15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi
conferiti nelle società controllate) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in
regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate,
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di
collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli
arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti
informazioni:
a) gli estremi dell'atto
di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione
dell'incarico e la durata;
b) il curriculum
vitae;
c) i compensi,
comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di
procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti
alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di
efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione,
il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato
il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Il nuovo articolo 15-bis del d.lgs 33/2013, estende anche
alle società partecipate alcuni degli obblighi visti in sede di commento
dell’articolo 15, riguardo agli incarichi di:
-
collaborazione
-
consulenza
-
professionali
(inclusi quelli arbitrali).
Dette pubblicazioni debbono restare pubbliche per tutta la
durata del contratto e per due anni successivamente alla conclusione della
prestazione. Le informazioni da pubblicare sono analoghe a quelle indicate
dall’articolo 15:
a) gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la
ragione dell'incarico e la durata; sono gli elementi fondamentali
dell’incarico, cioè il provvedimento che lo decide, con l’indicazione specifica
della prestazione e, particolare molto importante, l’esplicitazione delle
ragioni per le quali è stato conferito;
b) il curriculum
vitae; informazione sempre prevista per consentire il controllo diffuso
sulle competenze del soggetto incaricato;
c) i compensi,
comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; è uno degli
elementi fondamentali della trasparenza quello di rendere note le spese
affrontate da chi gestisce denaro pubblico, anche solo indirettamente, come nel
caso delle società controllate;
d) il tipo di
procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti
alla procedura; quest’ultima previsione è molto importante, considerando
che è contenuta in una norma facente parte del “pacchetto anticorruzione”. Essa
fa comprendere come tutti i soggetti facenti parte della galassia della PA,
comprese le società controllate, debbono affidare gli incarichi sulla base di
una procedura selettiva, aperta al mercato. Dunque, le società controllate, per
quanto siano soggetti di diritto privato, debbono necessariamente adeguarsi
alle regole di trasparenza e concorrenza. Non è legittimo alcun incarico
attribuito per intuitu personae. L’espressione latina indica che il
motivo per il quale si sceglie l’incaricato è la considerazione della sua
persona. Infatti, i contratti intuitu personae sono quelli cosiddetti
“personali”, nei quali la valutazione soggettiva dell’incaricato da parte del
committente assume rilevanza decisiva ai fini della stipulazione del contratto,
come avviene nel mandato o nella procura. Tuttavia, si tratta di valutazioni
soggettive e personali del committente, tali da rendersi incompatibili con un
sistema, come quello pubblico, nel quale, al contrario, occorre oggettivizzare
ogni scelta da cui dipenda la spesa pubblica. Per questo l’intuitu personae
non deve e non può albergare nel sistema pubblicistico: esso, infatti è in
contrasto con la necessità di esplicitare ragioni obiettive e misurabili, sulla
base delle quali la scelta viene compiuta. Dunque, le società controllate
debbono scegliere i collaboratori ed i professionisti in esito a procedure
selettive, aperte alla concorrenza e tali da eliminare ogni aspetto di
discrezionalità soggettiva ed immotivabile nella scelta del committente.
La pubblicità prevista dall’articolo 15-bis non ha funzioni
connesse solo alla trasparenza. Infatti, ai sensi del comma 2, la pubblicazione
delle informazioni previste dal comma 1, se riferite ad incarichi per i quali è
previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.
Dunque, anche le società controllate sono messe sull’avviso: prima di
effettuare qualsiasi pagamento, debbono verificare che l’adempimento della
pubblicazione sia stato rispettato, altrimenti il pagamento si risolve in un
indebito, dal quale discende responsabilità civile ed erariale.
Inoltre, il comma 2 si conclude chiarendo che laddove la
pubblicazione sia omessa o effettuata in modo solo parziale il soggetto
responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento
sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. Le società
controllate, come si nota, debbono rassegnarsi all’idea di conformare la loro
organizzazione interna a quella delle PA ed istituire con provvedimenti
espressi figure come quella del responsabile del procedimento, che rispondono
direttamente dei concreti adempimenti imposti dalle norme.
La sanzione prevista dal comma 2 appare “conservativa”, cioè
mirata ad affliggere i responsabili con una somma di denaro; questo significa
che non sarebbe in teoria ammissibile la sanzione del licenziamento, a meno che
comportamenti particolarmente gravi non siano alla base della violazione delle
regole sulla trasparenza in esame.
E’ da ricordare che le disposizioni dell’articolo 15-bis non riguardano società
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro
controllate.
Nessun commento:
Posta un commento