I rischi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa? Quelli, ben raccontati dal post di cui sopra, di ritrovarsi nelle commissioni componenti che abbiano relazioni strette con operatori economici partecipanti, in tutto contrarie al divieto di conflitto di interesse, tali da rendere probabile, ma anche effettiva, la turbativa dei lavori della commissione. E giungere al paradosso che la costruzione dei criteri di gara, privilegiando oltre i limiti del congruo la parte “qualitativa” dell’offerta, possa consentire l’aggiudicazione a chi offra molto più del secondo in graduatoria.
L’offerta economicamente più vantaggiosa, nota anche come confronto qualità/prezzi, nella narrazione, è esaltata e valorizzata come il migliore dei criteri, contro il brutto e cattivo ribasso (che molti vorrebbero del tutto eliminare, anche se le direttive europee per nulla affermano ciò), causa di appalti di poca qualità e dumping salariale.
Questi modi di ritrarre caricaturalmente gli istituti giuridici, appunto “caricando” alcuni loro elementi, trasformandoli in elementi rappresentativi del “male” o del “bene” assoluti, sono alla base di norme poi confusionarie, imprecise, velleitarie, come ha finito per essere in molte parti il codice dei contratti.
Come si nota, basta il semplice manifestarsi di un conflitto di interessi - che ovviamente il sistema normativo anticorruzione non ha alcuna capacità concreta di prevenire - perchè una gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa si trasformi in un gigantesco danno erariale.
E si continua a non capire quanto siano necessari controlli di legittimità (ma forse anche di merito) esterni e soprattutto preventivi.
Nessun commento:
Posta un commento