venerdì 7 ottobre 2022

Progressioni verticali nel periodo transitorio di vigenza del nuovo ordinamento soggette al limite del 50% del totale delle assunzioni – Le Autonomie

Progressioni verticali nel periodo transitorio di vigenza del nuovo ordinamento soggette al limite del 50% del totale delle assunzioni – Le Autonomie

1 commento:

  1. Un recente parere ARAN(CFC81 del 29.09.2022) condiviso con MEF e Dipartimento della Funzione Pubblica afferma(contraddicendo il precedente parere della Funzione Pubblica 0115048/2022) che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. E quindi a quanto pare il calcolo non vede essere effettuato per categoria ma sul totale delle assunzioni programmate a prescindere dalla categoria.

    RispondiElimina