Codice dei contratti, “abbiamo
un problema”. Lo spunto tratto dalla celeberrima avventura dell’Apollo 13 forse
è un po’ tirato, ma può starci. E magari di problemi il d.lgs 50/2016 ne
ponesse uno solo.
Sta di fatto che i problemi si
riescono ad individuare ed analizzare uno alla volta e, dunque, atteniamoci a
quello posto dalla disciplina di verifica dell’anomalia dell’offerta, in particolare
in rapporto alle procedure sotto la soglia di rilievo comunitario.
Non sappiamo se, come sostenuto in
modo esilarante dal sito Bosetti&Gatti a scrivere la norma riguardante l’anomalia
dell’offerta sia stata una scimmietta ammaestrata. Di certo, si poteva
auspicare che l’ammaestramento contemplasse una conoscenza maggiormente
approfondita delle direttive europee, dei problemi della valutazione dell’anomalia
delle offerte negli appalti, dell’aritmetica e della logica. Probabilmente, la
scimmietta ne sapeva di più di biologia, fisica quantistica, teologia e
oceanografia; questa scimmietta avevano, dunque ha fatto quel che ha potuto.
Sta di fatto che il peloso
quadrumane nello scrivere (coi piedi; ma, direte voi, per una scimmia piede o
mano è lo stesso, dunque intendiamolo in senso non dispregiativo) l’articolo 97
non si è posto la domanda seguente: a quali tipologie di procedure si applica
il procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte? Di conseguenza,
siamo rimasti privi della pitéca risposta. Il che rappresenta, appunto, il
problema.
L’articolo 97 si limita a
prevedere le ipotesi di avvio della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta
solo in relazione al criterio di aggiudicazione, trascurando ogni riferimento
alla tipologia dell’appalto.
La cosa, purtroppo, non è priva
di conseguenze. Per quanto concerne gli appalti “esclusi”, potremmo affermare
con una certa approssimazione che, poiché ad essi il codice non si applica,
salvo le poche norme espressamente citate negli articoli che vanno dal 5 al 20
del codice, la valutazione dell’anomalia non sia obbligatoria. Ciò, aderendo
anche a recente giurisprudenza, come TAR Piemonte, Sezione I, ordinanza
4/2/2016 n. 45.
Esaminando i contratti
rientranti nei settori speciali, invece, troviamo una risposta certa nell’articolo
133, comma 6: “gli enti aggiudicatori
verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così
selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano
l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97”.
Però, quando controlliamo se l’articolo
97 debba applicarsi ai servizi sociali ed ai concorsi di progettazione,
qualsiasi riferimento espresso all’articolo 97 sparisce.
Lo stesso vale per i contratti
sotto soglia: l’articolo 36 del codice si diffonde molto sulle procedure da
seguire per individuare il contraente, ma non si pronuncia sull’applicabilità
dell’articolo 97.
Una prima conclusione si può
trarre (forse): la valutazione dell’anomalia dell’offerta si applica:
1.
probabilmente non ai contratti “esclusi” dal campo di
applicazione del codice;
2.
sicuramente ai contratti appartenenti ai settori
speciali;
3.
in modo incerto ai servizi sociali ed ai concorsi di
progettazione;
4.
sicuramente ai contratti assegnati secondo le “procedure
ordinarie”.
L’affermazione contenuta da
ultimo nel numero 4 dell’elenco di cui sopra appare molto tranquillizzante.
Tuttavia, pollice ed indice del primate non hanno intinto il pennino nell’inchiostro
nello sforzo di fornire una definizione di “procedure ordinarie”. Sicchè,
leggendo il codice non riusciamo a trovarla. E sì che all’articolo 3, comma 1,
l’elencazione è stata così tanto lunga da richiedere il ripasso di quasi 5
volte delle lettere dell’alfabeto, giungendo all’ultimo componente di un elenco
monstre: il ggggg). Si poteva fare un
piccolo sforzo definitorio in più, ma al momento di scrivere la lettera hhhhh)
era l’ora della banana e la scimmietta si è distratta.
Proviamo, allora, ad immaginare
quali siano le “procedure ordinarie”: sommariamente, pare corretto immaginare
che consistano in quelle alle quali si applicano tutti gli articoli del codice,
in quanto non sussistano deroghe particolari a tale applicazione completa, sia
di natura espressa, sia desumibili da principi o da evidenti incompatibilità
tra disposizioni puntuali del codice e sistema non qualificabile come
ordinario.
Ora, le procedure descritte dall’articolo
36 del d.lgs 50/2016 sicuramente non sono qualificabili come “ordinarie”. Lo
svela il comma 2 di detto articolo, il quale concede la facoltà di utilizzare
le procedure elencate nelle successive lettere da a) a d), “salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie”: poichè, allora, è possibile utilizzare le “procedure
ordinarie” invece di quelle sotto soglia, vuol dire che queste sono diverse
dalle prime. Non è quindi detto che alle procedure diverse da quelle ordinarie
si applichi integralmente il codice, ma solo alcune sue parti.
A questo punto, le tesi
potrebbero essere due. La prima, più rigorosa, è quella discendente dalla lettera
dell’articolo 97: comanda questa disposizione, da considerare applicabile
sempre e comunque, laddove non vi siano disposizioni che in modo esplicito
restringano il novero delle norme applicabili (il che avviene, nella sostanza,
solo per gli appalti “esclusi”). La seconda, ampliativa, può considerare non applicabile
l’articolo 97 nelle ipotesi in cui le procedure di gara siano diverse da quelle
“ordinarie” e rette solo da principi generali: è proprio il caso degli
affidamenti sotto soglia, che debbono rispettare i principi generali previsti
dall’articolo 30.
Tuttavia, questa seconda teoria
non appare corretta. Infatti, applicando pedissequamente la lettera dell’articolo
97, non si deve dimenticare di leggere attentamente il suo comma 8: “per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo
35, la stazione appaltante può
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5
e 6. Comunque la facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci”.
Questa norma indirettamente
risponde alla domanda alla quale il comma 36 non risponde, se, cioè, alle
procedure sotto soglia l’articolo 97 si applichi o meno: e la risposta è
affermativa. L’articolo 97, comma 8, pare induca necessariamente a ritenere che
anche nel sotto soglia occorra procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta,
con la particolarità che il bando può decidere l’esclusione automatica delle
offerte, secondo le vecchie regole, per quanto riscritte in malo modo dal comma
2 dell’articolo 97 medesimo.
A questo punto, al problema
iniziale ne accede un altro: nel caso delle procedure sotto soglia, la facoltà
di esclusione automatica è consentita solo quando il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a dieci, come pare suggerire l’ultimo periodo del
comma 8?
Ancora una volta, il piede della
scimmietta è stato dispettoso. Non c’è, infatti, una risposta chiara nel codice
e, probabilmente, in questo caso l’apparenza inganna.
Se si ritenesse applicabile
anche al sotto soglia l’ultimo periodo dell’articolo 97, comma 8, si
giungerebbe al seguente paradosso: la facoltà concessa alle stazioni appaltanti
di applicare il sistema dell’esclusione automatica in realtà non sarebbe mai
esercitabile:
a) per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, in quanto essi sono addirittura assegnabili
mediante affidamento diretto, per quanto adeguatamente motivato anche in
funzione di una negoziazione aperta a più soggetti a seguito di manifestazione
di interesse, e non si prevede nemmeno una soglia minima di operatori economici
da consultare;
b) per gli affidamenti
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi;
infatti, in questo caso il codice consente espressamente di procedere mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; fino
a prova contraria 5 è meno di 10 e, quindi, laddove le amministrazioni
appaltanti si attenessero alla soglia minima consentita, non potrebbero
esercitare la facoltà concessa “comunque” nel sotto soglia.
La facoltà, allora, sarebbe
esercitabile solo:
1) per
gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro se la negoziazione avvenisse
con almeno 10 operatori economici e in tal numero siano le “offerte” ammesse
alla negoziazione;
2) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, solo qualora le amministrazioni appaltanti consultino almeno 10
operatori economici e in tal numero siano le “offerte” ammesse alla
negoziazione;
3) per
i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, per i quali è ammessa la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici e in tal numero siano le “offerte”
ammesse alla negoziazione;
4) per
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, che sono da affidare,
sì, mediante ricorso alle procedure ordinarie, ma pur sempre sotto soglia sono,
sicchè l’esclusione automatica è sempre da considerare ammessa a condizione che
siano almeno 10 le offerte ammissibili.
Tali conclusioni, per quanto
aderenti alla lettera dell’ultimo periodo dell’articolo 97, comma 8, del codice
non sembrano soddisfacenti. Il primo periodo di questo comma, infatti, dispone
che “comunque” per gli importi inferiori alla soglia comunitaria sia possibile
l’esclusione automatica (che, sul piano matematico, non può essere utilizzata
solo se le offerte siano in numero inferiore a 5). L’avverbio “comunque” sta a
significare che in ogni caso, qualsiasi siano le altre condizioni date, sotto
soglia è esperibile l’esclusione automatica. Purtroppo, anche l’ultimo periodo
del comma 8 esordisce col medesimo avverbio “comunque” nel disporre che la
facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a 10.
Probabilmente, il doppio impiego
dell’avverbio “comunque” è uno dei tanti segni della frettolosità che ha
caratterizzato l’opera di scrittura della scimmietta. Il secondo “comunque”,
quello dell’ultimo periodo del comma 8 pare propriamente da correlare alla
prima fattispecie considerata dal primo periodo del comma medesimo e cioè all’ipotesi
in cui si ricorra a gare col criterio del massimo ribasso per ipotesi di
appalti sopra soglia o degli appalti di lavori di importo superiore a 150.000
euro e fino a 1.000.000.
In sostanza, per le ipotesi di
cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 36, comma 2, pare coerente sostenere
che sia esercitabile sempre la facoltà dell’esclusione automatica.
Tuttavia, questa interpretazione
pur apparendo logica e razionale, è piuttosto articolata e complessa e potrebbe
non ottenere, in giurisprudenza e dottrina, il favore che meriterebbe. Certo è
che un’urgente rivisitazione dei contenuti del codice per risolvere questi
dubbi sarebbe urgente e necessaria.
In conclusione, appare utile
sottolineare che di certo la verifica dell’anomalia non va posta in essere:
1) quando
si proceda per affidamento diretto confronti di un solo operatore economico,
laddove ciò sia consentito e motivato;
2) quando
si utilizzi il MePa (o strumenti similari), come “strumento di acquisto” senza
negoziazione e, quindi, avvalendosi dell’ordina diretto di acquisto (OdA), in
quanto ci si riferisce a prezzi a catalogo, che apparirebbe abbastanza
paradossale considerare anomali dal momento che v’è stato il vaglio preventivo
della Consip o altra centrale di committenza titolare del sistema di mercato
elettronico.
La tesi più rigorosa, secondo la
quale occorra applicare l’articolo 97 anche al sotto soglia, suggerita dall’articolo
97, comma 8, del codice porta a ritenere che la verifica dell’anomalia vada
realizzata anche nel caso di selezione tramite Mepa come “strumento di
negoziazione” e, dunque, avvalendosi della Richiesta d’Offerta, laddove gli
operatori economici invitati siano inferiori a 10 e, in ogni caso, laddove le
offerte ammesse risultassero inferiori a 10.
Sia lecito concludere affermando
che anche in questo caso risulta assai difficile riscontrare nel nuovo codice
dei contratti un elemento che sia uno di “semplificazione”.
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