È la prima volta che la magistratura contabile, ad opera della sezione regionale di controllo per il Veneto con delibera 201/2019, prende una così netta posizione sull'obbligatorietà dell'atto unilaterale come strumento per evitare la «contrattazione tardiva», spesso foriera di problemi finanziario contabili inestricabili, quando non di danno erariale.
Nel ripercorrere gli avvisi espressi in questi anni dalle varie sezioni regionali appunto sulle conseguenze di contratti decentrati sottoscritti molto tempo dopo la conclusione dell'anno finanziario di riferimento, il parere constata che ai fini della corretta gestione dell'iter per la sottoscrizione del contratto decentrato, non possa non tenersi conto della previsione contenuta nell'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001. Esso stabilisce, una volta costituito il fondo e avviate le trattative che «nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo». Poiché le amministrazioni debbono evitare le conseguenze della contrattazione tardiva, particolarmente negative specie per l'erogazione della parte variabile destinata a compensare la produttività, la sottoscrizione tempestiva (nella prima parte dell'anno) è imprescindibile. Solo con la firma del contratto decentrato, spiega la Corte dei conti, emerge il titolo giuridico che consente la lecita erogazione delle varie voci del salario accessorio.
È, dunque, dovere delle amministrazioni costituire il fondo e avviare le trattative a inizio anno. Non solo: l'articolo 40, comma 3-ter, (è da aggiungere, unito alle previsioni dell'articolo 8 del Ccnl 21.5.2018) impongono alle amministrazioni di fissare un termine (che secondo il Ccnl non potrebbe superare i 90 giorni) per sottoscrivere il contratto. Scaduto questo termine, secondo la sezione del Veneto «l'amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili». Quindi, per la magistratura contabile, la tutela dell'organizzazione ed il rispetto dei vincoli giuscontabili rappresentano di per se stesse quel «pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa» così rilevante da far considerare l'atto unilaterale «strumento obbligatorio e non più facoltativo».
Insomma, poiché la legge assegna alle parti datoriali un potere molto forte per dotarsi comunque del titolo che legittimi l'erogazione del salario accessorio, diviene inescusabile infrangere il dovere di adottare l'atto unilaterale e farsi trascinare in trattative infinite che conducano alle conseguenze controproducenti di contratti sottoscritti tardivamente. Conferma la sezione che sussistono «forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente «a sanatoria»)».
Unica possibilità per erogare il salario accessorio senza un contratto decentrato stipulato per tempo, è che «l'assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l'anno», ma, spiega la sezione Veneto, a condizione che esista un valido ed operante sistema di valutazione e che, di conseguenza, non si demandi al contratto decentrato «la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione e degli altri criteri di sistema relativi alle prestazioni lavorative».
A questo proposito, si deve ricordare che gli enti locali possono e debbono costituire il fondo e determinare gli obiettivi anche solo in via provvisoria, perfino prima che sia approvato il bilancio, come consente espressamente l'articolo 5, comma 1-ter, del dlgs 150/2009: «Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa».
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