venerdì 29 aprile 2022

Incentivi Imu e Tari ai dirigenti degli enti locali: il caos interpretativo è servito

Ai dirigenti degli enti locali spettano gli incentivi Imu e Tari? Una domanda apparentemente semplice, cui una legge ha tentato di dare risposta, che, tuttavia, si sta trasformando in un ginepraio.

Testo dell’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018: “Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

Testo dell’articolo 60, comma 2, del Ccnl 17.12.2020: “In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”.

Testo dell’articolo 57, comma  2, lettera b) del Ccnl 17/12/2020: “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della

legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001”.

Interpretazione dell’Anci (Quaderno Operativo Il nuovo Ccnl 17 dicembre 2020 La dirigenza degli enti locali Linee di indirizzo e proposte operative): “Da rilevare che la nuova disposizione contrattuale, articolo 60, c. 2, consente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di erogare “solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”...Per quanto riguarda la quota del 5% del maggior gettito accertato e riscosso in materia di IMU e TARI di cui al c. 1091 della legge n. 145/2018, destinato anche al personale di qualifica dirigenziale, si rileva che la stessa non risulta espressamente recepita all’interno del Contratto”.

Interpretazione dell’Aran (CFL 51): “si conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.

Si ritiene, pertanto, che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e che i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato””.

Conclusioni.

  1. si stipula un contratto collettivo nazionale di lavoro che:

    1. consente di alimentare il fondo della contrattazione decentrata della dirigenza locale con “risorse previste da disposizioni di legge”;

    2. contestualmente, condiziona la corresponsione di compensi ulteriori alla retribuzione di posizione e risultato, a titolo di retribuzione di risultato, solo se “previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite”;

    3. non recepisce espressamente l’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018;

  2. L’Anci esprime un avviso (si tratta solo e soltanto di un parere privo di qualsiasi cogenza ed ufficialità: l’Anci è e resta esclusivamente un’associazione privata, che legittimamente interpreta le norme, ma senza alcuna veste di organo pubblico), secondo il quale ai dirigenti pubblici non si possono corrispondere gli incentivi Imu e Tari, valorizzando la lettera del Ccnl;

  3. l’Aran, fornendo una lettura estensiva, ma certamente poco attenta alla formulazione molto chiara dell’articolo 60, che pure l’Aran stessa ha redatto e sottoscritto con i sindacati, è dell’avviso opposto;

  4. L’Aran, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del d.lgs 165/2001 assiste le amministrazioni per garantire la “uniforme applicazione dei contratti collettivi” nell’applicazione dei contratti. Svolge questo compito adottando orientamenti applicativi (o pareri). Non si tratta di pareri vincolanti, nè di interpretazioni autentiche, poichè l’Aran rappresenta la sola parte datoriale. Dunque, tali pareri possono essere anche non tenuti in considerazione, se le amministrazioni hanno modo di dimostrarne la non fondatezza e che dall’applicazione di una lettura delle norme contrattuali differenti non derivino costi contrattuali maggiori ed ingiustificabili;

  5. In ogni caso, l’Anci fa parte del Comitato di settore che impartisce all’Aran gli indirizzi per la contrattazione collettiva;

  6. Comunque, nel caso di clausole dubbie, l’articolo 49 del d.lgs 165/2001, ha la soluzione: “Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse”.

Domande finali

  1. perchè l’Anci, che forma il Comitato di settore, e l’Aran non si parlano, così da fornire alle amministrazioni locali chiavi di lettura non dissonanti?

  2. perchè si sottoscrivono contratti dai contenuti ambigui?

  3. perchè, comunque, non si utilizza lo strumento dell’articolo 49 del d.lgs 165/2001?

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