venerdì 16 ottobre 2020

La spesa per assunzioni delle categorie protette non può essere esclusa dal rapporto con le entrate. Le ovvie indicazioni della Corte dei conti, sezione Lombardia

 C’è parte della dottrina che insiste nello svolgere l’opera di interpretazione allo scopo di allarmare e creare confusione, per altro su fondamenta assolutamente carenti. 

Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 134/2020, afferma l’ovvio: 

  1. La precedente normativa “è stata tuttavia rivoluzionata dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale”;
  2. La nuova normativa “segna una discontinuità con la precedente disciplina limitativa delle assunzioni basata sui tetti di spesa e sulla limitazione del cosiddetto turn-over, e che perciò la Sezione ritiene incompatibile con una generalizzata trasposizione nel nuovo quadro normativo delle precedenti eccezioni ai suddetti vincoli. Anche il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni”;
  3. Di conseguenza, “la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente. 

Non pare ravvisarsi nessuna incoerenza con la precedente deliberazione 125/2020 della medesima Sezione, la quale ha ritenuto limitative e non vincolanti le indicazioni della circolare interpretativa del DM 17.3.2020 nel definire le entrate correnti, indicando di utilizzare un criterio riferito alla sostanza e non alla forma, allo scopo di considerare come spesa di personale i trasferimenti per il rimborso al personale in convenzione. Il parere 125/2020 indica agli enti di valutare con discrezionalità, sulla base del principio sostanzialistico, casi ambigui: ma, nel caso della determinazione delle spese di personale, non vi è alcuna ambiguità. Il personale delle categorie protette assunto è manifestamente spesa di personale e altrettanto manifesto è che tale spesa deve poter essere sorretta dalle entrate correnti, in applicazione delle previsioni dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020. 

La Sezione Lombardia spazza via, si spera definitivamente, ogni ulteriore tentativo di far apparire possibile l’ultravigenza di un regime, quello del turn over, morto e sepolto. 

Dunque, non ha davvero nessun appiglio continuare a reperire nell’ordinamento norme, come l’articolo 7, comma 6 del Dl 101/2013, convertito in legge 125/2013, ai sensi del quale “La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente”. 

Tale norma, visto che il nuovo sistema “rivoluziona” quello precedente, intanto può considerarsi tacitamente abrogata. La dottrina che insiste nel creare fumo e confusione va sempre in certa dell’abrogazione espressa, ma l’articolo 15 delle preleggi – vivo, vegeto ed operante – sul punto è chiaro: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”; bisogna, con correttezza, tenerne sempre conto, quando si interpretano le norme. 

Il nuovo sistema, che “rivoluziona” il precedente è manifestamente incompatibile con quello precedente e, per altro, regola integralmente la materia. 

Ma, anche laddove non si volesse prendere atto dell’abrogazione tacita dell’articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, in ogni caso andrebbe proposta una sua interpretazione costituzionalmente orientata, volta a consentire coerenza al sistema. 

E, allora, appare obbligatori ammettere che la disciplina delle facoltà assunzionali derivante dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 non contiene alcun divieto di assunzione: semplicemente, impone ai comuni di assumere in modo da tenere certi variabili equilibri tra spesa di personale ed entrate. Un ente non virtuoso che abbia l’obbligo di ridurre la percentuale del rapporto tra spesa ed entrate non incorre in alcun divieto di assumere, tanto meno le categorie protette. Deve, semmai, rispettare l’obbligo di assumere le categorie protette delle quali sia carente, in un quadro finanziario virtuoso, nell’ambito del quale migliorare il rapporto spesa di personale/entrate, incrementando queste oppure riducendo voci di spesa di personale diverse. 

Se ci si riflette, questo modo di agire, reso obbligatorio dal nuovo sistema, sarebbe del tutto banale e normale. 

Era nel vecchio sistema, privo di un necessario rapporto spesa/entrate, che gli enti potevano allegramente tenere il 100% del turn over ed aggiungervi anche altre spese, tra cui quelle delle categorie protette, senza preoccuparsi della sostenibilità finanziaria. Di un sistema come quello, oggettivamente, è meglio per la finanza pubblica essersene disfatti. 

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