sabato 22 luglio 2017

Nuove progressioni verticali: un intricato rebus procedurale


L’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 introduce, al di là di qualsiasi delega legislativa contenuta nella legge 124/2015 (e con norma, quindi, a forte sospetto di incostituzionalità), una particolare ipotesi di progressioni verticali, per un tempo delimitato: il triennio 2018-2010.

Il nuovo istituto, è bene precisare subito, convive con la previsione contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001. Tale ultima norma, infatti, regola “a regime” (cioè a tempo indeterminato) le progressioni “di carriera”, sostitutive delle progressioni verticali vecchio stile, mentre, come già rilevato, la particolare procedura prevista dal d.lgs 75/2017 varrà solo per un triennio.
Facciamo un passo indietro per comprendere l’esatta portata della norma. La combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 (come novellato sempre a a suo tempo dalla riforma Brunetta) ha avuto l’effetto di abolire la disciplina contrattuale delle progressioni verticali. Infatti, prima della riforma del 2009, erano i contratti collettivi a regolare l’ipotesi dell’ascesa da una categoria (o area) all’altra.
L’intervento della riforma Brunetta fu utile a due fini:
1) evidenziare, come gli arresti giurisprudenziali maggioritari avevano acclarato, che si trattava di veri e propri concorsi riservati e non di atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro;
2) correggere l’abuso delle progressioni verticali registratosi nel decennio precedente, imponendo precisi limiti percentuali alla possibilità di attivare dette progressioni economiche.
La riforma Brunetta, a seguito dell’abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo, impone di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva di posti non superiore al 50%. Pertanto, perché un dipendente pubblico possa aspirare ad una progressione verticale, occorre che l’ente di appartenenza bandisca un concorso per almeno due posti e uno lo riservi al personale interno.
Il decreto Madia per gli anni 2018-2020 apre nuovi spazi alla progressione verticale, prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla norma a regime contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.
L’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017, dispone quanto segue: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.
Gli elementi contenuti nella norma citata sopra sono molteplici; di conseguenza la sua applicazione appare di non irrilevante difficoltà. Analizziamoli partitamente.
Facoltà. Intanto, si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Le amministrazioni, dunque, non sono tenute ad attivare queste particolari progressioni verticali.
Spazi assunzionali. Le progressioni verticali consentite dal d.lgs 75/2017 consumano gli spazi assunzionali. Dunque, laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, occorre essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno erode il budget assunzionale di quel particolare anno.
Si pone il problema di comprendere di quanto tale spazio assunzionale risulti consumato. E’ opportuno non confondere il tetto della spesa del personale, con lo spazio assunzionale. Il primo viene inciso da una progressione verticale solo per l’eventuale differenziale della spesa tra la collocazione del dipendente nella categoria superiore rispetto a quella inferiore (lo stesso vale per la quantificazione delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata).
Ma, ai fini degli spazi assunzionali, la progressione verticale vale come un’assunzione vera e propria; dunque, essa consuma integralmente per il valore iniziale della categoria detto spazio e non solo per il delta tra categoria di appartenenza e categoria di destinazione. Pertanto, occorre una certa oculatezza nell’utilizzo dell’istituto.
Procedure selettive riservate. A differenza delle progressioni di carriera “ordinarie”, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, l’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 non prevede la riserva di posti in concorsi pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni, come nel vecchio regime normativo.
Titolo di studio. Per accedere alla categoria superiore mediante la progressione verticale, i dipendenti interni dovranno disporre del titolo di studio utile per l’accesso dall’esterno. Per esempio, quindi, un dipendente di categoria C non potrà ascendere alla categoria D se privo di laurea.
Personale di ruolo. la riserva sia rivolta solo a personale “di ruolo”, che, quindi, conduce con l’ente interessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tetto alle progressioni. La disposizione in esame chiarisce che che il numero di posti per le procedure selettive riservate “non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”.
Dunque, il limite del 20% non riguarda i singoli concorsi. Il che è coerente con la qualificazione delle procedure come integralmente riservate al personale interno. Tale limite, quindi, è riferito al piano dei fabbisogni, che deve indicare in quale area o categoria potranno concentrarsi le progressioni verticali, per non più di un quinto del totale delle assunzioni.
Si può affermare che il 20% sia da commisurare alle “teste” da assumere e non alla spesa per le assunzioni, visto che questo secondo possibile parametro non è esplicitato dalla norma.
Connessione con le progressioni verticali “ordinarie”. Anche se le procedure previste dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 e dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 sono autonome ed indipendenti, vi è però tra esse una connessione finanziaria.
Infatti, il d.lgs 75/2017 costituisce il vincolo secondo il quale l’attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno, nel caso in cui l’amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.
Capire come, sulla base di quale formula matematica, si possa calcolare questo tipo di riduzione, tuttavia, risulta francamente molto complicato.
Contenuti della selezione. Con una norma molto simile ai contenuti di un bando, più che di una legge, le norme transitorie descrivono anche i contenuti della selezione. Si specifica che essa debba contemplare prove per “accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”.
Effetti della valutazione. La selezione avverrà anche per titoli e a questo scopo “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.

Oggettivamente, non risulta chiaro in cosa consista il superamento di eventuali precedenti procedure selettive: quella per l’assunzione presso l’ente procedente? Quelle risultanti dal curriculum? Quelle di precedenti progressioni verticali? Saranno i singoli avvisi a dover risolvere queste questioni.

26 commenti:

  1. chris.obwegeser@gmail.com9 agosto 2017 alle ore 09:57

    I piccoli enti come fanno a rispettare il 20 %??

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Infatti! E' assurdo tutto l'impianto. Si trattano i dipendenti già inseriti come zavorra e quelli disoccupati come persone che hanno diritto a categorie superiori. Mentre si dovrebbero fare la gavetta come noi altri, visto che ormai siamo tutti laureati. Bene! Piccolo Ente, 3 B ed una C. Io sono entrata in B perché quello potevo provare a superare di concorso ma ho una laurea, una specializzazione, un master, tanti meriti riconosciuti e 13 anni di carriera e, porca miseria, quella C DEVE ESSERE MIA! Anche se ne è prevista 1 di C, non vedo proprio per quale motivo io debba arrischiarmi ad intraprendere di nuovo la faticosa salita di un concorso ESTERNO! MA IN CHE PAESE VIVIAMO? Ma stiamo scherzando o cosa? Ho diritto alla crescita personale e alla progressione di carriera e al limite dovrebbe essere predisposta una selezione per meriti e colloquio per gli interni e non un altro concorso! Nei casi in cui è solo uno il posto, dovrei essere penalizzata, rispetto a chi ne prevede 2? Ma anche in quel caso, scusate, l'ultimo ad entrare dovrebbe essere allo stesso livello del poveraccio che lavora nell'ente da anni? Che mente! L'ultima della Madia non cambia niente.

      Elimina
    2. Concordo con te, anche io sono un livello B, lavoro da 8 anni in azienda e credo di meritare avendo tra l'altro sempre avuto una valutazione al massimo di diventare un livello C.
      Prima Brunetta ppoi Madia.......menti eccelse direi.
      Tanto a loro i privilegi chi glieli toglie?

      Elimina
    3. Il problema è il lavoro al ribasso che si è instaurato negli enti pubblici da oltre un decennio. Perchè tenersi un B che poi è laureato e magari con un master. Solo in Italia può acaddere questo. E io posso affermarlo perchè sono anni che lavoro a progetti europei transnazionali. Analizzo, tra le diverse tasks, budget e inquadramenti economici. Solo noi abbiamo un divario ed uno spreco di talenti nelle PA. Questo va benissimo per la marea di YES men che senza concorsi nei comuni in particolare sono diventati dirigenti o PO. Un disastro! E ci meravigliamo che nessuno conosca poi il diritto amministrativo!

      Elimina
    4. Già...per non parlare della mobilità. Altro ostacolo...non è obbligatorio usare tale istituto prima di ogni concorso? Nella Costituzione è sancito il diritto del lavoratore a crescere e ad elevare la propria professionalità. Per gli impiegati pubblici questo non è possibile, di fatto. Per quelli del comparto privato sì, per i dipendenti medici sì, per gli impiegati salari bassi e umiliazione. Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
      Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. ..."

      Elimina
  2. E' praticamente impossibile. Così è.

    RispondiElimina
  3. Per i dipendenti di piccoli Enti è solo una presa in giro. Se vogliono davvero valorizzare le professionalità interne il decreto va rivisto.

    RispondiElimina
  4. Si sono accorti che vrunetta aveva tolto ogni pissibilita di carriera agli interni capoccioni.La riforma consente agli interni meno bravi a studiare di avere accesso alla categoria superiore con semplici selezioni interne ad hoc... Per gli altri interni resta aperta la possibilita delle selezioni esterne con una riserva per gli interni ridotta dalle selezioni interne riservate..

    RispondiElimina
  5. Il decreto Madia discrimina i piccoli comuni escludendoli dalla possibilità di valorizzare il personale performante e meritevole.

    Secondo voi è possibile/fattibile la seguente interpretazione?

    Considerando che la progressione senza concorso prevista dal decreto Madia, oltre a tutta una serie di requisiti, ha posto come limite il 20% del fabbisogno di personale (da commisurare a cranio).
    Se un piccole ente, che ovviamente non riuscirà a non superare il 20% del fabbisogno, non può considerare ed arrotondare l'assunzione alla prima unità disponibile?
    Quindi, se un piccolo ente, beneficiando del decreto Madia, riesce ad avere una percentuale assunzionale di 0,2 o 0,6 persone, non può arrontondare alla prima unità disponibile (1 persona)?
    Grazie

    RispondiElimina
  6. Come noto, specialmente nei Comuni medio-piccoli vi sono molti diplomati inquadrati con livello C, ma che di fatto svolgono mansioni da livello D (leggasi geometri, ragionieri...) e con ottimi risultati. Per tutti loro è precluso l'avanzamento di carriera da C a D (quelli che una volta erano inquadrati come D1A ecc). La norma premia chi è in grado di svolgere una determinata mansione o chi ha un pezzo di carta?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Alla categoria "D" si accede solo con laurea (anche triennale). Questo è il requisito minimo richiesto anche per l'accesso dall'esterno e secondo il mio parere, mi sembra più che corretto precludere il livello apicale ai soli laureati.
      Poi sappiamo benissimo che specie nei comuni medio-piccoli, i dipendenti inquadrati in categoria "C", svolgono spesso le mansioni tipiche dei "D"; ma questo è solo un problema di organizzazione all'interno dell'ente.

      Elimina
    2. Quindi se uno è laureato triennale con laurea online in DAMS ha più diritti di un ragioniere/perito/geometra, che lavora onestamente e con impegno per l'ente da 20 anni?
      Uno si prende una laurea online, a 21 anni, poi non fa più niente per il resto della sua vita e a 40 anni "giustamente" lo promuoviamo e sempre "giustamente" lo mettiamo a capo dei tre sopra (ragioniere/perito/geometra) e gli diamo anche un premio a fine anno per gli obbiettivi raggiunti (nell'ente in cui lavoro hanno tolto anche i premi ai C)
      Sistema molto meritocratico
      comunque vista l'aria mi sto iscrivendo alla laurea on line in DAMS o discipline della moda, così potrò diventare D all'ufficio tecnico

      Elimina
  7. Così come si presenta il comma 15 dell'art. 22 del dlgs n. 75/2017 rende praticamente impossibile accedere ad una categoria superiore con un concorso interno, questo a mio modesto parere è l'ennesima presa di fondelli di chi governa, che non dà in alcun modo la possibilità a chi ha studiato (ed ha investito un bel po' di tempo salute e risorse economiche e psichiche nel conseguire un titolo di studio) e si impegna svolgendo mansioni superiori con buoni risultati al passaggio al livello superiore. In passato questo è stato consentito a molti che ancora oggi continuano ad non avere nemmeno il titolo di studio necessario a ricoprire la categoria economica D. Il decreto dovrebbe essere rivisto e rimodulato.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Concordo pienamente con la tua opinione.
      Il principio che sta alla base dell'art. 22 c. 15 D. Lgs. 75/2017 è la valorizzazione del personale meritevole all'interno della P.A.
      Così come è scritto, però, sembra che le progressioni di carriera siano fattibili solo negli Enti di grandi dimensioni; i piccoli enti probabilmente non hanno personale valevole. Questa è la grande discriminazione!!!
      L'ANCI dovrebbe farsi portavoce della problematica ed aprire un confronto con il Governo.

      Elimina
  8. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  9. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  10. Mi sembra illogico non poter permettere la progressione verticale nella categoria D a chi, privo di laurea ma in categoria C come me, ha esperienza lavorativa ultratrententennale con preparazione, che ho acclarato, spesso superiore ai laureati ed abilitati alla professione tecnica. Sostengo cio' in quanto lavoro in un ufficio tecnico comunale ed effettuo verifiche e valutazioni sulle pratiche da questi presentate.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Anche Mozart e Leonardo non erano laureati e sicuramente la laurea di per sè non è indice di meritevolezza del premio Nobel. Ma, queste sono le norme e, per altro, in questi tempi non pare di scorgere la presenza di altri Mozart, Leonardo o Caravaggio.

      Elimina
    2. Non c'è bisogno di andare a toccare mostri sacri e prendere in giro la gente.... il mondo è pieno di non laureati che occupano posti di livello.

      Elimina
  11. avrei una domanda: dove trova la sua fonte il titolo di studio richiesto per l'area D, cioè praticamente la laurea? non sta scritto in nessuna legge, vero? sono ancora decisive le declaratorie di non ricordo quale CCNL? quindi ci sarebbe spazio per equiparare alla laurea, ad esempio, un quinquennio di servizio nell'area inferiore? cosa lo impedirebbe?
    grazie mille.

    RispondiElimina
  12. La fonte è il Ccnl 31.3.1999, declaratorie delle categorie. Il sistema per equiparare l'esperienza di 5 anni alla laurea è acquisire una laurea.

    RispondiElimina
  13. Buongiorno, vorrei esporVi una questione, riguardo l’art. 22, che non riesco a interpretare correttamente. La definizione di passaggio tra AREE, riguarda anche il passaggio nelle AREE?
    L'Agenzia ENEA per cui lavoro da 20 anni (laurea più dottorato), ha presentato il piano triennale 2018-2020 introducendo la possibilità di applicare l'art 22 solo per il passaggio nei livelli I-III (ricercatori e tecnologico) ovvero “Nelle AREE”, e non per il passaggio “Tra le AREE”. Mi chiedo se questo è possibile o si tratta di una interpretazione errata da parte dell’Agenzia o stia forzando una interpretazione per favorire chi è già inquadrato come ricercatore
    Riporto quanto riportato nel piano triennale ENEA “…ed in particolare sulla base di quanto previsto dal co.
    15 dell’art.22, ovvero circa la valorizzazione delle professionalità interne, intende avviare,
    nei limiti vigenti, delle procedure selettive “riservate” per la progressione tra le aree del
    personale di ruolo inquadrato nei livelli c.d. apicali, cioè I – III (fermo restando il possesso
    dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno)”
    Grazie

    RispondiElimina
  14. Il Comune per cui lavoro ha applicato la legge Madia. Il fabbisogno nel triennio 2018-2020 è di 10 persone col concorso interno sono stati promossi da C a D due colleghi (il 20% appunto). Io sono arrivato terzo, a mezzo punto dal secondo. Eravamo in trentasette a farlo. Ora l'ufficio del personale dice che noi arrivati dopo la seconda posizione siamo idonei ma che la graduatoria non potrà mai essere scorsa e non ha una validità temporale, si esaurisce con i due vincitori. In aggiunta a questa grande delusione per me e per tutti i miei colleghi, il Comune sta predisponendo un concorso esterno dove noi esclusi del concorso interno potremo partecipare appunto come esterni e quindi probabilmente dovremo fare anche la preselezione e non verranno considerati i titoli. Uno dei quattro posti messi a bando è anche riservato ai militari. Quello che non capisco è perchè il mio Comune non abbia deciso di fare un concorso con riserva dei posti fino al 50% il che avrebbe consentito nel tempo, scorrendo la graduatoria, di far progredire anche noi miseri C. Con il concorso interno, se è vero che non si tiene la graduatoria, a parte i vincitori dello stesso, tutti gli altri dipendenti sono grandemente penalizzati perchè devono poi fare un concorso esterno senza riserva dei posti. Ma volevo chiederVi è vero che la graduatoria del concorso interno non può essere usata. E poi se viene fatto un concorso esterno con riserva per i militari che ha una validità di tre anni noi dipendenti nonvsiamo penalizzati ulteriormente e discriminati, visto che da quello che si capisce la graduatoria del concoerso verticale non ha una validità temporale e si esaurisce con i soli vincitori? Qualcuno riesce a spiegarmi qualcosa di questa porcheria? Grazie mille

    RispondiElimina
  15. La vericalizzazione con la Madia da C a D costituisce nuova assunzione?

    RispondiElimina
  16. Secondo voi prevedendo nel piano triennale del fabbisogno n. 8 posti di cat C si possono effettuare n. 2 progressioni verticali da B a C visto che il 20% è pari a 1,6 con l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore?
    Grazie per la risposta

    RispondiElimina