolamento edilizio unico per tutti i Comuni italiani è una micidiale cartina al tornasole. Finalmente il governo prende atto che è impossibile far funzionare come in tutti i Paesi civili un sistema per cui ognuno degli 8.003 municipi italiani amministra questa materia con norme differenti l'uno dall'altro, sovente contraddittorie. Si arriva all'assurdo che neppure le circoscrizioni di uno stesso Comune capoluogo applicano le stesse regole. Non sono diverse soltanto le altezze dei pa rapetti o le cubature minime delle stanze, ma le definizioni stesse: in un Comune con «superficie utile» si indica una determinata cosa, mentre nel Comune confinante lo stesso termine indica una cosa diversa”.

E, dunque, lo sviluppo: “Si commette però il solito errore: siccome la questione è molto complicata e oltre alle leggi nazionali ci sono di mezzo centinaia di norme locali per decine di migliaia di disposizioni, il compito di mettere a punto il testo viene assegnato a un pool di funzionari competenti. Ma sono gli stessi che hanno le chiavi del labirinto, i custodi dei segreti delle burocrazie regionali e comunali, U cui potere e la cui funzione svanirebbero se il regolamento unico vedesse effettivamente la luce, fosse semplice e facilmente applicabile in tutti i Comuni italiani. Cominciano allora le eccezioni, i distinguo, i cavilli. Ognuno butta in faccia all'altro un dpr, una legge regionale, un ingorgo urbanistico, una specifica costruttiva, un divieto lessicale, un ostacolo strutturale, un compendio normativo, una deroga altimetrica... E dopo un anno tutto è ancora fermo. La burocrazia ha raggiunto il suo obiettivo”.

Peccato, però, che il Rizzo nel premurarsi di esemplificare la questione del regolamento edilizio per dimostrare che i burocrati fermano tutto, perché più forti di una politica debole che delega loro il potere, sbaglia completamente strada, mostrando anche pochissima conoscenza delle dinamiche della materia presa in esame, la disciplina dell’edilizia.

Rizzo, evidentemente, finge di ignorare un elemento fondamentale: proprio nella materia dell’edilizia la politica locale fonda la gran parte dei propri poteri. Pianificare l’urbanistica e, poi, materialmente decidere le regole per la realizzazione delle costruzioni per servizi pubblici, per insediamenti produttivi, per attività commerciali o ricettive è l’essenza vera del potere politico nei comuni.

E’ proprio in questo ambito che la politica incide, eccome. In particolare proprio attraverso gli strumenti che la normativa, in base al principio della divisione delle competenze tra politica e “burocrazia”: cioè mediante gli atti di programmazione urbanistica ed i regolamenti edilizi. Che, guarda caso, sono di competenza dei consigli comunali, cioè integralmente ascritti alla responsabilità ed emanazione esattamente dei politici.

Rizzo finge di non sapere, ancora, che, però, nei consigli comunali non sono presenti solo giuristi, ingegneri, urbanisti ed architetti esperti della materia. Le assemblee elettive dei comuni sono composte da rappresentanti politici di ogni tipo di esperienza: dall’avvocato al gelataio, dal bottegaio al professionista, dal pensionato all’impiegato.

La struttura amministrativa, la “burocrazia” sventolata come minaccia dall’articolo, serve dalla notte dei tempi (inventata già dai sumeri e perfezionata nell’Egitto dei faraoni 5000 anni fa), perché il potere decisionale, proprio perché non sempre competente in modo verticale su tutto, si avvale di funzionari a supporto. Proprio perché ci sono leggi, norme e cavilli.

Ma, Rizzo finge, ulteriormente, di non sapere che le leggi, le norme ed i cavilli le produce esattamente la politica. Rizzo finge certamente di non sapere, perché molte volte nelle sue inchieste ha commentato la scarsa comprensibilità delle leggi e ha criticato spesso le “manine” capaci di volta in volta di introdurre appunto quel codicillo seminascosto generalmente utilissimo a danneggiare molti e privilegiare pochi.

Non ci sono “custodi segreti” delle burocrazie comunali. Nei comuni, in particolare nel settore dell’edilizia, esiste invece una dinamica conflittuale enorme tra la politica e la struttura amministrativa, perché è esattamente la prima a pretendere pianificazioni urbanistiche e regole di dettaglio edilizie in deroga, violazione, aggiramento delle norme, mentre la seconda, quando non è cooptata come dirigenza a contratto direttamente nominata dalla politica e, quindi, sua diretta espressione, cerca solo di applicare in modo razionale e rispondente all’interesse generale regole che, invece, la politica vorrebbe piegare alla sola utilità degli amici.

Che la politica risulti frenata dai “custodi segreti” sia solo una panzana, Rizzo lo potrebbe facilmente apprendere da fatti di cronaca recentissimi, descritti con dovizia da Il Fatto Quodiano. Il quale racconta del diniego opposto ad un proprio giornalista da parte del comune di Laterina ad accedere allo stato di famiglia della ministra Boschi. Un diniego assolutamente infondato, ma non frutto della direttiva interna del “burocrate”, che introduce il cavillo o l’ostacolo, bensì di una decisione diretta del sindaco di quel comune, contraria ad ogni regola minima delle norme sulla trasparenza amministrativa.

Rizzo potrebbe prendersi il disturbo di scorrere nelle varie banche dati pubbliche le sentenze della Corte dei conti e dei Tar, per rendersi conto di quante volte incarichi, consulenze, appalti, siano decisi direttamente dalla politica che, però, finge di esprimere solo direttive, in modo che la “firma” sull’atto poi rivelatosi illecito e produttivo di danno (quando non di reato, in alcuni casi) sia adottata dal “custode segreto”. Che, come tale, se segretamente agisce per inserire esattamente quei cavilli, quelle deroghe, quelle situazioni eccezionali che aggradino alla politica in quel momento, è portato in palmo di mano. Mentre, se, al contrario, attua le leggi e le regole rese complicatissime in primis dalla politica, è un nemico da eliminare. E la riforma della dirigenza operata dalla legge 124/2015 va esattamente nella direzione della “normalizzazione” della dirigenza, perché divenga da servente a servile.

Evidentemente a Rizzo, “paladino” di riforme e idee di riordino della pubblica amministrazione fallimentari e dannose, come la riforma delle province indirettamente affondata ed irrisa dalla sentenza 10/2016 della Corte costituzionale, va bene così. L’applauso scrosciante di chi poggia il bianchetto o la stecca da biliardo dopo aver letto il titolo populista, val bene il supporto a riforme che nell’assoggettare la “burocrazia”, il corpo che autonomo dalla politica dovrebbe attuare l’indirizzo politico in modo però imparziale, alla politica costringa i cittadini ad “affiliarsi”, per avere come favore ciò che spetta di diritto.

E, a proposito della norma sulla posta certificata, un consiglio a Rizzo. Legga a caso una norma di legge qualsiasi riguardante le comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini e viceversa. Consigliamo l’articolo 77 del codice dei contratti[1], in modo che il Rizzo si faccia un’idea di come la “burocrazia” ed i cittadini debbano districarsi tra regole semplicemente assurde, per riflettere se sia davvero la burocrazia a voler salvare se stessa.

 

 
[1]

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

 
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

 
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

 
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

 
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

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