In un incontro
promosso lo scorso 19 settembre 2018 dall’Aran con la Conferenza Stato-Regioni
sono state fornite alcune indicazioni interpretative relative alla
contrattazione decentrata integrativa attuativa del Ccnl 21.5.2018.
Lascia un po’ interdetti la
circostanza che importanti spunti interpretativi siano stati lasciati ad una
verbalizzazione di un incontro, invece di essere trasfusi in formali
orientamenti applicativi, ma tant’è: ormai la confusione delle fonti normative
sotto il cielo è sempre maggiore
Di seguito affrontiamo il
commento per ciascuno dei paragrafi delle indicazioni che l’Aran ha elaborato nel
corso dell’incontro (in corsivo le indicazioni dell'Aran).
Relazioni sindacali
L’informazione
(art. 4): è
prevista per le materie di confronto e di contrattazione.
Dunque, l’Aran conferma: non esiste più l’informazione preventiva. Né esiste
qualsiasi altro tipo di relazione sindacale diversa dal confronto o dalla
contrattazione.
L’informazione è esclusivamente preventiva e riguarda tassativamente le
sole materie di confronto e contrattazione.
Il confronto
(art. 5): è
ammesso se, entro cinque giorni dall’informazione, i soggetti sindacali lo
richiedono. Il confronto può essere proposto dall’ente, contestualmente
all’invio dell’informazione. Il limite di tempo per il confronto di 30 giorni è
soprattutto a tutela per il datore di lavoro per gli adempimenti conseguenti.
Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’ente adotta gli atti conseguenti.
Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’ente adotta gli atti conseguenti.
E’ estremamente importante il
riferimento al termine del confronto. Poiché esso si riferisce a materie che
riguardano l’espressione dell’autonomia datoriale, come spiega l’Aran il
termine è posto a tutelare il diritto del datore di lavoro di adottare le
decisioni organizzative senza dover subire strategie dilatorie da parte dei
sindacati.
L’organismo
paritetico per l’innovazione (art. 6): ha una composizione paritetica ed è formato da un designato
effettivo e un supplente e partecipa alle riunioni un solo rappresentante per
ciascuna organizzazione sindacale territoriale di categoria firmatarie del
CCNL.
Si tratta di un organismo mal concepito, che avrebbe probabilmente delle
potenzialità, ma il rischio è la promozione di una sorta di nuovo consociativismo.
L’applicazione pratica eventuale negli enti nei quali l’organismo sia
attivabile rivelerà la concreta utilità di questo istituto.
Contrattazione
decentrata integrativa (art. 7):
decorrenza
dalla sottoscrizione definitiva del CCDI, con la possibilità che per ciascun istituto può essere fissata
una decorrenza diversa.
Confermato
il principio dell’ultrattività dei CCDI precedentemente sottoscritti.
Durata triennale ed eventualmente annuale solo per
la parte economica.
La disciplina del comma 3 dell’articolo 68 trova applicazione a decorrere dalla data di efficacia del nuovo CCNL (22/5/2018).
La disciplina del comma 3 dell’articolo 68 trova applicazione a decorrere dalla data di efficacia del nuovo CCNL (22/5/2018).
Fermo
restando il principio dell’ultrattività dei CCDI, le norme contenute nello
stesso CCDI, fuori dal perimetro definito dal nuovo CCNL, devono ritenersi
disapplicate.
Decorrenza. Le indicazioni dell’Aran in questo caso sono
estremamente importanti. Il Ccnl 21.5.2018 è di attuazione estremamente complessa
e complicata, anche perché la contrattazione decentrata si intreccia con importanti
modifiche al sistema di valutazione permanente (si pensi alle modifiche
necessarie per le progressioni orizzontali, o per le valutazioni del personale
o per la ridefinizione dell’assetto delle Posizioni Organizzative) e, dunque,
anche con la relazione del confronto.
Le materie da regolare sono tantissime e in molti casi si viaggia in
parallelo: si pensi alla circostanza che per le PO è il confronto a definire i
criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, ma è la
contrattazione decentrata integrativa a fissare criteri generali per la
determinazione della retribuzione di risultato.
Poiché il Ccnl è stato definitivamente sottoscritto a metà anno, a fine
maggio e visto che l’estate ha impedito il fluire delle relazioni sindacali, di
fatto le amministrazioni a novembre 2018, complice le inaccettabili incertezze
anche sulla determinazione del fondo risolte parzialmente solo a fine ottobre
dalla deliberazione 19/2018 della Corte dei conti Sezione Autonomie, non sono
state in grado di sottoscrivere il contratto decentrato.
L’articolo 8, comma 1, del Ccnl contiene la norma velleitaria secondo la
quale la contrattazione “si riferisce a tutte le materie”; norma che potrebbe
essere intesa – e da molti interpreti è sempre stata letta così – nel senso che
il contratto decentrato vada sottoscritto in unica sessione e per tutte le
materie. Impresa impossibile.
L’Aran ne prende atto e ci informa – con un sistema informale del tutto
inopportuno – che vi è “la possibilità
che per ciascun istituto può essere fissata una decorrenza diversa”.
Sarebbe stato ancora meglio precisare l’opportunità, anzi la necessità
che il ccdi sia stipulabile per stralci, ognuno con decorrenze diverse. In ogni
caso, il punto 5.3 del Manuale
per la trasmissione dei contratti integrativi all’A.Ra.N. e al CNEL (art. 40
bis, comma 5, D. Lgs. 165/2001) afferma espressamente che i contratti
per stralci sono possibili.
Sembra l’unica soluzione praticabile che la nuova contrattazione, ferma
restando la necessità di costituire il fondo entro il 2018, vada avanti per
stralci.
Ultrattività. L’Aran finalmente esce dal letargo e si
ricorda che esiste, ed esiste da sempre, la regola dell’ultrattività dell’ultimo
contratto decentrato integrativo, confermata dall’articolo 8, comma 7, del Ccnl
21.5.2018, ma esistente già da sempre, per effetto dell’articolo 5, comma 4,
del Ccnl 1.4.1999.
Eppure, in molti pareri, che sono stati anche la fonte di ispezioni (da
considerare sotto questo aspetto erronee) del Mef, si è dato per scontato l’obbligo
ineludibile della contrattazione decentrata anno per anno, come se l’ultrattività
non esistesse.
Durata. Il nuovo Ccml 21.5.2018 consente di definire
la durata del ccdi di carattere triennale.
Stipulando un contratto decentrato che davvero fornisca i criteri, cioè le
basi logiche e matematiche per determinare i valori, data una certa consistenza
anche mutevole del fondo, in effetti non è necessario il rito defatigante della
contrattazione annuale.
Un’annotazione: anche l’Aran insiste, come volti, nel vedere la possibilità
che il ccdi regoli una “parte normativa”. Peccato che nella contrattazione del
lavoro, è “normativa” quella parte che istituisca o disciplini obbligazioni sostanziali
tra datore e lavoratore o introduca e regoli diritti. La contrattazione
nazionale collettiva non consente in alcun modo a quella decentrata di affrontare
tali istituti: la “parte normativa” semplicemente non esiste.
Differenziazione delle
valutazioni. Delicatissima ed importantissima
è l’ultima affermazione. Non c’è un diritto transitorio connesso al nuovo
sistema di destinazione delle risorse alla valutazione e, in particolare, a
quella della prestazione individuale.
L’Aran ci informa che l’articolo 68, comma 3, norma che indica come
destinare la parte prevalente delle risorse variabili, si applica
immediatamente.
Poiché l’articolo 68, comma 3, è inscindibilmente legato all’articolo 69,
disposizione sulla differenziazione dei premi individuali ai dipendenti più
meritevoli, è da concludere – condividendo l’assunto dell’Aran – che le
valutazioni per il 2018 dovranno rispettare le previsioni degli articoli 68 e
69. Per effetto di quest’ultimo gli enti dovranno affrettarsi nello stabilire
con la contrattazione decentrata se la maggiorazione del premio ai più
meritevoli sia uguale o superiore al 30% della media dei premi del personale
con le valutazioni più elevate e quale sia la quantità limitata del personale
che comunque potrà beneficiare della maggiorazione.
Atti unilaterali
Nelle
materie indicate nell’art.
8, comma 5, del CCNL, decorsi i termini temporali di cui
all’ultimo periodo del medesimo comma, ove non si raggiunga l’accordo ed il
ritardo determina un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione
amministrativa, l’ente può procedere, in via provvisoria e unilaterale,
all’adozione degli atti sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla
successiva sottoscrizione, proseguendo trattativa per il nuovo CCDI.
Nelle materie di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL, decorsi i termini temporali ivi previsti, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Anche in mancanza di un oggettivo pregiudizio, l’ente può adottare pertanto l’atto unilaterale, per il solo decorso del termine.
In entrambi i casi, comunque, gli atti unilaterali sono sottoposti ai controlli di compatibilità economico-finanziaria previsti dall’art. 40/bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Nelle materie di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL, decorsi i termini temporali ivi previsti, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Anche in mancanza di un oggettivo pregiudizio, l’ente può adottare pertanto l’atto unilaterale, per il solo decorso del termine.
In entrambi i casi, comunque, gli atti unilaterali sono sottoposti ai controlli di compatibilità economico-finanziaria previsti dall’art. 40/bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Nelle materie di contrattazione ove vi è l’obbligo a contrattare ma non a
stipulare (articolo 8, comma 4), decorsi i 30 giorni dall’inizio delle
trattative (solo eventualmente prorogabili di altri 30), la parte datoriale può
adottare l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo senza dover
motivare la sussistenza di particolari motivazioni.
Qualora, invece, si tratti di materie sulle quali vi è l’obbligo a
stipulare (articolo 8, comma 5) il decorso del termine di 45 giorni dall’inizio
delle trattative da solo non basta: occorre dimostrare il pregiudizio che possa
derivare dalla mancata sottoscrizione delle clausole.
Risorse per le PO
Non è oggetto di contrattazione lo stanziamento a bilancio delle
risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative,
nel limite del destinato complessivo (posizione + risultato) nell’anno 2017.
Le risorse che finanziano le retribuzione di posizione e risultato delle
PO non fanno parte del fondo delle risorse decentrate, nemmeno negli enti con
la dirigenza.
Per questa ragione, la contrattazione (che comunque non ha mai titolo per
interessarsi della costituzione del fondo) non può riferirsi alla fissazione
dell’ammontare del capitolo di bilancio che finanzia la retribuzione delle PO.
Criteri per la valutazione
delle PO
Il comma
4 dell’art. 15 prevede che gli enti definiscano i criteri per la determinazione
e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni
organizzative. La contrattazione integrativa è riferita ai soli criteri
generali per la determinazione della retribuzione di risultato (art.7, comma 4,
lett. v)del CCNL). Eventuali elementi di ponderazione del giudizio valutativo possono essere previsti nella metodologia dei
sistemi di valutazione.
L’Aran evidenzia che è il sistema di valutazione permanente competente ad
indicare i criteri destinati a determinare come erogare la retribuzione di
posizione e risultato, nell’ambito del diverso sistema impostato dal Ccnl.
Di conseguenza, la contrattazione è limitata al solo aspetto della
determinazione di criteri generali per giungere alla retribuzione di risultato
(nulla deve dire in merito alla posizione). Per esempio, la contrattazione
decentrata può affermare che come criterio si rispetti la proporzione diretta
tra l’elemento numerico nel quale si traduce la valutazione del risultato e la
quota di bilancio destinata a retribuire il risultato.
Gli elementi sulla base dei quali giungere al giudizio e, quindi, al
numero finale che integra la valutazione, spiega l’Aran, fanno parte del
sistema di valutazione permanente: quindi la relazione sindacale pertinente è
il confronto, non la contrattazione.
Ordinamento professionale
Accesso
unico nella categoria D (art. 12): al personale inquadrato in profili della categoria D, con
trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3,
resta assegnato il profilo nella categoria fino alla cessazione. Per le
procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del CCNL resta
confermata la previsione di accesso nei profili con trattamento stipendiale
iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Per procedure concorsuali
in corso si intende l’avvio della procedura dell’art. 34 bis del D.Lgs.n.
165/2001. Per i nuovi concorsi nell’accesso unico nella categoria D è fatta
salva, nella procedura di mobilità di cui agli articoli 30 e 34 bis del
D.Lgs.n.165, la possibilità di ricollocare eventualmente il personale in
profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione
economica D3, con la previsione di mantenere il suddetto profilo fino alla
cessazione. Pertanto, gli avvisi di mobilità per il medesimo profilo devono
prevedere il passaggio di personale con profili della categoria D, sia con
trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1,
sia con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione
economica D3. Il profilo con trattamento stipendiale iniziale corrispondente
alla posizione economica D3 rileva esclusivamente per la parte della posizione
economica da imputare al fondo delle risorse decentrate.
L’Aran affronta il problema
della correlazione tra mobilità volontaria ed abolizione della categoria D3.
L’articolo 30 del d.lgs
165/2001, in merito alle mobilità afferma rispettivamente ai commi 1 e 2-bis: “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza”; “Le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui
al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa
area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio”.
Si tratta di due norme scritte sicuramente
male, frutto di disordinate superfetazioni normative e meritevoli di urgente
manutenzione, trascurata da anni.
In ogni caso, la legge non
richiede un’identità perfetta di profilo nella categoria, ma l’appartenenza alla
stessa “area”, locuzione da intendere come “categoria” (la legge si riferisce
alle vecchie “aree” che nei comparti statali sono state da tempo sostituite con
le “categorie” come negli enti locali).
Dunque, è da condividere l’idea
dell’Aran che gli avvisi di mobilità siano aperti a tutti i dipendenti
inquadrati nella categoria D in quanto tale, anche se appartenenti alla sotto categoria
D3. Ciò che rileva, evidentemente, è la capienza del fondo e la possibilità che
questo finanzi la posizione economica potenzialmente maggiormente costosa.
Anche se si tratta comunque di un problema molto relativo ed astratto: personale
di categoria D, con inquadramento iniziale in D1 ed attuale posizione economica
D6 può partecipare alle mobilità ed evidentemente incidere in maniera
significativa sul fondo.
Posizioni
organizzative (art.13 e seguenti): la precedente disciplina è disapplicata dall’entrata in vigore
del CCNL. Per l’istituzione delle nuove posizioni organizzative gli enti si
dovranno dotare dei criteri generali per il conferimento e revoca dei relativi
incarichi. In attesa dell’adozione dei nuovi criteri per conferire gli
incarichi, gli enti possono prorogare quelli in essere alla data di entrata in
vigore del contratto e possono sostituire i titolari cessati. I titolari di
posizione organizzativa cessano dalla data di conferimento dei nuovi incarichi,
a seguito della ridefinizione dell’assetto delle posizioni organizzative
prevista dalla nuova regolamentazione negoziale, e, comunque, decorso un anno
dalla data di sottoscrizione del CCNL.
Entro un anno dalla sottoscrizione del CCNL dovranno essere adottati i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, definite le nuove posizioni ed eventualmente modificate e/o integrate o soppresse le precedenti posizioni organizzative, nonché i nuovi criteri per la relativa pesatura).
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative non erogate nell’anno di competenza non possono essere rinviate all’anno successivo o incrementare il fondo per le risorse decentrate.
Si può ammettere che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento 2017, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare le risorse del Fondo del personale (previo confronto e utilizzando gli strumenti dell’art.67). L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento 2017 senza contrattazione. Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle PO che vada al di là dell’ammontare di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL).
La retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative era finanziata solo con risorse stabili nella precedente disciplina contrattuale.
La quantificazione della percentuale delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato non è oggetto né di contrattazione né di confronto.
I nuovi importi della retribuzione di posizione possono essere attribuiti solo a partire dal nuovo assetto delle posizioni organizzative.
L’obbligo di destinare almeno il 15% alla retribuzione di risultato, del finanziamento per le posizioni organizzative, decorre dalla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative.
Entro un anno dalla sottoscrizione del CCNL dovranno essere adottati i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, definite le nuove posizioni ed eventualmente modificate e/o integrate o soppresse le precedenti posizioni organizzative, nonché i nuovi criteri per la relativa pesatura).
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative non erogate nell’anno di competenza non possono essere rinviate all’anno successivo o incrementare il fondo per le risorse decentrate.
Si può ammettere che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento 2017, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare le risorse del Fondo del personale (previo confronto e utilizzando gli strumenti dell’art.67). L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento 2017 senza contrattazione. Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle PO che vada al di là dell’ammontare di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL).
La retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative era finanziata solo con risorse stabili nella precedente disciplina contrattuale.
La quantificazione della percentuale delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato non è oggetto né di contrattazione né di confronto.
I nuovi importi della retribuzione di posizione possono essere attribuiti solo a partire dal nuovo assetto delle posizioni organizzative.
L’obbligo di destinare almeno il 15% alla retribuzione di risultato, del finanziamento per le posizioni organizzative, decorre dalla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative.
Le indicazioni dell’Aran confermano che nel caso delle PO esiste una
norma di diritto transitorio che dà respiro e consente di regolare il nuovo
sistema fino al 20 maggio 2019.
Importante è la precisazione secondo la quale risorse del capitolo di
bilancio che finanzia le retribuzioni delle PO non erogate per qualsiasi
ragione (principale delle quali è quella secondo la quale non tutti possono ottenere
il massimo della valutazione) non incrementano la dotazione del capitolo l’anno
successivo. Si tratta di economie di bilancio e, di conseguenza, nemmeno
possono aumentare l’ammontare delle risorse variabili del fondo della contrattazione
decentrata.
Secondo l’Aran, poiché il Ccnl 21.5.2018 richiede la contrattazione
decentrata solo per incrementare la dotazione del capitolo che finanzia le PO
attingendo al fono, nel caso inverso, nel quale l’ente riduca – ma
temporaneamente – la dotazione del capitolo destinato alle PO, la contrattazione
non è necessaria.
Spiega l’Agenzia che si può ridurre “per un periodo definito, ad esempio
per un anno, lo stanziamento 2017, ampliando in tal modo le possibilità di
incrementare le risorse del Fondo del personale (previo confronto e utilizzando
gli strumenti dell’art.67)”.
Questa interpretazione è da condividere in particolare alla luce dell’articolo
7, comma 4, lettera j), del Ccnl, che considera materia di contrattazione “la
correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la
retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa”. Per questo genere
di compensi (incentivi per funzioni tecniche o propine degli avvocati, ad esempio),
la “correlazione” può ammettere una temporanea minore valorizzazione del
risultato, se gli incentivi derivanti da altre fonti siano particolarmente
consistenti.
In questo caso, quindi, l’ente può temporaneamente ridurre l’entità del
capitolo di bilancio che finanzia le PO e “trasferire” le risorse risparmiate
al fondo della contrattazione, fermo restando che l’anno dopo il capitolo per
le PO si ricostituisce nella sua originaria consistenza.
Seguono tre importanti chiarimenti:
a) La
retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni
organizzative era finanziata solo con risorse stabili nella precedente
disciplina contrattuale. Questo
valeva per gli enti con la dirigenza. Adesso è solo il bilancio a finanziare le
retribuzioni delle PO
b) La
quantificazione della percentuale delle risorse da destinare alla retribuzione
di risultato non è oggetto né di contrattazione né di confronto. Non è del tutto da condividere: la
quantificazione della percentuale del capitolo (non meno del 15%) che finanzia
le PO da destinare al risultato andrebbe definita col sistema di valutazione
permanente. Il che porta a concludere che invece la relazione del confronto sia
necessaria.
c) I
nuovi importi della retribuzione di posizione possono essere attribuiti solo a
partire dal nuovo assetto delle posizioni organizzative. Corretto: la nuova disciplina è infatti
soggetta ad un regime transitorio.
Progressioni
orizzontali (art. 16): sono
fatte salve le procedure di attribuzioni della progressione economica
orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del
contratto. Pertanto le progressioni orizzontali, già previste dai contratti
collettivi decentrati integrativi vigenti, sono effettuate nei tempi e secondo
le procedure previste dagli stessi (comprese quelle previste per il 2018 nei
limiti delle risorse che possono essere destinate), anche per ciò che attiene
alla decorrenza.
La previsione, contenuta nel CCNL, sulla decorrenza delle progressioni orizzontali entra in vigore a partire dai CCDI successivi all’entrata in vigore del nuovo CCNL.
Sono oggetto di contrattazione solo i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. L’ente adegua il proprio sistema di valutazione in modo da tener conto, in coerenza con i criteri ivi previsti, anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
I criteri di ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 68 comma 1, del CCNL, tra le diverse modalità di utilizzo, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, costituiscono un momento, seppure indiretto, di coinvolgimento della componente sindacale nella definizione del contingente del personale interessato per le progressioni orizzontale. Un contratto integrativo che contenga la previsione di una progressione orizzontale per tutti, ancorché nel triennio, non rispetta certamente il principio della quota limitata.
L’assegnazione delle progressioni orizzontali nelle nuove posizioni economiche, introdotte con il nuovo contratto con decorrenza dall’1.4.2018, non può avere una decorrenza antecedente alla data individuata dall’art. 64, comma 3, del CCNL.
La pesatura dei criteri indicati dall’art. 16 del CCNL e le modalità di calcolo del punteggio stesso sono definiti nell’ambito del sistema di valutazione, i cui criteri generali costituiscono solo oggetto di confronto.
La previsione, contenuta nel CCNL, sulla decorrenza delle progressioni orizzontali entra in vigore a partire dai CCDI successivi all’entrata in vigore del nuovo CCNL.
Sono oggetto di contrattazione solo i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. L’ente adegua il proprio sistema di valutazione in modo da tener conto, in coerenza con i criteri ivi previsti, anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
I criteri di ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 68 comma 1, del CCNL, tra le diverse modalità di utilizzo, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, costituiscono un momento, seppure indiretto, di coinvolgimento della componente sindacale nella definizione del contingente del personale interessato per le progressioni orizzontale. Un contratto integrativo che contenga la previsione di una progressione orizzontale per tutti, ancorché nel triennio, non rispetta certamente il principio della quota limitata.
L’assegnazione delle progressioni orizzontali nelle nuove posizioni economiche, introdotte con il nuovo contratto con decorrenza dall’1.4.2018, non può avere una decorrenza antecedente alla data individuata dall’art. 64, comma 3, del CCNL.
La pesatura dei criteri indicati dall’art. 16 del CCNL e le modalità di calcolo del punteggio stesso sono definiti nell’ambito del sistema di valutazione, i cui criteri generali costituiscono solo oggetto di confronto.
Se sono fatte salve le procedure
per le progressioni orizzontali ancora in corso alla data di entrata in vigore
del Ccnl 21.5.2018, come lo stesso Ccnl dispone, questo è perché contratti
decentrati integrativi antecedenti al Ccnl le abbiano disposto.
Simmetricamente si deve
specificare (e stupisce che l’Aran non lo abbia fatto) che se le progressioni
orizzontali siano disposte con ccdi successivi al Ccnl 21.5.2018, esse vanno
gestite necessariamente col nuovo sistema.
E’ estremamente importante l’indicazione
secondo la quale un ccdi che regoli le progressioni orizzontali in modo da
assicurare che tutti i dipendenti ne fruiscano, anche se in modo cadenzato in
un triennio, si vìola la previsione (normativa, ai sensi dell’articolo 23 del
d.lgs 150/2009, prima ancora che contrattuale) che impone di limitare ad una
parte limitata del personale il beneficio. Il rischio di danno erariale è molto
forte.
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