Tra
i documenti più difficili da comprendere per i cittadini vi sono i bilanci di
previsione e i rendiconti consuntivi.
In
particolare questo vale per gli enti locali, dal momento che i bilanci non
dettagliano più la spesa in capitoli (unità elementari), ma, dopo la sciagurata
riforma della contabilità che ha ulteriormente complicato il sistema contabile,
li aggrega in missioni, programmi titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli, lasciando al Piano esecutivo di gestione, approvato
dalla giunta, la ripartizione delle somme complessive, aggregate per capitoli o
altra denominazione, connessi a specifiche attività ed obiettivi.
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro
trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di
previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il
Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
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Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione
e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il
Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
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Inoltre,
la contabilità pubblica risulta piuttosto complessa e, comunque, peculiare,
molto diversa da quella di diritto comune. Non tutti sanno che il bilancio di
previsione, sostanzialmente solo una formalità nell’ordinamento civile, è
fondamentale nel sistema pubblico, in quanto esso ha la funzione di autorizzare
le spese ivi previste, mentre il consuntivo, rilevantissimo nel sistema privato,
ha una funzione solo ricognitiva.
Poi,
vi è una gestione distinta tra la competenza, cioè le spese previste ed
impegnate nel medesimo anno solare, ed i residui, le spese che si effettuano in
un certo anno solare, ma impegnate in anni precedenti. Per altro, la riforma
della contabilità ha reso ulteriormente complesso il sistema, puntando all’eliminazione
dei residui per effetto dell’introduzione della cosiddetta “competenza potenziata”
concetto impossibile da comprendere per chi non sia addetto ai lavori. O, ancora,
la distinzione rigidissima tra spese correnti e spese di investimento, che a
ben vedere spaccano in due distinti insiemi, impermeabili tra loro, i bilanci
pubblici.
Ne
deriva una difficoltà estrema a capire esattamente quali e quante risorse siano
previste, a cosa siano destinate, quali benefici ne possano derivare.
L’articolo 29 del
decreto trasparenza cerca di ovviare a questi problemi. In questo caso, non si tratta di una disposizione meramente ricognitiva e semplificativa di norme e regole già
sussistenti.
La semplice pubblicazione dei bilanci sui portali
internet delle amministrazioni, per i motivi sintetizzati
sopra, ovviamente garantisce appunto la pubblicità, cioè la piena disponibilità
al pubblico dei documenti, ma non la trasparenza, intesa come possibilità di
non solo conoscere, ma soprattutto capire i contenuti dei documenti pubblicati.
Per questa ragione, l’estensore
del decreto chiede che siano
pubblicati i dati dei
bilanci di previsione e dei consuntivi,
non i documenti contabili
in quanto tali
e stabilisce che siano pubblicati
in modo
semplificato. Non si chiede il
dettaglio, ma la leggibilità e comprensibilità, da favorire, quindi,
mediante schemi grafici.
L’informatica potrebbe consentire disaggregazioni progressive:
dalla spesa per servizi, alla spesa per servizi per settori,
alla spesa per settore distinta
per diverse tipologie di servizi.
Il legislatore consiglia anche l’utilizzo di rappresentazioni grafiche, di
supporto ed aiuto all’illustrazione del mero dato contabile, che potrebbe risultare in ogni caso difficile da comprendere.
Il comma 1-bis impone alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle
entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi:
- anche attraverso il ricorso ad un portale
unico, per consentire di accedere agevolmente alle informazioni;
- in formato tabellare aperto, in modo da
permettere l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati, nel
rispetto dell'articolo 7 del d.lgs 33/2013, secondo uno schema tipo e modalità
definiti col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre
2014 “Definizione degli schemi e delle
modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla
spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (in GU Serie
Generale n. 265 del 14/11/2014).
Il secondo comma mira ad estendere a tutte le
amministrazioni pubbliche le
disposizioni contenute nell’articolo 19 del d.lgs.
91/2011:
“1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio
di previsione ed al bilancio
consuntivo, presentano un documento
denominato «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio», di seguito
denominato «Piano», al fine di
illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne
i risultati e monitorarne l’effettivo
anda- mento in termini di servizi
forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra
il contenuto di ciascun programma di spesa
ed espone informazioni sintetiche relative ai
principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il
triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori
individuati per quantificare
tali obiettivi, nonché la misurazione
annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati
conseguiti.
3. Il Piano è coerente con il sistema di
obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna
amministrazione ai sensi
del decreto
legi- slativo 27 ottobre 2009, n. 150,
e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall’arti-
colo 21, comma 11, lettera a), e dall’articolo 35, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Al fine di
assicurare il consolidamento e la confrontabilità
degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti defini- scono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, com-
prese le unità locali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema
minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministra-
zione ed unità locale deve
inserire nel proprio Piano. Tale
sistema minimo è stabilito con decreto
del Ministro competente d’intesa con
il Ministro
dell’economia e delle finanze,
da adottare
ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Per gli enti locali non si tratta di compiere
uno sforzo compilativo particolarmente nuovo e gravoso, in quanto, nella sostanza, il
documento che la norma richiede
di pubblicare
è perfettamente sovrapponibile al Piano esecutivo di
gestione e al Piano dettagliato degli
obiettivi.
Infatti,
entrambi questi documenti, in stretta
attuazione delle indicazioni contenute nel bilancio
di previsione e nella relazione previsionale e programmatica, oggi documento unico di
programmazione, dettagliano gli obiettivi
da realizzare, aggregando le risorse connesse
e specificando gli indicatori
per misurare la capacità di raggiungerli ed il sistema della loro misurazione.
Ai
sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 91/2011, il Piano previsto dall’articolo 19
del medesimo decreto deve illustrare le principali finalità perseguite dai
programmi di spesa del bilancio, descrivendo livello, copertura e qualità dei
servizi erogati; e, ancora, “l’impatto
che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre
sulla collettività, sul sistema econo- mico e sul contesto di riferimento”.
Quest’ultimo
è l’elemento maggiormente rilevante. Le cifre “fredde” di per sé possono
dimostrare l’equilibrio o lo squilibrio finanziario. Ma alla cittadinanza serve
comprendere, soprat- tutto, la destinazione, lo scopo che la spesa intende
perseguire. L’attivazione delle spese è lo strumento concreto col quale le
amministrazioni possono incidere sull’economia e l’occupazione, direzionando lo
sviluppo economico di un territorio verso il terziario, invece che verso l’agricoltura
o il turismo, ad esempio. I Piani di accompagnamento ai bilanci dovrebbero
essere in grado, allora, di spiegare che una certa tipologia di spesa si rende
opportuna perché essa attiva un servizio, un appalto, una gestione, dalla quale
possa scaturire l’imbocco verso il percorso di sviluppo previsto.
L’articolo
21, comma 2, del d.lgs. 91/2011 descrive meglio il contenuto disaggregato del
Piano, che è molto simile a quello del Dup degli enti locali, indicando che per
ciascun programma, il Piano fornisce:
a) una descrizione sintetica degli obiettivi
sottostanti, al fine dell’individuazione dei potenziali destinatari o
beneficiari del servizio o dell’intervento, nonché la sua significatività;
b) il triennio di riferimento o l’eventuale arco
temporale previ- sto per la sua realizzazione;
c) uno o più indicatori diretti a misurare l’obiettivo
ed a moni- torare la sua realizzazione.
Il
comma specifica meglio la conformazione degli indicatori, avvicinando così tale
disciplina a quella del Piano dettagliato degli obiettivi. e stabilisce che per
ciascun indicatore, il Piano fornisce:
a) una definizione tecnica, idonea a specificare
l’oggetto della misurazione dell’indicatore e l’unità di misura di riferimento;
b) la fonte del dato, ossia il sistema
informativo interno, la rilevazione esterna, o l’istituzione dalla quale si
ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore, che consenta di
verificarne la misurazione;
c) il metodo o la formula applicata per il
calcolo dell’indicatore;
d) il valore “obiettivo”, consistente nel
risultato atteso dall’indi- catore in relazione alla tempistica di
realizzazione;
e) l’ultimo valore effettivamente osservato
dall’indicatore.
La
pubblicazione sintetica della finalizzazione delle spese e dell’insieme dei
risultati ricavati dagli indicatori, rende i bilanci e i consuntivi non solo
leggibili, ma oggettivamente connessi a scopi precisi, che poi dovrebbero
essere gli elementi in base ai quali il corpo elettorale forma il proprio
convincimento ai fini della scelta di chi è chiamato a rappresentarli.
L’articolo
22 del d.lgs. 91/2011 specifica che al termine di ogni anno finanziario e
insieme col rendiconto consuntivo occorre un referto finale, che illustri la
capacità di ottenere i risultati attesi, spiegando le ragioni degli eventuali
scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo
i criteri stabiliti dall’articolo 20.
La
novella del 2016 al comma 1 dell’articolo in commento potrebbe semplificare la
vita alle amministrazioni, perché in applicazione dell’articolo 9-bis del d.lgs 33/2013 la messe
di dati richiesta potrebbe essere resa pubblica in modo più diretto utilizzando
le banche dati nazionali che saranno rese disponibili allo scopo.
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